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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 aprile 1995

Cassazione n. 11931/2026

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ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che i ricorsi proposti con il medesimo atto dal comune difensore di fiducia nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], che deducono "violazione dell'art. 606 lettere b) ed e) in relazione agli artt. 444 e 125 c.p.p.", sono inammissibili perché, oltre che del tutto generici, eccentrici rispetto alla sentenza impugnata, che è stata resa non ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. ma all'esito del giudizio ordinario; stante l'inammissibilità dei ricorsi e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che i ricorsi proposti con il medesimo atto dal comune difensore di fiducia nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], che deducono "violazione dell'art. 606 lettere b) ed e) in relazione agli artt. 444 e 125 c.p.p.", sono inammissibili perché, oltre che del tutto generici, eccentrici rispetto alla sentenza impugnata, che è stata resa non ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. ma all'esito del giudizio ordinario; stante l'inammissibilità dei ricorsi e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 11931/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris