CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 25 ottobre 2022
Cassazione n. 44898/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]30 LAMIN ( CUI 05HWZAA ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Firenze con la impugnata sentenza, ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Pistoia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con cui l'odierno ricorrente, all'esito di giudizio abbreviato, era stato condannato alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 688,00 di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 5, DPR 309/1990 per aver ceduto illecitamente sostanza stupefacente di tipo hashish a [OSCURATO:PERSONA], dietro il corrispettivo di euro cinque. 2. Avverso tale decisione ricorre il Barjo lamentando con un primo motivo la nullità della sentenza impugnata per omessa notifica all'imputato nonché al suo difensore della fissazione dell'udienza di appello tenutasi in data 25 ottobre 2022. Con un secondo motivo deduce inosservanza di legge penale e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 131 bis cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il primo motivo è fondato ed assorbente. Va ricordato che l'introduzione, nel processo penale, delle notifiche telematiche è frutto dell'art. 16 del di. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla I. 17 novembre 2012, n. 221, il cui comma 4, dopo aver previsto che le comunicazioni e le notificazioni nei procedimenti civili siano effettuate a cura della cancelleria esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, ha stabilito che allo stesso modo si procede per le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, cod. proc. pen., precisando che la relazione di notificazione viene redatta in forma automatica dai sistemi informatici in dotazione alla cancelleria. Tale sistema di notifica è operativo presso i tribunali e le corti di appello dal 15 dicembre 2014, come stabilito dalla lettera c bis) del comma 9 dell'art. 16 cit., introdotto dalla legge 28 dicembre 2012, n. 228. Rispetto al suddetto assetto normativo, va precisato che la possibilità di notificare telematicamente al difensore la copia dell'atto destinata all'imputato (nel caso di domiciliazione presso il professionista) è stata sancita dalla giurisprudenza di questa Corte, che ha ritenuto che la disposizione di cui all'art. 16, comma quarto, d.l. 16 ottobre 2012 n. 179, che esclude la possibilità di utilizzare la PEC per le notificazioni all'imputato, vada riferita esclusivamente alle notifiche effettuate direttamente alla persona fisica dello stesso e non a quelle eseguite mediante consegna al difensore, seppure nell'interesse dell'assistito (Sez. 4, n. 40907 del 19/09/2016, Baldissarri, Rv. 268340; Sez. 4, n. 16622 del 31/03/2016, Severi, Rv. 266529). Per attuare detto sistema, gli uffici giudiziari sono stati forniti dell'applicativo S.N.T. ([OSCURATO:PERSONA]), sistema in uso anche alla Corte di appello di Firenze; l'atto originale dell'autorità giudiziaria da notificare viene scansionato, inserito nel sistema, classificato e inviato tramite la PEC di sistema agli indirizzi inseriti in REGINDE (registro generale indirizzi elettronici gestito dal Ministero della Giustizia ai sensi del DM 44/2011, che contiene i dati identificativi e l'indirizzo di posta elettronica certificata dei soggetti abilitati esterni). L'invio della PEC viene registrato nel sistema con un numero, attribuito in ordine cronologico e con un id; all'esito dell'invio il sistema genera la ricevuta, il cd. artefatto, appunto, che viene accluso agli atti del procedimento, nel quale sono contenuti i dati relativi alla notifica effettuata e l'esito della stessa e che è l'unico documento ufficiale che resta nel fascicolo e da cui possono ricavarsi le informazioni per la verifica della correttezza della notifica. [OSCURATO:PERSONA] che ha effettuato la notifica, di contro, interrogando il sistema, ha sempre la possibilità di risalire a quale atto fosse allegato alla mail di notifica. Ebbene, chiarito il funzionamento del sistema, nel caso di specie, la deduzione difensiva circa il difetto di notifica all'imputato della citazione per la prima udienza di appello è riscontrata da quanto si evince dal fascicolo: - nella nomina del difensore in atti è contenuta l'elezione di domicilio che l'imputato ha fatto presso lo studio del difensore; sia nell'intestazione dell'atto che nella nomina, poi, l'indirizzo PEC dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] è stato indicato come: [OSCURATO:EMAIL] , mentre il decreto di citazione per il giudizio di appello, è stato notificato con il sistema delle notifiche telematiche all'indirizzo PEC andrea.ricci©firenze.peravvocati.it .appartenente ad un porofessionista omonimo- 4. Il decreto di citazione per il giudizio di appello è stato quindi notificato ad un indirizzo PEC sbagliato, verosimilmente per una non corretta individuazione, da parte della Cancelleria, di quale dei due omonimi fosse il difensore domiciliatario dell'appellante. Ne consegue che la notifica del decreto all'imputato deve considerarsi omessa, siccome inidonea a determinare la conoscenza dell'atto notificato in capo all'imputato (dal momento che era destinata ad un professionista non avente con il ricorrente alcun rapporto), con conseguente operatività della nullità assoluta di cui all'art. 179, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (Sez. U, n. 119 del 27/10/2004, dep. 2005, Palumbo, Rv. 229539; Sez. U, n. 7697 del 24/11/2016, dep. 2017, Amato, Rv. 269028; Sez. 5, n. 16224 del 16/03/2017, Ari, Rv. 269698, in relazione ad un'anomalia identica a quella sub iudice, ancorché relativa al giudizio camerale di riesame). 5. La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio con trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte d'Appello di Firenze per il giudizio. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti ad altra sezione della corte d'Appello di Firenze per il giudizio Roma 4 luglio 2023 [OSCURATO:PERSONA]