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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 9 settembre 2024

Cassazione n. 33293/2024

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6698/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 27, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] N 35/37 [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n. 1661/2021 depositata il 31/08/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/09/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.r.l, [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] srl nell’anno 2014 evocavano in giudizio il condominio di via [OSCURATO:PERSONA] di Firenze per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti ad un allagamento che aveva interessato l’immobile di proprietà della società [OSCURATO:PERSONA] e le merci giacenti, appartenenti alla conduttrice, Gestione e Servizi a causa del mancato funzionamento delle pompe di sollevamento delle acque, di proprietà condominiale.

Si costituiva il condominio contestando la domanda e chiamando in garanzia l’assicuratore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] more del giudizio, in data 22 dicembre 2015, Gestione e Servizi cedeva il proprio credito relativo ai danni alle merci a [OSCURATO:PERSONA] e successivamente era dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Pistoia del 24 novembre 2016.

Con successivo atto del 30 dicembre 2016 il credito veniva ulteriormente ceduto a [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e tale società interveniva nel giudizio quale successore ai sensi dell’articolo 111 c.p.c.

Con sentenza n. 3934 del 2017 il Tribunale di Firenze accertava la responsabilità del condominio per i danni subiti liquidandoli in euro 4.429, per i danni all’immobile ed euro 50.756 per i danni alle merci, condannando la compagnia a tenere indenne il condominio.

Avverso tale decisione proponevano appello [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., cessionaria di entrambi i crediti, ritenendo esigua la somma liquidata e reiterando la richiesta di risarcimento dei danni proposta in citazione pari ad euro 17349 per opere murarie ed euro 489.895 per danni alle merci.

In separato giudizio, la sentenza del Tribunale era impugnata anche dalla compagnia e dal condominio e si procedeva alla riunione con ordinanza del 14 maggio 2020.

Nelle more del giudizio, la società [OSCURATO:PERSONA] , con atto del 14 novembre 2019 procedeva ad una scissione ai sensi dell’articolo 2506 c.c. assegnando alla società [OSCURATO:PERSONA] il credito risarcitorio oggetto del giudizio.

Tale ultima società interveniva nel giudizio di appello insistendo sulle domande, eccezioni e richieste formulate dalla dante causa.

Con sentenza del 31 agosto 2021 la Corte d’appello di Firenze dichiarava l’estinzione parziale del processo a causa del fallimento della società [OSCURATO:SOCIETA], intervenuto con sentenza del 24 novembre 2016 del Tribunale di Pistoia, circostanza verificatasi già davanti al giudice di prime cure.

Per l’effetto dichiarava l’inammissibilità dell’appello proposto da tale società e da [OSCURATO:PERSONA] in relazione la domanda di risarcimento dei danni relativi alla merce.

Dichiarava l’inammissibilità dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’articolo 342 c.p.c. e respingeva l’appello incidentale proposto dal condominio.

Accoglieva, invece, l’appello incidentale proposto dalla compagnia di assicurazione, respingendo la domanda di manleva avanzata dal condominio, dichiarando che nessuna somma a titolo di indennità era dovuta nella causa di garanzia dall’assicuratore al condominio con condanna di quest’ultimo alla restituzione dell’importo complessivamente corrisposto.

Confermava la responsabilità del condominio per i danni verificatisi nell’immobile di proprietà della società Prestige.

Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. affidandosi a un unico motivo chiedendo l’annullamento della decisione nella parte in cui ha dichiarato l’estinzione parziale del processo di primo grado in relazione alla domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] e Servizi e [OSCURATO:PERSONA], disponendo, conseguentemente, la restituzione di quanto percepito in forza delle statuizioni di primo grado annullate.

Ribadisce la legittimazione della società ricorrente sulla base dell’atto di scissione, in conseguenza del quale la stessa risultava titolare del credito azionato davanti al Tribunale e successivamente alla Corte territoriale, subentrando a [OSCURATO:PERSONA], già succeduta nei diritti alle due attrici originarie.

Con atto di rinunzia del 12 aprile 2023 e relativa notificazione la ricorrente fa presente che tra le parti è intervenuto un accordo e che non sussiste interesse alla prosecuzione del giudizio richiedendo i provvedimenti conseguenziali con compensazione totale delle spese.

Nessuno si è costituito per gli intimati.

Motivi della decisione Con l’unico motivo di ricorso si deduce la violazione o falsa applicazione dell’articolo 43 RD 16 marzo 1942 n. 267 e dell’articolo 305 c.p.c., ai sensi dell’articolo 360 n. 3 c.p.c.

La Corte territoriale non avrebbe applicato i principi affermati dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con la sentenza 7 maggio 2021 n. 12154 secondo cui il termine per la riassunzione, al fine di evitare gli effetti della estinzione, decorre dalla conoscenza della dichiarazione giudiziale di interruzione da parte del giudice del procedimento.

Nel caso di specie, l’esistenza della sentenza di fallimento del novembre 2016 era stata portata a conoscenza della Corte d’appello sia attraverso la comparsa di costituzione del condominio, che dall’assicuratore.

Pertanto il giudice di secondo grado avrebbe dovuto dichiarare l’interruzione del processo.

In realtà tale provvedimento non sarebbe stato necessario poiché la società fallita, quando era in bonis, in data 22 dicembre 2015, aveva validamente ceduto il proprio credito e a seguito di una sequenza di cessioni in favore dell’odierna ricorrente la quale era validamente costituita in appello, reiterando tutte le domande, impugnazioni, difese ed eccezioni della dante causa.

Sulla base di tali premesse si insiste per l’annullamento della sentenza nella parte in cui la Corte territoriale ha dichiarato l’estinzione del giudizio relativamente alla domanda di risarcimento danni riferita alla merce custodita, oggetto di cessione, dapprima in favore di [OSCURATO:PERSONA], quindi in favore di [OSCURATO:PERSONA] e, infine, in favore di Immobiliare in [OSCURATO:SOCIETA].

“L’esame del merito del gravame sul punto costituirà oggetto da trattare in sede di rinvio”.

Come rilevato in premessa è pervenuta la rinuncia al ricorso formalmente perfetta, in quanto sottoscritta dai procuratori delle parti, muniti del relativo potere (art. 390 2 comma c.p.c.).

La rinuncia è stata notificata alla controparte e, pertanto, stante la sua ritualità il processo di cassazione dev'essere dichiarato estinto.

Le spese possono compensarsi, atteso che sulla richiesta non v'è stata interlocuzione della controparte, che, dunque, concorda.

La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass. n. 1956

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6698/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 27, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] N 35/37 [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n. 1661/2021 depositata il 31/08/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/09/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.r.l, [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] srl nell’anno 2014 evocavano in giudizio il condominio di via [OSCURATO:PERSONA] di Firenze per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti ad un allagamento che aveva interessato l’immobile di proprietà della società [OSCURATO:PERSONA] e le merci giacenti, appartenenti alla conduttrice, Gestione e Servizi a causa del mancato funzionamento delle pompe di sollevamento delle acque, di proprietà condominiale. Si costituiva il condominio contestando la domanda e chiamando in garanzia l’assicuratore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] more del giudizio, in data 22 dicembre 2015, Gestione e Servizi cedeva il proprio credito relativo ai danni alle merci a [OSCURATO:PERSONA] e successivamente era dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Pistoia del 24 novembre 2016. Con successivo atto del 30 dicembre 2016 il credito veniva ulteriormente ceduto a [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e tale società interveniva nel giudizio quale successore ai sensi dell’articolo 111 c.p.c. Con sentenza n. 3934 del 2017 il Tribunale di Firenze accertava la responsabilità del condominio per i danni subiti liquidandoli in euro 4.429, per i danni all’immobile ed euro 50.756 per i danni alle merci, condannando la compagnia a tenere indenne il condominio. Avverso tale decisione proponevano appello [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., cessionaria di entrambi i crediti, ritenendo esigua la somma liquidata e reiterando la richiesta di risarcimento dei danni proposta in citazione pari ad euro 17349 per opere murarie ed euro 489.895 per danni alle merci. In separato giudizio, la sentenza del Tribunale era impugnata anche dalla compagnia e dal condominio e si procedeva alla riunione con ordinanza del 14 maggio 2020. Nelle more del giudizio, la società [OSCURATO:PERSONA] , con atto del 14 novembre 2019 procedeva ad una scissione ai sensi dell’articolo 2506 c.c. assegnando alla società [OSCURATO:PERSONA] il credito risarcitorio oggetto del giudizio. Tale ultima società interveniva nel giudizio di appello insistendo sulle domande, eccezioni e richieste formulate dalla dante causa. Con sentenza del 31 agosto 2021 la Corte d’appello di Firenze dichiarava l’estinzione parziale del processo a causa del fallimento della società [OSCURATO:SOCIETA], intervenuto con sentenza del 24 novembre 2016 del Tribunale di Pistoia, circostanza verificatasi già davanti al giudice di prime cure. Per l’effetto dichiarava l’inammissibilità dell’appello proposto da tale società e da [OSCURATO:PERSONA] in relazione la domanda di risarcimento dei danni relativi alla merce. Dichiarava l’inammissibilità dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’articolo 342 c.p.c. e respingeva l’appello incidentale proposto dal condominio. Accoglieva, invece, l’appello incidentale proposto dalla compagnia di assicurazione, respingendo la domanda di manleva avanzata dal condominio, dichiarando che nessuna somma a titolo di indennità era dovuta nella causa di garanzia dall’assicuratore al condominio con condanna di quest’ultimo alla restituzione dell’importo complessivamente corrisposto. Confermava la responsabilità del condominio per i danni verificatisi nell’immobile di proprietà della società Prestige. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. affidandosi a un unico motivo chiedendo l’annullamento della decisione nella parte in cui ha dichiarato l’estinzione parziale del processo di primo grado in relazione alla domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] e Servizi e [OSCURATO:PERSONA], disponendo, conseguentemente, la restituzione di quanto percepito in forza delle statuizioni di primo grado annullate. Ribadisce la legittimazione della società ricorrente sulla base dell’atto di scissione, in conseguenza del quale la stessa risultava titolare del credito azionato davanti al Tribunale e successivamente alla Corte territoriale, subentrando a [OSCURATO:PERSONA], già succeduta nei diritti alle due attrici originarie. Con atto di rinunzia del 12 aprile 2023 e relativa notificazione la ricorrente fa presente che tra le parti è intervenuto un accordo e che non sussiste interesse alla prosecuzione del giudizio richiedendo i provvedimenti conseguenziali con compensazione totale delle spese. Nessuno si è costituito per gli intimati. Motivi della decisione Con l’unico motivo di ricorso si deduce la violazione o falsa applicazione dell’articolo 43 RD 16 marzo 1942 n. 267 e dell’articolo 305 c.p.c., ai sensi dell’articolo 360 n. 3 c.p.c. La Corte territoriale non avrebbe applicato i principi affermati dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con la sentenza 7 maggio 2021 n. 12154 secondo cui il termine per la riassunzione, al fine di evitare gli effetti della estinzione, decorre dalla conoscenza della dichiarazione giudiziale di interruzione da parte del giudice del procedimento. Nel caso di specie, l’esistenza della sentenza di fallimento del novembre 2016 era stata portata a conoscenza della Corte d’appello sia attraverso la comparsa di costituzione del condominio, che dall’assicuratore. Pertanto il giudice di secondo grado avrebbe dovuto dichiarare l’interruzione del processo. In realtà tale provvedimento non sarebbe stato necessario poiché la società fallita, quando era in bonis, in data 22 dicembre 2015, aveva validamente ceduto il proprio credito e a seguito di una sequenza di cessioni in favore dell’odierna ricorrente la quale era validamente costituita in appello, reiterando tutte le domande, impugnazioni, difese ed eccezioni della dante causa. Sulla base di tali premesse si insiste per l’annullamento della sentenza nella parte in cui la Corte territoriale ha dichiarato l’estinzione del giudizio relativamente alla domanda di risarcimento danni riferita alla merce custodita, oggetto di cessione, dapprima in favore di [OSCURATO:PERSONA], quindi in favore di [OSCURATO:PERSONA] e, infine, in favore di Immobiliare in [OSCURATO:SOCIETA]. “L’esame del merito del gravame sul punto costituirà oggetto da trattare in sede di rinvio”. Come rilevato in premessa è pervenuta la rinuncia al ricorso formalmente perfetta, in quanto sottoscritta dai procuratori delle parti, muniti del relativo potere (art. 390 2 comma c.p.c.). La rinuncia è stata notificata alla controparte e, pertanto, stante la sua ritualità il processo di cassazione dev'essere dichiarato estinto. Le spese possono compensarsi, atteso che sulla richiesta non v'è stata interlocuzione della controparte, che, dunque, concorda. La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass. n. 1956
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