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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 44502/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Lucca del 16 luglio 2018, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni due di reclusione ed euro duemila di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (capi E ed F).

2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo tre motivi di impugnazione.

2.1. Violazione dell'art. 114 cod. pen..

2.2. Violazione dell'art. 62 bis cod. pen..

2.3. Violazione di legge per mancato riconoscimento del beneficio della sospen- sione condizionale della pena.

3. Il ricorso è inammissibile.

Con riferimento al primo motivo di ricorso, va premesso il costante orientamento di questa Corte, secondo cui, ai fini del riconoscimento dell'attenuante della parteci- pazione di minima importanza al reato, la valutazione, anche implicita, delle condotte concorsuali non si traduce in una vera e propria comparazione fra di esse finalizzata a stabilire quale tra i correi abbia in misura maggiore o minore contribuito alla rea- lizzazione dell'impresa criminosa, risolvendosi bensì in un esame volto a stabilire se il contributo dato dal compartecipe si sia concretizzato nell'assunzione di un ruolo di efficacia causale così lieve rispetto all'evento, da risultare trascurabile nell'economia generale dell'iter criminoso (Sez. 4, n. 35950 del 25/11/2020, Indelicato, Rv. 280081; Sez. 3, n. 9844 del 17/11/2015, dep. 2016, Barbato, Rv. 266461).

La Corte di appello, con motivazione che si reputa esaustiva ed esente da vizi logici, ha ritenuto non concedibile l'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., eviden- ziando che il Macrillò aveva accompagnato per un tragitto di durata non trascurabile il complice [OSCURATO:PERSONA] sul luogo dell'acquisto dello stupefacente e, successiva- mente aveva trasportato la medesima sostanza, occultandola sotto la propria gamba.

Ne consegue che l'apporto fornito è stato correttamente ritenuto di rilevanza tale da non poter essere qualificato come marginale.

La difesa si limita a prospettare l'opposta tesi della minima incidenza del contri- buto del Macrillò, senza però confrontarsi con l'articolata argomentazione offerta dalla Corte distrettuale al riguardo.4.

In ordine al secondo motivo di ricorso, va osservato che, in tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motiva- zione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., consi- derati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269, fattispecie nella quali la Corte ha ritenuto suffi- ciente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato).

Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, infatti, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016, Jebali, Rv. 268475; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 2, n. 2285 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2005, Alba, Rv. 230691).

Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549).

Tanto premesso sui principi giurisprudenziali operanti in materia, la Corte di ap- pello non ha concesso le circostanze attenuanti generiche alla luce degli elementi già considerati ai fini del diniego dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. e dei prece- denti penali dell'imputato (anche per gravi reati contro il patrimonio).

I rilievi difensivi non integrano precise carenze argomentative, in quanto non si indicano specifici elementi di segno positivo idonei a scalfire la valutazione comples- siva ed esauriente della vicenda criminosa, emergente dall'apparato motivazionale della sentenza impugnata.

5. Il terzo motivo di ricorso è del tutto generico, in quanto il ricorrente si limita a chiedere la concessione della sospensione condizionale, senza però chiarire le ra- gioni della richiesta del beneficio.

6. Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero (Corte Cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento di una somma alla Cassa delle ammende nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Amme

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Lucca del 16 luglio 2018, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni due di reclusione ed euro duemila di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (capi E ed F). 2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo tre motivi di impugnazione. 2.1. Violazione dell'art. 114 cod. pen.. 2.2. Violazione dell'art. 62 bis cod. pen.. 2.3. Violazione di legge per mancato riconoscimento del beneficio della sospen- sione condizionale della pena. 3. Il ricorso è inammissibile. Con riferimento al primo motivo di ricorso, va premesso il costante orientamento di questa Corte, secondo cui, ai fini del riconoscimento dell'attenuante della parteci- pazione di minima importanza al reato, la valutazione, anche implicita, delle condotte concorsuali non si traduce in una vera e propria comparazione fra di esse finalizzata a stabilire quale tra i correi abbia in misura maggiore o minore contribuito alla rea- lizzazione dell'impresa criminosa, risolvendosi bensì in un esame volto a stabilire se il contributo dato dal compartecipe si sia concretizzato nell'assunzione di un ruolo di efficacia causale così lieve rispetto all'evento, da risultare trascurabile nell'economia generale dell'iter criminoso (Sez. 4, n. 35950 del 25/11/2020, Indelicato, Rv. 280081; Sez. 3, n. 9844 del 17/11/2015, dep. 2016, Barbato, Rv. 266461). La Corte di appello, con motivazione che si reputa esaustiva ed esente da vizi logici, ha ritenuto non concedibile l'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., eviden- ziando che il Macrillò aveva accompagnato per un tragitto di durata non trascurabile il complice [OSCURATO:PERSONA] sul luogo dell'acquisto dello stupefacente e, successiva- mente aveva trasportato la medesima sostanza, occultandola sotto la propria gamba. Ne consegue che l'apporto fornito è stato correttamente ritenuto di rilevanza tale da non poter essere qualificato come marginale. La difesa si limita a prospettare l'opposta tesi della minima incidenza del contri- buto del Macrillò, senza però confrontarsi con l'articolata argomentazione offerta dalla Corte distrettuale al riguardo.4. In ordine al secondo motivo di ricorso, va osservato che, in tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motiva- zione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., consi- derati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269, fattispecie nella quali la Corte ha ritenuto suffi- ciente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato). Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, infatti, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016, Jebali, Rv. 268475; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 2, n. 2285 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2005, Alba, Rv. 230691). Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549). Tanto premesso sui principi giurisprudenziali operanti in materia, la Corte di ap- pello non ha concesso le circostanze attenuanti generiche alla luce degli elementi già considerati ai fini del diniego dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. e dei prece- denti penali dell'imputato (anche per gravi reati contro il patrimonio). I rilievi difensivi non integrano precise carenze argomentative, in quanto non si indicano specifici elementi di segno positivo idonei a scalfire la valutazione comples- siva ed esauriente della vicenda criminosa, emergente dall'apparato motivazionale della sentenza impugnata. 5. Il terzo motivo di ricorso è del tutto generico, in quanto il ricorrente si limita a chiedere la concessione della sospensione condizionale, senza però chiarire le ra- gioni della richiesta del beneficio. 6. Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero (Corte Cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento di una somma alla Cassa delle ammende nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Amme
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