CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 maggio 2026
Cassazione n. 27837/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
DO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/05/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Bari, in data 8 maggio 2025, ha confermato la sentenza emessa in data 17 marzo 2022, con la quale il Tribunale di Trani lo ha condannato in relazione al reato di cui all'art. 640 cod. pen. 2. Il ricorrente, con l'unico motivo di impugnazione, lamenta violazione dell'art. 640 cod. pen. nonché vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di truffa. [OSCURATO:PERSONA] 1. La documentazione prodotta dalla difesa del ricorrente ha permesso di accertare che, in data 18 maggio 2026, la persona offesa Roberto Quarta ha rimesso la querela sporta nei confronti del ricorrente e che, in data 24 maggio 2026, [OSCURATO:PERSONA] ha accettato detta remissione di querela. 2. Non rinvenendosi elementi per un proscioglimento nel merito ex art. 129 comma 2 cod. proc. pen., il contestato reato di truffa, procedibile a querela di parte, deve essere dichiarato estinto per intervenuta remissione della querela ed accettazione del querelato con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. A tale pronuncia consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a norma dell'art. 340 cod. proc. pen. P.Q.M P.Q.M