CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 7 settembre 2023
Cassazione n. 27074/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8849/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difes i dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] , PEC : [OSCURATO:EMAIL] -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante con sede legale in 1 [OSCURATO:PERSONA], Londra E14 5HP, [OSCURATO:PERSONA], iscritta al n. 1026167 del Registro delle Società di Inghilterra e Galles ([OSCURATO:PERSONA]), elettivamente domiciliat a in [OSCURATO:PERSONA] dell'Orologio 7, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la ra ppresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] eCANTONE [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO MILANO n. 4018/2018 depositata il 05/09/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] E.A . RUSSO. [OSCURATO:PERSONA] I ricorrentihanno stipulato, in data 6 maggio 1999 , un contratto di mutuo fondiario dell’originario importo di lire 250 milioni, che hanno estinto anticipatamente il 13 ottobre 2014. In data 20 febbraio 2015 hanno convenuto in giudizio la banca,lamentando la pattuizione di interessi moratori usurari, al momento della pattuizione pari al 9% a fronte di un tasso soglia pro tempore vigente del 7,64%, chiedendo di dichiarare la gratuità del mutuo ex art . 1815 , comma II , c.c. . Il Tribunale ha respinto tutte le domande di parte attrice rilevando che gli interessi moratori e i corrispettivi non possono essere sommati tra loro ai fini della verifica del superamento del tasso soglia e che il mutuo , integralmente estinto prima dell ’ inizio della causa , era sempre rimasto in bonis sicché nessun interesse moratorio è mai stato versato. I soccombenti hanno proposto appello che la Corte milanese ha respinto osservando:a) gli interessi corrispettivi e moratori hanno diversa natura e funzione quindi non ne è consentita la sommatoria ai fini del raffronto con il tasso soglia antiusura; b) pur se la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi possono essere considerati usurari riguarda sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori , occorre però che l’onere eventuale degli interessi di mora sia di fatto dovuto, generando un impatto effettivo sul costo del credito, diversamente da quanto avvenuto nella fattispecie; c) che l’incidenza nel costo del credito di voci quali la polizza assicurativa, le spese di incasso e la penale per anticipata estinzione, se collegate alla verifica dell’usura del tasso di interesse corrispettivo, non rileva , poiché tutte le voci di costo sono state conteggiate nei calcoli contenuti nella perizia depositata dagli appellanti ed è lo stesso consulente di parte a ritenere non superato il tasso soglia, salvo che per la penale di estinzione anticipata del rapporto; tuttavia detta penale non concorre a determinare l’interesse, in quanto non è un corrispettivo dell’obbligazione principale ma è l’effetto di una causa diversa; d) che le altre doglianze ( violazione dell ’ art . 1283 c . c . e 117 T.U.B. nonché 21-23 del D . lgs . 58/1998) non possono esaminarsi non sussistendo il dovere degli giudice di rilevare d ’ ufficio tale ipotesi nullità, in difetto di una tempestiva allegazione degli elementi di fatto e di diritto da cui la nullità deriverebbe. Avverso la predetta sentenza hanno propo sto ricorso per cassazione i mutuatari, affidandosi a quattro motivi e chiedendo la trattazione in pubblica udienza. Si è costituita con controricorso la banca. Entrambe le parti hanno depositato memorie. La causa è stata trattata all’udienza camerale non partecipata del 7/09/2023. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Preliminarmente si osserva che t utte le questioni oggetto di censura sono state già scrutinate da questa Corte, anche a Sezioni Unite(Cass. civ., sez. un. n. 19597 del 18/09/2020 ; Cass. civ. , sez. un. n. 5657 del 23/02/2023) esprimendo e consolidando nel tempo un orientamento chiaro e i motivi di ricorso non offrono argomenti per mutare indirizzo, come appresso si dirà, sicché va disattesa l’istanza di trattazione della causa in pubblica udienza. 2.- Con il primo motivo di ricorso si lamenta la v iolazione e falsa applicazione degli artt. 1815,comma II, c.c. , 644 c.p., co mma I, L. 24/01 e L. 108/96 art. 1, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.I ricorrenti osservano che, come affermato dalle S ezioni U nite di questa Corte nel 2017, ai fini della verifica della usurarietà di una clausola contrattuale, rileva il momento della pattuizione del tasso o del costo usuraio, a prescindere dal pagamento (Cass. SS.UU. 24675 del 19.10.2017). Èpertanto erroneo considerare i ricorrenti privi di interesse ad agire in relazione alleconseguenze restitutorie, poiché la conseguenza della pattuizione usuraria del tasso di mora è, ai sensi dell’art. 1815 , comma II, c.c., la non debenza degli interessi corrispettivi e la nullità della clausola relativa a quelli moratori; diversamente la previsione di un tasso di mora contrattuale del 9% a fronte di un tasso soglia usura pro tempore del 7,64%resterebbe priva di sanzione. Chiedono pertanto che la Corte enunci il principio di diritto secondo il quale a fronte di una pattuizione usuraria sussiste l’interesse ad agire del contraente che intenda eccepire la nullità del patto usuraio, anche a prescindere dalla effettiva dazione dell’interesse ultra soglia, essendo nullo il patto con il quale si convengano interessi convenzionali moratori che alla data della stipula eccedano il tasso soglia; di conseguenza va dichiarata la non debenza di alcun interesse o in subordine dei soli interessi corrispettivi con lasostituzione del tasso di mora ultra soglia con quello legale. Lamentano altresì che la Corte territoriale abbia omesso di verificare l’incidenza dei costi contrattuali pattuiti vi compresi i costi di polizza obbligatoria e della penale di estinzione anticipata ai fini della verifica di usurarietà,confondendo la nozione di TAEG e di TEG. 3.-Il motivo è infondato. I ricorrenti hanno stipulato un contratto di mutuo oneroso, secondo lo schema tipico previsto dall’art. 1815 c.c., e quindi si sono obbligati a corrispondere gli interessi corrispettivi, cioè quegli interessi aventi funzione remunerativa, dovuti in cambio del vantaggio che il debitore consegue grazie alla disponibilità del denaro altrui. Le parti hanno altresì convenzionalmente stabilito la misura degli interessi moratori, per il caso di ritardo nel pagamento delle rate, vicenda che - secondo quanto accertato dai giudici di merito senza contestazione alcuna sul punto - non si è mai verificata, posto che il mutuo è sempre statoonorato e che è stato estinto prima della citazione che ha dato inizio all’odierno giudizio, con il quale i ricorrenti hanno denunciano la usurarietà dei tassi moratori e cioè la loro pattuizione in misura superiore al c.d. tasso soglia ai sensi dellalegge 106/ 1996. La sentenza impugnata ha affermato, in conformità all’orientamento di questa Corte , che interessi corrispettivi e interessi moratori costituiscono due tipologie diverse di interessi , in ragione della loro natura e funzione; essi costituiscono infatti unità eterogenee, tra loro alternative, riferite l’una al fisiologico andamento del rapporto e l’altra alla sua patologia, essendo i primi previsti per il caso di (e fino al) regolare adempimento del contratto e i secondi per il caso di (e in conseguenza dell’) inadempimento del contratto (Cass. n. 31615 del 04/11/2021; Cass. n. 14214 del 05/05/2022). La Corte d’appello ha affermato altresì – e conseguenzialmente- che la usurarietà non si verifica sommando gli interessi corrispettivi con gli interessi moratori (o meglio le somme dovute a titolo di); il dictum è conforme all’orientamento espresso da questa Corte (Cass. n. 31615 del 04/11/2021; Cass.n. 14214 d el 05/05/2022) . Quest’ultimo argomento non è censurato direttamente dai ricorrenti,i quali si focalizzano piuttosto sulla conseguenza della denunciata usurarietà degli interessi moratori che sarebbe, nella loro prospettazione, la non debenza degli interessi corrispettivi: così argomentando non colgono però né la effettiva portata del la distinzione tra le due tipologie di interessi, né la ratio decidendi della sentenza ove, muovendo appunto daquesta distinzione , si osserva non sol tanto che non è legittima la sommatoria delle somme dovute a titolo diverso, ma anche che la verificadi usurarietà del tasso non può prescindere dalla valutazione dell’impatto effettivo sul costo del credito e cioè che l’interesse così convenuto sia effettivamente dovuto, cosa che nella fattispecie non è avvenuta. Il primo giudice ha infatti esplicitamente parlato di carenza di interesse, mentre il giudice d’appello ha riguardato la questione sotto il profilo dell’accertamento in concreto e non in astratto della usurarietà. 3.1.- I ricorrenti , al fine di ribadire il proprio interesse ad agire, invocano l’autorità della pronuncia delle S ezioni U nite n. 24675/2017, ma offrendone una lettura non del tutto pertinente al caso di specie. E’ pur vero,infatti, che la usurarietà dell ’ interesse si valuta al momento della pattuizione, ma l ’ interesse ad agire si valuta in concreto sulla domanda proposta e, di conseguenza, se le parti agiscono a rapporto in corso si deve avere riguardo al tasso- soglia applicabile al momento dell’accordopoiché “ non può essere disconosciuto l’interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. per la presenza attuale in contratto di una clausola degli interessi usurari”; se invece i presupposti della mora si siano già verificati si ha riguardo all’interesse concretamente praticato dopo l’inadempimento(Cass. sez. un. 19597/2020 cit.) . Nel caso in esame , come si è detto, le parti agiscono a rapporto chiuso, durante il quale i presupposti della mora non si sono verificati; nonostante ciò, l e parti vorrebbero far discendere dalla dedotta usurarietà degli interessi moratori a suo tempo convenuti, ma mai corrisposti né dovuti, la non debenza degli interessi corrispettivi convenzionalmente determinati - e da loro corrisposti - o in subordine la debenza degli interessi corrispettivi solo in misura legale. La tesi non è condivisibile,perché come precisato anche dalla citata sentenza a Sezioni Unite, la disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, ma ferma restando la distinzione con gli interessi corrispe ttivi ; ove l’interesse corrispettivo sia lecito, e solo il calcolo degli interessi moratori applicati comporti il superamento della predetta soglia usuraria, ne deriva che solo questi ultimi sono illeciti e preclusi; ma resta l’applicazione degli interessicorrispettivi lecitamente pattuiti. L’art. 1815 c.c. si intrepreta infatti nel senso che la sanzione prevista dalla norma per la pattuizione degli interessi usurari, non comporta la non debenza di qualsiasi interesse, ma solo del tipo di interessi che quella soglia abbia superato. (Cass. s.u.19597/2020 cit.). In questi termini anche la giurisprudenza successiva diquesta Corte, secondo la quale: " In tema di mutuo, la parte mutuataria non ha interesse ad agire per la declaratoria di usurarietà degli interessi moratori, allorché manchino i presupposti della mora per avere l'obbligato adempiuto al pagamento di tutti i ratei, di modo che possa escludersi che possano trovare applicazione detti interessi" (v . Cass. n. 1818/2021 e in senso conforme Cass. n. 4597/2023, nonché, Cass. n. 8103/2023). 4.-Non condivisibile pertanto l’argomento speso dai ricorrenti, che la pattuizione di un tasso di interesse moratorio usuraio rimarrebbe così priva di sanzione, né la lettura che essi offrono dell’art.1815 c.c. , poiché non tengono conto che il comma secondo è strutturato in due separate preposizioni, della quali la seconda conseguenziale alla prima e operante secondo il meccanismo della sostituzione della clausola nulla con una norma imperativa. Vale a dire che il legislatore, nel prevedere la nullità della clausola contenente la pattuizione illecita (“se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla”) lasostituisce con una norma imperativa di carattere sanzionatorio (“non sono dovuti interessi”) e ha così preservato –come espressamente prevede l’art. 1419, comma II, c.c.- il resto del contratto e quindi anche le clausole non legate a quella nulla da un rapporto di interdipendenza ed inscindibilità (Cass. n. 10536/2002). Pertanto,poiché la clausola che prevede interessi moratori e quella che prevede interessi corrispettivi sono autonome ed indipendenti tra di loro, operanti in due diverse ed opposte fasi della vita del contratto, l’una patologica e l’altra fisiologica, la nullità della prima, sostituita da norma imperativa (art . 1815 , comma II , c.c.), non produce di per sé effetti sulla seconda e salva ovviamente l’ipotesi che anche quest’ultima sconti un autonomo profilo di illeceità, mentre resta salva l ’ applicazione degli interessi corrispettivi lecitamente pattuiti. La sanzione, come esplicitato dalla sentenza a Sezioni Unite sopra citata, non si applica a qualsivoglia tipo di interesse, bensì solo a quella tipologia di interesse che abbia superato il tasso soglia. Ciò in conformità ai principi che regolano il mercato del credito,ed in genere i rapporti obbligatori, in virtù dei quali non si può “premiare il debitore inadempiente, rispetto a colui che adempia ai suoi obblighi con puntualità: come avverrebbe qualora, all’interesse moratorio azzerato, seguisse un costo del denaro del tutto nullo (inesistente), con l’obbligo a carico del debitore di restituire il solo capitale, donde un pregiudizio generale all’intero ordinamento sezionale del credito (cui si assegna una funzione di interesse pubblico), nonché allo stesso principio generale di buona fede, di cui all'art. 1375 c.c.”(Cass. s.u. 19597/2020 cit. ) La Corte d’appello, nel rilevare la differenza dinatura e funzioni tra interessi moratori e corrispettivi e nelrimarcare, in conformità alla decisione di primo grado, che di fatto alcun interesse moratorio – di cui era stata denunciata la usurarietà - era stato pagato né dovuto, ha deciso in conformità ai suddetti principi. Da quanto sopra esposto consegue l’assorbimento della censura in ordine alla rilevanza della clausola penale per estinzione anticipata ai fini della verifica di usurarietàdei tassi di mora. La predetta censura scontaperaltro anche un difetto di specificità , derivante dal generico riferimento ai tassi di interesse senza una chiara distinzione tra interessi moratori e interessi corrispettivi. La Corte di merito, infatti, oltre a rendere un giudizio in punto di fatto - qui non censurabile - sulla inattendibilità dei cal coli offerti dalla parte, e a verificare quale fosse in concreto l’incidenza della penale, ha osservato che la doglianza, se collegata alla verifica della usurarietà degli interessi corrispettivi, non è fondata perché la funzione della clausola penale in questione è diversa e serve a compensare l’alterazione del sinallagma contrattuale determinato dalla anticipata estinzione, statuizione con la quale i ricorrenti non si confrontano. Per completezza, deve ricordarsi che sul punto dell’incidenza della clausola penale l’orientamento di questa Corte è in senso opposto alla tesi dei ricorrenti (Cass. n. 5379 del 21/02/2023). 5.-Con il secondo motivo del ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1346 e 1322 c.c., del D. Lgs. 58/98, del l’ art. 117 T.U.B.,commi 4 e 6 , in relazione all’art. 1421 c.c. e all’art. 360 , n. 3,c.p.c. I ricorrenti deducono che con l’atto di appello erastata altresì rilevata la violazione dell’art. 117 TUB, stante l’applicazione di un tasso ([OSCURATO:PERSONA]) del 4,594%, difforme da quello pubblicizzato del 4,500%, nonché la violazione degli artt. 1346 e 1322 c.c., e si lamentava la nullità delle clausole contra ttuali inerenti l’indicizzazione degli interessi con modalità lire/ f ranco svizzero ( clausola rischio cambio ) . Rilevano che la Corte d’appello, pur dando atto di tali contestazioni, ha illegittimamente ritenuto che le eccezioni siano state tardivamente proposte, non considerando che si trattava di nullità contrattuali rilevabili ex officio ai sensi dell’art. 1421 c.c.; che per quanto attiene alla clausola “rischio cambio” (indicizzazione interessi con modalità lire/franco) ciò emergeva direttamente dal contratto; la parte deduce che la clausola è nulla perché costituisce uno “swap” e rientra tra gli “strumenti finanziari derivati”, a norma dell’art. 1, comma II, lett. g) del D.lgs. 58/1998 ed è assimilabile ad un “interest rate swap” o, più propriamente ad un “domestic currency swap” o ancora ad una “quantity-adjusting option” illegittima e pertanto non meritevole di tutela ex art. 1322 c.c., perché contiene una scommessa sul futuro andamento del cambio fra due (o più) divise. 6.-Il motivo è inammissibile. La Corte di merito non ha esaminato questi punti affermando che vi è un difetto di tempestiva allegazionedegli elementi di fatto e di diritto da cui la nullità deriverebbe, poiché la pronuncia di nullità deve basarsi sempre sul medesimo quadro di riferimento concretamente delineato dalle allegazioni delle parti, mentre le suddette nullità sono state eccepite dagli attori solo in appello e solo in parte in corso di causa in primo grado, così uniformandosi all’orientamento di questa Corte che rietine ammissibile il rilievo d’ufficio di una nullità sostanziale esclusivamente se basato su fatti ritualmente introdotti, o comunque acquisiti in causa ( Cass. n. 36353 del 23/11/2021). Deve quindi osservarsi che , anche esaminando il motivo secondo un approccio non restrittivo, per cui non può ritenersi tardiva la allegazione di una nullità rilevabile d’ufficio in appello (Cass. sez. un. n. 26242 del 12/12/2014) tuttavia è necessario , poiché l’onere di allegazione spetta pur sempre a colui che agisce, che: a) dagli atti emerga che si tratta di nullità e - di conseguenza - chi se ne lamenta nel ricorso per cassazione dovrebbe esplicitare le ragioni per cui il giudice d’appello ben poteva avvedersi che si trattava di nullità rilevabile d’ufficio; b) la parte chiarisca quale è il suo interesse e la pertinenza della questione con la materia del contendere e specificamente con l’atto di appello , nei limiti del devoluto. Questi requisiti difettano nel motivo di ricorso. La parte infatti lamenta che con l’atto d’appello avrebbe rilevato la violazione dell’art. 117, co mma 4 e 6, TUB , t uttavia , nella sentenza impugnata risulta soltanto che la parte ha lamentato la nullità per anatocismo e per la clausola “tasso cambio” e non per l’applicazione di un tasso diverso da quello pubblicizzato; in questa sede i ricorrenti non chiarisc ono , se non con un generico riferimento a una perizia econometrica, come e dove avevano sottoposto la questione al giudice d’appello e comunque in che termini emergeva chiaramente questa pretesa nullità dagli atti; non chiariscono neppure se il tasso asseritamente sup eriore a quello pubblicizzato ha avuto effettiva applicazione e il pregiudizio in concreto subito,posto che in ogni caso la conseguenza non sarebbe la nullità totale del contratto ma che la clausola si deve considerare come non apposta (si veda in arg. Cass. n. 4597/2023 , per la quale il rimedio in tal caso è di natura risarcitoria sempre che il mutuatario sia in condizione di provare di aver subito un pregiudizio nonché il nesso di causalità tra condotta scorretta della banca e danno). Per quanto poiattiene alla clausola di rischio cambio , di cui si denuncia la nullità in quanto “swap” o derivato finanziario, la parte si limita alla affermazione che siffatto genere di clausole sarebbero sempre nulle in quanto celanti una “scommessa sul futuro andamento del cambio”, affermazione di per sé insufficiente a chiarire che dagli atti emergeva concretamente e nel caso specifico una nullità rilevabile d’ufficio, ove si consideri quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 5657 del 23/02/2023). In detta sentenza, infatti, si chiarisce che i l giudizio di meritevolezza di cui all'art. 1322, comma II, c.c. va compiuto avendo riguardo allo scopo perseguito dalle parti, non già alla convenienza, chiarezza o aleatorietà del contratto o delle sue clausole. Si afferma altresì che non è lecito confondere l’alea economica, insita in ogni contratto, con l'alea giuridica, che del contratto forma invece oggetto e ne è elemento essenziale e che non è strumento finanziario derivato implicito - con conseguente inapplicabilità delle disposizioni del D.lgs. n. 58 del 1998 - l a clausola di un contratto di leasing che preveda a) il mutamento della misura del canone in funzione sia delle variazioni di unindice finanziario, sia delle fluttuazioni del tasso di cambio tra la valuta domestica ed una valuta straniera, b) l'invariabilità nominale dell'importo mensile del canone con separata regolazione dei rapporti dare/avere tra le parti in base alle suddettefluttuazioni. La fattispecie esaminata dalle sezioni unite è relativa a contratto di leasing, ma maggior ragione i principi in essa affermati possono essere richiamatiin tema di contratto di mutuo, che n on è possibile assimilaread uno strumento finanziario, ancorché indicizzato e per questa via sottoposto all'operatività di clausole di carattere aleatorio, influenzate dalla variabilità di tassi e cambi, in quanto “manca nella struttura contrattuale l'operazione diinvestimento di risorse da parte del mutuatario, che non acquista uno strumento finanziario, ma viene invece finanziato” (Cass.23655/2021). Il motivo è pertanto inammissibile perché non allega le ragioni per cui sarebbero chiaramente emerse nel giudizio di merito delle nullità rilevabili d’ufficio di cui il giudice non avrebbetenuto conto, limitandosi a delle enunciazioni di carattere generico e che non trovano riscontro positivo nella giurisprudenza di questa Corte. 7.- Con il terzo motivo del ricorso si lamenta la v iolazione e falsa applicazione degli artt. 61 e 132,comma II n. 4, in relazione all’art. 360,n. 4, c.p.c. Le parti deducono che, sin dal primo grado del presente giudizio, hanno ritualmente e reiteratamente e richiesto l’ammissione della consulenza tecnica d’ufficio al fine di verificare a fr on te delle avverse contestazioni, i l denunciato superamento del tasso soglia di usura, con conseguente ricalcolo dell’effettivo saldo dare avere tra le parti, e l’omessa motivazionesul punto. Il motivo è inammissibile. Il giudicedi merito ha ben chiarito le ragioni per il quale non ha disposto la consulenza tecnica d’ufficio, escludendo in radice che nella specie si possa parlare di interessi moratori usurari; disporre una consulenza tecnica costituisce, come da consolidata giurisprudenza, un potere discrezionale del giudice, non censurabile in sede di legittimità segnatamente qualora il giudice abbia motivato sui criteriper la risoluzione delle questioni rilevanti ai fini della decisione(Cass. n. 37027 del 16/12/2022; Cass. 17399 del 01/09/2015; Cass. n. 7472 del 23/03/2017). 8.-Con il quarto motivo del ricorso si lamenta la v iolazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 3 , c.p.c. , poiché la Corte territoriale, così come il Tribunale in primo grado, ha condannato la odierne ricorrenti al pagamento delle spese di lite nei confronti della banca, mentre, tenendo conto delle acclarate oscillazioni giurisprudenziali, sussistevano gravi ed eccezi onali ragioni per compensare le spese di entrambi i gradi del giudizio. Il motivo è inammissibile, posto che i ricorrenti sono soccombenti non solo in ogni singolo grado di merito ma anche in relazione all’esito complessivo della lite, che il giudice non è obbligato a compensare le spese trattandosi di una facoltà, come espressamente prevede il secondo comma dell'articolo 92 c.p.c (“il giudice può compensare le spese tra le parti parzialmente o per intero”) e che in tema di regolamento delle spese processuali, la relativa statuizione è sindacabile in sede di legittimità, nei soli casi di violazione di legge, quale si verificherebbe nell'ipotesi in cui, contrariamente al divieto stabilito dall'art. 91 cod. proc. civ., le stesse venissero poste a carico della parte totalmente vittoriosa (Cass. n. 11597/2002; Cass. n. 20457/2011). P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro8.000, 00 per compensi, euro 200,00 per spese non documentabili, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupp