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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 17067/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione delle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen., risulta manifestamente infondato, avendo i giudici di merito posto a base del suddetto diniego una adeguata motivazione, in linea con la consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il mancato riconoscimento delle diminuenti in esame può legittimamente essere giustificato anche con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; ritenuto altresì che non sussiste interesse della parte civile a resistere all'impugnazione che censura il mancato riconoscimento di una circostanza attenuante o, comunque, il trattamento sanzionatorio, poiché pur potendo influire sulla misura della pena, questo punto della decisione non influisce sull'entità del risarcimento del danno (da ultimo, Sez. 5, n. 36045 del 09/07/2024, Buffa, Rv. 286894 - 01).

Consegue il rigetto della domanda di liquidazione delle spese legali sostenute nel grado dalla parte civile.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Rigetta la richiesta di liquidazione delle spese della parte civile [OSCURATO:PERSONA].

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione delle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen., risulta manifestamente infondato, avendo i giudici di merito posto a base del suddetto diniego una adeguata motivazione, in linea con la consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il mancato riconoscimento delle diminuenti in esame può legittimamente essere giustificato anche con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; ritenuto altresì che non sussiste interesse della parte civile a resistere all'impugnazione che censura il mancato riconoscimento di una circostanza attenuante o, comunque, il trattamento sanzionatorio, poiché pur potendo influire sulla misura della pena, questo punto della decisione non influisce sull'entità del risarcimento del danno (da ultimo, Sez. 5, n. 36045 del 09/07/2024, Buffa, Rv. 286894 - 01). Consegue il rigetto della domanda di liquidazione delle spese legali sostenute nel grado dalla parte civile. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rigetta la richiesta di liquidazione delle spese della parte civile [OSCURATO:PERSONA]. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 17067/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris