CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 08064/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 122/RG 27760 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per evasione, deducendo violazione di legge in ordine al diniego della particolare tenuità del fatto, ex art. 131-bis, cod. pen. per il primo episodio contestato, con conseguente richiesta di esclusione della pena applicata in continuazione. 2. Il ricorso è inammissibile. Il motivo è generico e meramente reiterativo di quello d'appello, disatteso dai giudici del gravame che con motivazione succinta ma completa hanno escluso la sussistenza dell'art.131- bis, cod. pen. (pag. 2) in base all'intensità del dolo del reato evincibile dalle modalità del fatto, descritto a pag. 1 in termini completi e non limitato ad un ritardo di 20 minuti. 3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso il