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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 32967/2026

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pello di Cagliari, sez. dist. diSassarivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleGiovanni [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dellasentenza impugnata perché il reato di cui al capo A), punto 4, è improcedibileper difetto di querela e i reati di cui ai capi C), D) e F) sono estinti perprescrizione.udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Cagliari, difensore del ricorrente che hachiesto l’accoglimento del ricorso o, in subordine, l’annullamento della sentenzaper le ragioni indicate dal Procuratore generale.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Cagliari, Sez.dist. di Sassari, in parziale riforma della sentenza pronunciata il 28/01/2022 dalGiudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Cagliari, previo rigetto dell’appelloproposto dal Pubblico Ministero avverso la pronuncia di assoluzione degli imputatiper il delitto di devastazione e saccheggio e previa declaratoria di non doversiprocedere per difetto di querela per il delitto di danneggiamento di cui al punto n.2 del capo A), confermava l’affermazione di responsabilità, tra gli altri, di GiulianoLai per il delitto di danneggiamento contestato al capo A), punto 4, così derubricatoil reato di devastazione contestato al capo A), nonché per i delitti di lesionicontestati ai capi C) e D) e per il delitto di cui all’art. 6-ter della l. 13 dicembre1989, n. 401 contestato al capo F), riducendo la pena irrogata in primo grado.2.

Avverso la sentenza sopra indicata, ha proposto ricorso per cassazione,[OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dal suo difensore, articolando quattro motivi diricorso di seguito sintetizzati, conformemente al disposto dell’art. 173 disp. att.cod. proc. pen.2.1.

Con il primo motivo sono stati dedotti violazione di legge in relazioneagli artt. 43 e 110 cod. pen. e 192 e 533 cod. proc. pen. e vizio di motivazioneper avere la Corte di appello affermato la responsabilità concorsuale del ricorrenteex art 110 cod. pen. senza avere previamente accertato la sua presenza nelcontesto spazio-temporale durante il quale i reati sono stati realizzati.La sentenza impugnata ha ritenuto ininfluente che non sia stato possibilericollegare a ciascun imputato il possesso degli artifizi pirotecnici e delle armiimproprie utilizzate nel corso delle condotte delittuose contestate, con ciò violandoi criteri che presiedono al concorso di persone del reato ed estendendo laresponsabilità per il reato di cui all'art. 6-ter, comma 1, l. 13 dicembre 1989 n.401 anche a coloro che si sono limitati ad una presenza meramente passiva, senzadistinguere il concorso dalla connivenza non punibile e prescindendo persinodall’accertamento della presenza di ciascuno concorrente e, in particolare,dell’odierno ricorrente, nel contesto spazio temporale di commissione dei fatti.

Laivenne, infatti, identificato all'interno del pullman che viaggiava in direzione diCagliari nel pomeriggio del 25/03/2017, dopo che si erano già verificate le vicendeoggetto della contestazione, e la sua presenza nei luoghi in cui si verificarono idisordini è stata affermata esclusivamente sulla base di un sillogismo indiziario deltutto ingiustificato e inidoneo a ritenere sussistente la sua consapevole e rilevantepartecipazione morale ai fatti.La Corte territoriale ha attribuito in modo indistinto a tutti i partecipanti allatrasferta sportiva una sicura corresponsabilità, quantomeno di natura morale esorretta da dolo eventuale, sulla base di una serie di elementi (qualil’organizzazione della trasferta da parte degli appartenenti alla frangia dei tifosidegli "Sconvolts" conosciuta per i suoi atti di violenza; la circostanza che tutti ipasseggeri dei pullman, una volta scesi per dirigersi verso la stazione di Sassari,avessero formato un unico gruppo compatto; l’avvenuto travisamento dei tifosi;la mancata presa di distanza da parte dei componenti del gruppo rispetto alleazioni dei più facinorosi) basati su dati notori solo presunti nonché su ricostruzioniin contrasto con le risultanze istruttorie (quanto, per esempio, all’unicità delcorteo), e che comunque scontano evidenti vizi logici, sia in ordine alle ragioni deltravisamento (potenzialmente riconducibile alle condizioni atmosferiche e,comunque, costituente prassi in uso anche per manifestazioni non violente), sia inordine al mancato allontanamento dei singoli componenti dal corteo, nonriconducibile a scelte univocamente interpretabili ed anzi, normalmente, dovutoad una situazione di smarrimento di cui proprio i più facinorosi profittano perrealizzare i propositi delittuosi.

Neppure è dato comprendere quale concretacondotta alternativa avrebbero dovuto tenere i partecipanti che si sono limitati amarciale scandendo slogan, senza porre in essere condotte aggressive e violente.2.2.

Con il secondo motivo sono stati dedotti violazione di legge in relazioneagli artt. 635 cod. pen. e 529 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in ordineall’omessa dichiarazione di improcedibilità del reato contestato al capo A), puntoLa Corte territoriale ha correttamente rilevato che, a seguito delle modifichenormative apportate dagli artt. 2 e 3 del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il delittodi danneggiamento di cui all’art. 635, comma primo, cod. pen. è divenuto punibilea querela della persona offesa e ha ritenuto, per tale ragione, improcedibile il reatodi danneggiamento contestato al capo A), punto 2, dell'imputazione, commesso indanno dell'autovettura di [OSCURATO:PERSONA], il quale all'epoca non proposequerela, né aveva inteso provvedervi nei termini decorrenti dall'entrata in vigoredel d.lgs. n. 150 del 2022, come previsto dall'art. 85 del d.lgs. cit.La Corte di appello ha, tuttavia, omesso di rilevare l’analogo difetto diquerela in relazione alla condotta di danneggiamento di cui al capo A), punto 4,relativo al danneggiamento "di diversi automezzi in sosta e diversi arredi urbani".Sul punto si evidenzia che, con decreto legislativo 19 marzo 2024, n. 31,in vigore dal 4/04/2024, la procedibilità a querela è stata espressamente estesaanche al secondo comma dell'art. 635, numero 1), cod. pen., limitatamente ai fatticommessi su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazionealla pubblica fede di cui all'articolo 625, comma primo, numero 7), cod. pen.L'art. 9 del medesimo decreto legislativo prevede, inoltre, che «per il delittodi cui all'articolo 635 del codice penale, commesso prima della data di entrata invigore del presente decreto, quando il fatto è commesso su cose esposte pernecessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, si osservanole disposizioni dell'articolo 85 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, comemodificato dal decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, conmodificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, ma i termini ivi previstidecorrono dalla data di entrata in vigore del presente decreto».Stante il difetto di tempestivo esercizio del diritto di querela, non risultandola questione prospettabile con l’atto di appello e non implicando la declaratoria diimprocedibilità accertamenti di fatto di competenza del giudice del merito, il reatodi cui al capo A), punto 4, va dichiarato improcedibile.2.3.

Con il terzo motivo sono stati dedotti violazione di legge in relazioneall’art. 62, comma primo, n. 3 cod. pen. e vizio di motivazione in relazioneall’omesso riconoscimento della circostanza attenuante, espressamente sollecitatacon l’atto di appello, dell’avere agito per suggestione di una folla in tumulto,Secondo condivisibile indirizzo di legittimità, la menzionata circostanzaconfluito con altri per provocare l’assembramento delle persone e compiere il fattodi reato, con la conseguenza che essa può escludersi solo nelle ipotesi in cui nellacondotta concorsuale del partecipante possa individuarsi un quid pluris rispetto almero coinvolgimento nel reato, ovvero un comportamento che abbia contribuitoin modo concreto e fattivo alla realizzazione dello stesso.La Corte di appello ha ritenuto insussistenti i presupposti per ilriconoscimento dell’invocata circostanza attenuante evidenziando che Lai avevavolontariamente partecipato ad un raduno non autorizzato, agevolandol'attuazione dei disordini, laddove, tuttavia, non risulta in concreto accertatanemmeno la sola presenza dell’odierno ricorrente sul luogo e nella contestualitàdei fatti.2.4.

Con il quarto motivo sono stati dedotti violazione di legge in relazioneagli artt. 163, 164 e 175 cod. pen. e vizio di motivazione.La Corte di appello ha escluso il beneficio della non menzione dellacondanna di cui all’art. 175 cod. pen. evidenziando che, nonostante il primoGiudice avesse disposto la sospensione condizionale della pena ex art 163 cod.pen. in ragione della prognosi favorevole ex art. 164 cod. pen. basata sullo statodi incensuratezza di Lai e sull'entità della pena inflitta, tali elementi di per sé solinon appaiono in grado di supportare anche la concessione dell'altro beneficio voltoad agevolare il ravvedimento mediante la sola eliminazione della pubblicità, tenutoconto del carattere pretestuoso e futile, e come tale allarmante, dei motivi adelinquere sottesi alle condotte criminose.Si tratta di argomentazioni che, ancora una volta, scontano il vizio logico difondo derivante dall’avere la Corte di appello rinunciato ad individuare leresponsabilità dei singoli soggetti coinvolti nella manifestazione sportiva: non èdato comprendere su quali dati di fatto la Corte di appello abbia fondato il giudiziodel “carattere pretestuoso e futile” dei motivi a delinquere, che presuppongonouna analisi del grado di coinvolgimento dell’odierno ricorrente nei fatti contestati,che nel caso di specie è mancata.

In ogni caso, l’argomentazione è illogica ovecorrelata al tipo di valutazione richiesta ai fini del riconoscimento del beneficio,essendo del tutto irrilevanti i motivi a delinquere rispetto allo scopo perseguitodalla non menzione della condanna, che è quella di favorire il ravvedimento delcondannato mediante l'eliminazione della pubblicità quale particolare conseguenzanegativa del reato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Preliminarmente, va rilevato che il ricorso non è complessivamenteinammissibile, con conseguente rilevabilità della prescrizione maturata dopo ladeliberazione della sentenza impugnata in relazione a tutti i reati contestati.Quando, infatti, i motivi di ricorso per cassazione non sono inammissibili,sono rilevabili di ufficio le questioni inerenti all'applicazione della declaratoria dellecause di non punibilità di cui all'art. 129, comma 1, cod. proc. pen. che noncomportino la necessità di accertamenti in fatto o di valutazioni di meritoincompatibili con i limiti del giudizio di legittimità (Sez.

U, n. 8413 del 20/12/2007-dep. 26/02/2008, Rv. 238467).2.

In proposito, va innanzitutto rilevato che non si ravvisa l'evidenza dellaestraneità ai fatti o di insussistenza degli stessi ex art. 129, comma 2, cod. proc.pen., in ragione della correttezza del ragionamento della Corte di appello, chedapprima ha compiutamente esposto le ragioni per le quali è da ritenersi provatala presenza dell’odierno ricorrente sin dall’inizio della fase esecutiva della condottadelittuosa, ricostruita in termini di condotta attiva di partecipazione al corteoarmato e di protezione e supporto ai singoli autori delle azioni violente, e ha, poi,valorizzato la contestualità spazio-temporale di svolgimento degli eventi,documentata dalle riprese video e fotografiche, dalle relazioni di polizia giudiziariae dalle dichiarazioni dei testimoni oculari, così ritenendo provata la responsabilitàconcorsuale nelle azioni (il porto di armi, le lesioni e i danneggiamenti) postematerialmente in essere da soggetti che di quel gruppo facevano parte.Va, dunque, rilevata l’intervenuta estinzione dei reati per decorso deltermine massimo di prescrizione.Ed invero, avuto riguardo alla data di consumazione dei reati (25/03/2017)e tenuto conto dei 64 giorni di sospensione Covid in primo grado, il terminemassimo di prescrizione per tutti i reati contestati all’odierno ricorrente, per ilquale non risulta contestata o ritenuta la recidiva, risulta decorso in data29/11/2024, in epoca successiva, dunque, alla deliberazione della sentenza diappello (1/10/2024).3.

Non sussistono, invece, i presupposti per un proscioglimento per difettodi querela, più favorevole rispetto alla declaratoria di estinzione del reato, inrelazione al delitto di danneggiamento di cui al capo A), punto 4, risultando, inparte, manifestamente infondata e, in parte, generica la censura prospettata sulpunto dall’odierno ricorrente.In proposito va evidenziato che, come ribadito, da ultimo, da questa Cortecon sentenza resa da Sez. 2, n. 21676 del 11/06/2026, non mass., a seguito dellamodifica dell'art. 635, comma quinto, cod. pen. ad opera dell'art. 1, comma 1,lett. b), d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31, sono procedibili di ufficio i delitti didanneggiamento aventi ad oggetto le "altre" cose ricomprese nel novero dell'art.625, comma primo, n. 7, cod. pen., diverse da quelle esposte per necessità o perconsuetudine o per destinazione alla pubblica fede (si vedano sul punto: Sez. 2,n. 32908 del 23/09/2025, Cecera, Rv. 288656-01, che ha ritenuto procedibiled'ufficio il delitto di danneggiamento della porta della sala di aspetto di unastazione ferroviaria, in quanto commesso su bene destinato a pubblico servizio opubblica utilità; Sez. 2, n. 29538 del 15/06/2023, Brnelic, Rv. 284940-01, che haprecisato, che, ai fini della configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 635, commasecondo, n. 1), cod. pen., assume rilievo la destinazione del bene danneggiatoall'esercizio di un pubblico servizio e, quindi, la connotazione pubblicisticadell'attività cui lo stesso è destinato, essendo, invece, ininfluente che la proprietàappartenga a un soggetto di natura privatistica, che operi in regime di appalto odi concessione; nello stesso senso, Sez. 2, n. 34964 del 27/10/2025, Iob, nonmass.).Nel caso di specie, dalle sentenze di merito emerge che il delitto di cui alcapo A), punto 4, è stato contestato in relazione al danneggiamento di unaautovettura della [OSCURATO:PERSONA], bene destinato a pubblico servizio in quantostrettamente strumentale all'esercizio di funzioni pubbliche qualificate come quelledi [OSCURATO:PERSONA], ed in concreto utilizzato, al momento del fatto, per l'eserciziodi dette funzioni, nonché di arredi e attrezzature urbane presenti nella parteantistante la stazione di Sassari (v. pag. 8 della motivazione della sentenza diprimo grado), la cui connotazione di beni destinati alla soddisfazione di un bisognoriferibile alla generalità dei consociati non è neppure oggetto di contestazione daparte del ricorrente, che, nell’affermare l’improcedibilità del delitto didanneggiamento concernente beni esposti alla pubblica fede, omette anche diprecisare natura e tipologia degli arredi urbani attinti con conseguente genericitàdella relativa censura.4.

Alla stregua di tali considerazioni, va disposto l’annullamento senzarinvio della sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione.

P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata perché' i reati sono estinti perprescrizione.Così deciso, il 16/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRoberta [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pello di Cagliari, sez. dist. diSassarivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleGiovanni [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dellasentenza impugnata perché il reato di cui al capo A), punto 4, è improcedibileper difetto di querela e i reati di cui ai capi C), D) e F) sono estinti perprescrizione.udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Cagliari, difensore del ricorrente che hachiesto l’accoglimento del ricorso o, in subordine, l’annullamento della sentenzaper le ragioni indicate dal Procuratore generale.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Cagliari, Sez.dist. di Sassari, in parziale riforma della sentenza pronunciata il 28/01/2022 dalGiudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Cagliari, previo rigetto dell’appelloproposto dal Pubblico Ministero avverso la pronuncia di assoluzione degli imputatiper il delitto di devastazione e saccheggio e previa declaratoria di non doversiprocedere per difetto di querela per il delitto di danneggiamento di cui al punto n.2 del capo A), confermava l’affermazione di responsabilità, tra gli altri, di GiulianoLai per il delitto di danneggiamento contestato al capo A), punto 4, così derubricatoil reato di devastazione contestato al capo A), nonché per i delitti di lesionicontestati ai capi C) e D) e per il delitto di cui all’art. 6-ter della l. 13 dicembre1989, n. 401 contestato al capo F), riducendo la pena irrogata in primo grado.2. Avverso la sentenza sopra indicata, ha proposto ricorso per cassazione,[OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dal suo difensore, articolando quattro motivi diricorso di seguito sintetizzati, conformemente al disposto dell’art. 173 disp. att.cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo sono stati dedotti violazione di legge in relazioneagli artt. 43 e 110 cod. pen. e 192 e 533 cod. proc. pen. e vizio di motivazioneper avere la Corte di appello affermato la responsabilità concorsuale del ricorrenteex art 110 cod. pen. senza avere previamente accertato la sua presenza nelcontesto spazio-temporale durante il quale i reati sono stati realizzati.La sentenza impugnata ha ritenuto ininfluente che non sia stato possibilericollegare a ciascun imputato il possesso degli artifizi pirotecnici e delle armiimproprie utilizzate nel corso delle condotte delittuose contestate, con ciò violandoi criteri che presiedono al concorso di persone del reato ed estendendo laresponsabilità per il reato di cui all'art. 6-ter, comma 1, l. 13 dicembre 1989 n.401 anche a coloro che si sono limitati ad una presenza meramente passiva, senzadistinguere il concorso dalla connivenza non punibile e prescindendo persinodall’accertamento della presenza di ciascuno concorrente e, in particolare,dell’odierno ricorrente, nel contesto spazio temporale di commissione dei fatti. Laivenne, infatti, identificato all'interno del pullman che viaggiava in direzione diCagliari nel pomeriggio del 25/03/2017, dopo che si erano già verificate le vicendeoggetto della contestazione, e la sua presenza nei luoghi in cui si verificarono idisordini è stata affermata esclusivamente sulla base di un sillogismo indiziario deltutto ingiustificato e inidoneo a ritenere sussistente la sua consapevole e rilevantepartecipazione morale ai fatti.La Corte territoriale ha attribuito in modo indistinto a tutti i partecipanti allatrasferta sportiva una sicura corresponsabilità, quantomeno di natura morale esorretta da dolo eventuale, sulla base di una serie di elementi (qualil’organizzazione della trasferta da parte degli appartenenti alla frangia dei tifosidegli "Sconvolts" conosciuta per i suoi atti di violenza; la circostanza che tutti ipasseggeri dei pullman, una volta scesi per dirigersi verso la stazione di Sassari,avessero formato un unico gruppo compatto; l’avvenuto travisamento dei tifosi;la mancata presa di distanza da parte dei componenti del gruppo rispetto alleazioni dei più facinorosi) basati su dati notori solo presunti nonché su ricostruzioniin contrasto con le risultanze istruttorie (quanto, per esempio, all’unicità delcorteo), e che comunque scontano evidenti vizi logici, sia in ordine alle ragioni deltravisamento (potenzialmente riconducibile alle condizioni atmosferiche e,comunque, costituente prassi in uso anche per manifestazioni non violente), sia inordine al mancato allontanamento dei singoli componenti dal corteo, nonriconducibile a scelte univocamente interpretabili ed anzi, normalmente, dovutoad una situazione di smarrimento di cui proprio i più facinorosi profittano perrealizzare i propositi delittuosi. Neppure è dato comprendere quale concretacondotta alternativa avrebbero dovuto tenere i partecipanti che si sono limitati amarciale scandendo slogan, senza porre in essere condotte aggressive e violente.2.2. Con il secondo motivo sono stati dedotti violazione di legge in relazioneagli artt. 635 cod. pen. e 529 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in ordineall’omessa dichiarazione di improcedibilità del reato contestato al capo A), puntoLa Corte territoriale ha correttamente rilevato che, a seguito delle modifichenormative apportate dagli artt. 2 e 3 del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il delittodi danneggiamento di cui all’art. 635, comma primo, cod. pen. è divenuto punibilea querela della persona offesa e ha ritenuto, per tale ragione, improcedibile il reatodi danneggiamento contestato al capo A), punto 2, dell'imputazione, commesso indanno dell'autovettura di [OSCURATO:PERSONA], il quale all'epoca non proposequerela, né aveva inteso provvedervi nei termini decorrenti dall'entrata in vigoredel d.lgs. n. 150 del 2022, come previsto dall'art. 85 del d.lgs. cit.La Corte di appello ha, tuttavia, omesso di rilevare l’analogo difetto diquerela in relazione alla condotta di danneggiamento di cui al capo A), punto 4,relativo al danneggiamento "di diversi automezzi in sosta e diversi arredi urbani".Sul punto si evidenzia che, con decreto legislativo 19 marzo 2024, n. 31,in vigore dal 4/04/2024, la procedibilità a querela è stata espressamente estesaanche al secondo comma dell'art. 635, numero 1), cod. pen., limitatamente ai fatticommessi su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazionealla pubblica fede di cui all'articolo 625, comma primo, numero 7), cod. pen.L'art. 9 del medesimo decreto legislativo prevede, inoltre, che «per il delittodi cui all'articolo 635 del codice penale, commesso prima della data di entrata invigore del presente decreto, quando il fatto è commesso su cose esposte pernecessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, si osservanole disposizioni dell'articolo 85 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, comemodificato dal decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, conmodificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, ma i termini ivi previstidecorrono dalla data di entrata in vigore del presente decreto».Stante il difetto di tempestivo esercizio del diritto di querela, non risultandola questione prospettabile con l’atto di appello e non implicando la declaratoria diimprocedibilità accertamenti di fatto di competenza del giudice del merito, il reatodi cui al capo A), punto 4, va dichiarato improcedibile.2.3. Con il terzo motivo sono stati dedotti violazione di legge in relazioneall’art. 62, comma primo, n. 3 cod. pen. e vizio di motivazione in relazioneall’omesso riconoscimento della circostanza attenuante, espressamente sollecitatacon l’atto di appello, dell’avere agito per suggestione di una folla in tumulto,Secondo condivisibile indirizzo di legittimità, la menzionata circostanzaconfluito con altri per provocare l’assembramento delle persone e compiere il fattodi reato, con la conseguenza che essa può escludersi solo nelle ipotesi in cui nellacondotta concorsuale del partecipante possa individuarsi un quid pluris rispetto almero coinvolgimento nel reato, ovvero un comportamento che abbia contribuitoin modo concreto e fattivo alla realizzazione dello stesso.La Corte di appello ha ritenuto insussistenti i presupposti per ilriconoscimento dell’invocata circostanza attenuante evidenziando che Lai avevavolontariamente partecipato ad un raduno non autorizzato, agevolandol'attuazione dei disordini, laddove, tuttavia, non risulta in concreto accertatanemmeno la sola presenza dell’odierno ricorrente sul luogo e nella contestualitàdei fatti.2.4. Con il quarto motivo sono stati dedotti violazione di legge in relazioneagli artt. 163, 164 e 175 cod. pen. e vizio di motivazione.La Corte di appello ha escluso il beneficio della non menzione dellacondanna di cui all’art. 175 cod. pen. evidenziando che, nonostante il primoGiudice avesse disposto la sospensione condizionale della pena ex art 163 cod.pen. in ragione della prognosi favorevole ex art. 164 cod. pen. basata sullo statodi incensuratezza di Lai e sull'entità della pena inflitta, tali elementi di per sé solinon appaiono in grado di supportare anche la concessione dell'altro beneficio voltoad agevolare il ravvedimento mediante la sola eliminazione della pubblicità, tenutoconto del carattere pretestuoso e futile, e come tale allarmante, dei motivi adelinquere sottesi alle condotte criminose.Si tratta di argomentazioni che, ancora una volta, scontano il vizio logico difondo derivante dall’avere la Corte di appello rinunciato ad individuare leresponsabilità dei singoli soggetti coinvolti nella manifestazione sportiva: non èdato comprendere su quali dati di fatto la Corte di appello abbia fondato il giudiziodel “carattere pretestuoso e futile” dei motivi a delinquere, che presuppongonouna analisi del grado di coinvolgimento dell’odierno ricorrente nei fatti contestati,che nel caso di specie è mancata. In ogni caso, l’argomentazione è illogica ovecorrelata al tipo di valutazione richiesta ai fini del riconoscimento del beneficio,essendo del tutto irrilevanti i motivi a delinquere rispetto allo scopo perseguitodalla non menzione della condanna, che è quella di favorire il ravvedimento delcondannato mediante l'eliminazione della pubblicità quale particolare conseguenzanegativa del reato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Preliminarmente, va rilevato che il ricorso non è complessivamenteinammissibile, con conseguente rilevabilità della prescrizione maturata dopo ladeliberazione della sentenza impugnata in relazione a tutti i reati contestati.Quando, infatti, i motivi di ricorso per cassazione non sono inammissibili,sono rilevabili di ufficio le questioni inerenti all'applicazione della declaratoria dellecause di non punibilità di cui all'art. 129, comma 1, cod. proc. pen. che noncomportino la necessità di accertamenti in fatto o di valutazioni di meritoincompatibili con i limiti del giudizio di legittimità (Sez. U, n. 8413 del 20/12/2007-dep. 26/02/2008, Rv. 238467).2. In proposito, va innanzitutto rilevato che non si ravvisa l'evidenza dellaestraneità ai fatti o di insussistenza degli stessi ex art. 129, comma 2, cod. proc.pen., in ragione della correttezza del ragionamento della Corte di appello, chedapprima ha compiutamente esposto le ragioni per le quali è da ritenersi provatala presenza dell’odierno ricorrente sin dall’inizio della fase esecutiva della condottadelittuosa, ricostruita in termini di condotta attiva di partecipazione al corteoarmato e di protezione e supporto ai singoli autori delle azioni violente, e ha, poi,valorizzato la contestualità spazio-temporale di svolgimento degli eventi,documentata dalle riprese video e fotografiche, dalle relazioni di polizia giudiziariae dalle dichiarazioni dei testimoni oculari, così ritenendo provata la responsabilitàconcorsuale nelle azioni (il porto di armi, le lesioni e i danneggiamenti) postematerialmente in essere da soggetti che di quel gruppo facevano parte.Va, dunque, rilevata l’intervenuta estinzione dei reati per decorso deltermine massimo di prescrizione.Ed invero, avuto riguardo alla data di consumazione dei reati (25/03/2017)e tenuto conto dei 64 giorni di sospensione Covid in primo grado, il terminemassimo di prescrizione per tutti i reati contestati all’odierno ricorrente, per ilquale non risulta contestata o ritenuta la recidiva, risulta decorso in data29/11/2024, in epoca successiva, dunque, alla deliberazione della sentenza diappello (1/10/2024).3. Non sussistono, invece, i presupposti per un proscioglimento per difettodi querela, più favorevole rispetto alla declaratoria di estinzione del reato, inrelazione al delitto di danneggiamento di cui al capo A), punto 4, risultando, inparte, manifestamente infondata e, in parte, generica la censura prospettata sulpunto dall’odierno ricorrente.In proposito va evidenziato che, come ribadito, da ultimo, da questa Cortecon sentenza resa da Sez. 2, n. 21676 del 11/06/2026, non mass., a seguito dellamodifica dell'art. 635, comma quinto, cod. pen. ad opera dell'art. 1, comma 1,lett. b), d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31, sono procedibili di ufficio i delitti didanneggiamento aventi ad oggetto le "altre" cose ricomprese nel novero dell'art.625, comma primo, n. 7, cod. pen., diverse da quelle esposte per necessità o perconsuetudine o per destinazione alla pubblica fede (si vedano sul punto: Sez. 2,n. 32908 del 23/09/2025, Cecera, Rv. 288656-01, che ha ritenuto procedibiled'ufficio il delitto di danneggiamento della porta della sala di aspetto di unastazione ferroviaria, in quanto commesso su bene destinato a pubblico servizio opubblica utilità; Sez. 2, n. 29538 del 15/06/2023, Brnelic, Rv. 284940-01, che haprecisato, che, ai fini della configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 635, commasecondo, n. 1), cod. pen., assume rilievo la destinazione del bene danneggiatoall'esercizio di un pubblico servizio e, quindi, la connotazione pubblicisticadell'attività cui lo stesso è destinato, essendo, invece, ininfluente che la proprietàappartenga a un soggetto di natura privatistica, che operi in regime di appalto odi concessione; nello stesso senso, Sez. 2, n. 34964 del 27/10/2025, Iob, nonmass.).Nel caso di specie, dalle sentenze di merito emerge che il delitto di cui alcapo A), punto 4, è stato contestato in relazione al danneggiamento di unaautovettura della [OSCURATO:PERSONA], bene destinato a pubblico servizio in quantostrettamente strumentale all'esercizio di funzioni pubbliche qualificate come quelledi [OSCURATO:PERSONA], ed in concreto utilizzato, al momento del fatto, per l'eserciziodi dette funzioni, nonché di arredi e attrezzature urbane presenti nella parteantistante la stazione di Sassari (v. pag. 8 della motivazione della sentenza diprimo grado), la cui connotazione di beni destinati alla soddisfazione di un bisognoriferibile alla generalità dei consociati non è neppure oggetto di contestazione daparte del ricorrente, che, nell’affermare l’improcedibilità del delitto didanneggiamento concernente beni esposti alla pubblica fede, omette anche diprecisare natura e tipologia degli arredi urbani attinti con conseguente genericitàdella relativa censura.4. Alla stregua di tali considerazioni, va disposto l’annullamento senzarinvio della sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata perché' i reati sono estinti perprescrizione.Così deciso, il 16/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRoberta [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 32967/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris