CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 marzo 2024
Cassazione n. 10183/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente ORDINANZA sul ricorso nr. 8193/2022 proposto da [OSCURATO:PERSONA] spa in amministrazione straordinaria, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] nr 4 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] ( [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende giusta procura in atti; -ricorrente - [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliata in Roma in [OSCURATO:PERSONA], n.78 presso lo studio dell’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma nr.6169/2021 depositata in data 23/9/2021; Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Revocatoria ordinaria [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - Ud.[OSCURATO:DATA_NASCITA]-CC [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - rel. Consigliere - R.G.N. 8193/2022 [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - Rep. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13 marzo 2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1 La Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 23/9/2021, ha rigettato il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] spa in amministrazione straordinaria (di seguito «[OSCURATO:PERSONA]») avverso la sentenza del Tribunale di Roma che aveva dichiarato improcedibile e rigettato, nel merito, la domanda di revoca ex artt. 6 d.l. 347/03, 49 d.lvo 270/99 e 67 2° comma l.fall. dei pagamenti effettuati da [OSCURATO:PERSONA] (breviter [OSCURATO:PERSONA]) nel periodo sospetto per un importo complessivo di € 3.481.344,78, e la conseguente domanda di condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione del suindicato importo. 1.1 Rilevavano i giudici capitolini che il primo motivo di appello con il quale [OSCURATO:PERSONA] contestava la dichiarazione di improcedibilità della domanda sul rilievo che la rinuncia all’esercizio dell’azione revocatoria contenuta nell’accordo tra le parti denominato « Modulo per il trasferimento delle licenze perpetue» fosse invalido per mancato intervento dell’autorizzazione ministeriale prevista dall’art. 43 del d.lvo 270/99, non poteva essere accolto, con assorbimento degli altri motivi, in quanto, escluso che la mancata autorizzazione desse luogo a nullità rilevabile d’ufficio, l’allegazione era stata dedotta per la prima volta con l’atto di appello e, quindi, tardivamente. 2 [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi ad un unico motivo; [OSCURATO:PERSONA] ha svolto difese con controricorso, illustrato con memoria. [OSCURATO:PERSONA] Il motivo di impugnazione denuncia violazione dell’art. 132 1° comma 4 c.p.c., e falsa applicazione degli artt. 345 1° e 2° comma c.p.c., 1418 1° comma e 2421 c.c., 42 d.lvo 270/1999, 67 2° comma l. fall.; violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 1° comma nr 3 e 4 c.p.c.; sostiene la ricorrente che la stessa giurisprudenza richiamata dalla sentenza della Corte limita il divieto dei nova in appello alle sole nuove questioni ( e temi di fatto ) mentre nel caso di specie la mancata autorizzazione da parte del ministero della transazione che conteneva la rinuncia all’azione revocatoria risultava ex actis, come confermato dalla chiamata in causa del Commissario; assume, inoltre, la ricorrente che la carenza di autorizzazione dà luogo alla nullità dell’atto rilevabile d’ufficio e, quindi, anche dal giudice di secondo grado; rileva, infine, [OSCURATO:PERSONA] che la Corte d’Appello, avendo disatteso in rito il primo motivo di censura, non avrebbe esaminato gli ulteriori due motivi di gravame proposti, con ciò violando l’art. 112 c.p.c. 2 In accoglimento dell’eccezione sollevata dalla controricorrente, il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto non tempestivamente proposto. 2.1 Contrariamente a quanto affermato da [OSCURATO:PERSONA] nel ricorso, la sentenza della Corte d’Appello di Roma, depositata il 23 settembre 2021, è stata ritualmente notificata in data 24 settembre 2021 all’Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento d’appello. 2.2 Risulta, infatti, dalla documentazione versata in att i, in via telematica, dalla [OSCURATO:PERSONA] (cfr. relata di notifica , messaggio PEC di notifica, della relata e delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna) che l a sentenza d’appello è stata notificata da [OSCURATO:PERSONA] , ai sensi della Legge n. 53/1994, mediante posta elettronica certificata, all’indirizzo PEC dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] presso il cui studio [OSCURATO:PERSONA] spa in amministrazione straordinaria aveva eletto il proprio domicilio. Secondo l’orientamento di questa Corte è sempre valida, e di conseguenza può essere sempre utilizzata, la notificazione al difensore eseguita presso l'indirizzo PEC risultante dall'albo professionale di appartenenza anche inconcorrenza con domicilio fisico (in questo senso Sez. Un. n. 23620/2018 e 39970/2021) 2.3 Il termine breve , ex art. 325 c.p.c . , v e niva a scadere il 23 novembre 2021, mentre controparte ha notificato il proprio ricorso soltanto in data 16 marzo 2022. 2.4 Alla luce di quanto espostoe, in via pregiudiziale, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] , poiché non tempestivo, ai sensi dell'art. 325, comma 2 c.p.c., essendo abbondantemente decors o il termine di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 28.200, di cui € 200 per esborsi, oltre Iva, Cap e rimborso forfettario al 15% Dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30.05.2002 n.115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto, a norma del