CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 24643/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza emessa dalla Corte d'appello di Bologna che ha dichiarato inammissibile l'appello proposto nel suo interesse avverso la sentenza pronunciata in primo grado che lo aveva ritenuto responsabile dei reati di violazione di domicilio e tentato furto in abitazione; - che il primo motivo di ricorso - che deduce violazione di legge quanto alla ritenuta inammissibilità dell'appello per difetto di specificità - è manifestamente infondato avendo la Corte territoriale indicato analiticamente (pagg. 2 e 3 dell'ordinanza impugnata) le ragioni fondanti il ritenuto difetto di specificità estrinseca dei motivi d'appello quanto all'ipotizzato errore dell'imputato nell'entrare all'interno dell'abitazione e alla prospettata inidoneità dell'azione con riferimento al reato di furto e la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), cod, proc. pen. deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; - che il secondo motivo è indeducibile perché prospetta censure logicamente subordinate all'accoglimento del primo; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; PQM P.Q.MIl Consigliere estensore ente [OSCURATO:PERSONA] rio [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] LLER1A E2 92026 Pune' udi.3arìo [OSCURATO:PERSONA]