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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 44172/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; osservato che l'unico motivo oggetto del ricorso in esame, che lamenta la mancata riqualificazione del delitto di tentata estorsione ascritto all'odierno ricorrente in quello di cui all'art. 393 cod. pen., è privo di specificità e, pertanto, non consentito perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame il quale, alle pagg. 10- 14 della sentenza impugnata, ha analiticamente indicato, con argomenti congrui e non illogici, le ragioni per cui non può operarsi la riqualificazione nei suddetti termini; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; considerato che anche le doglianze, contenute nel medesimo motivo, relative alla mancata configurabilità del concorso anomalo ex art. 116 cod. pen. e alla mancata rìqualificazione della fattispecie nel delitto di truffa aggravata, non sono consentite poiché omettono di confrontarsi con quanto sostenuto dal giudice di appello il quale, con corretti argomenti logici e giuridici, ha indicato le ragioni del suo convincimento (cfr. pag. 15 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 12 novembre 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; osservato che l'unico motivo oggetto del ricorso in esame, che lamenta la mancata riqualificazione del delitto di tentata estorsione ascritto all'odierno ricorrente in quello di cui all'art. 393 cod. pen., è privo di specificità e, pertanto, non consentito perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame il quale, alle pagg. 10- 14 della sentenza impugnata, ha analiticamente indicato, con argomenti congrui e non illogici, le ragioni per cui non può operarsi la riqualificazione nei suddetti termini; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; considerato che anche le doglianze, contenute nel medesimo motivo, relative alla mancata configurabilità del concorso anomalo ex art. 116 cod. pen. e alla mancata rìqualificazione della fattispecie nel delitto di truffa aggravata, non sono consentite poiché omettono di confrontarsi con quanto sostenuto dal giudice di appello il quale, con corretti argomenti logici e giuridici, ha indicato le ragioni del suo convincimento (cfr. pag. 15 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 novembre 20
Sentenza Cassazione n. 44172/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris