CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 22644/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilita' udito il difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha confermato la decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che ha condannato [OSCURATO:PERSONA], sostituto commissario della Polizia di Stato, per il delitto di cui all'art. 615-ter, commi 1, 2 n. 1) e 3, cod. pen. in relazione ad alcuni accessi abusivi al sistema informatico SDI, sul proprio conto, eseguiti il 6 giugno 2013, il 23 e il 27 ottobre 2014, nonché sul conto del collega [OSCURATO:PERSONA], eseguiti il 28 ottobre 2014 Il Tribunale ha ritenuto che i predetti accessi fossero spiegabili solo in ragione di un litigio tra i due funzionari di polizia, avvenuto nel mese di settembre 2014 in ufficio e fonte per entrambi di accertamenti disciplinari, ed ha assolto l'imputato da analoghe imputazioni relative ad accessi sul conto di altre persone, accessi dei quali non ha ritenuto provata la natura abusiva. La Corte di appello ha confermato le statuizioni civili nei confronti dell'ispettore [OSCURATO:PERSONA], costituitosi parte civile. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando quattro motivi, di seguito enunciati nei limiti previsti dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge, vizio di motivazione e travisamento della prova. Ritiene che manchi la prova della commissione del reato, oltre ogni ragionevole dubbio, e che la condotta contestata non costituisca violazione delle disposizioni contenute nella legge n. 121/1981, che avrebbe il contenuto di norma penale in bianco, destinata ad essere integrata dalle disposizioni del capo dell'ufficio. Secondo il ricorrente, la testimonianza del capo dell'ufficio (dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]) sarebbe stata travisata per omissione, nel senso che non ne sarebbe stata valutata la parte in cui la testimone avrebbe riferito che gli accessi svolti dal Cicatiello fossero legittimi, tanto che la stessa dirigente non avrebbe sospeso l'abilitazione dell'imputato all'uso del sistema. La Corte non avrebbe tenuto in adeguata considerazione nemmeno le testimonianze del dr. Sepe, vice- dirigente della Squadra mobile, e la relazione del 3 dicembre 2014 proveniente dall'imputato, da cui risulterebbero indagini - svolte anche con la collaborazione della [OSCURATO:PERSONA] e di Cicatiello - in corso su pratiche irregolari di rilascio dei permessi di soggiorno, nel cui ambito sarebbero sorti sospetti sulla persona offesa, tali da giustificare gli accessi dell'imputato, svolti peraltro in un momento di assenza dall'ufficio della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] e, quindi, in un momento nel quale il funzionario più alto in grado era lo stesso ricorrente, che dunque non poteva chiedere autorizzazione ad altri. L'urgenza derivava dal fatto che Cicatiello aveva appreso da fonte confidenziale, quattro giorni prima dell'accesso contestato, che uno straniero irregolare sul territorio soggiornava con il Carrillo presso un centro termale. La sentenza sarebbe manifestamente illogica laddove ha valorizzato la testimonianza di un funzionario di polizia (Tocco) che non prestava servizio nell'ufficio immigrazione, ove lavorava il ricorrente, e dunque non poteva riferire circa le prassi lì in uso; ed ancora laddove ha ritenuto necessaria la sussistenza di una «specifica e precisa indagine in atto», circostanza che non potrebbe pretendersi a giustificazione di numerosi accessi allo SDI, pur regolari, come quelli che ogni giorno vengono effettuati da agenti dì polizia su strada; infine, laddove ha ritenuto rilevante il litigio tra Cicatiello e Carrillo, pur se risalente ad un mese prima dell'accesso sul conto di quest'ultimo, mentre nel periodo considerato il Cicatiello aveva ricevuto deleghe di indagine dalla [OSCURATO:PERSONA] proprio in ragione dell'inerzia del Carrillo, dallo stesso ricorrente verificata qualche mese prima. Il ricorrente collega dunque l'accesso sul conto del Carrillo ad un'indagine che ha portato all'emissione di un'ordinanza cautelare nel 2018. La condotta posta in essere dall'imputato sarebbe perfettamente lecita secondo l'interpretazione fornita alla norma incriminatrice dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 4694 del 07/02/2012, Casani, dal momento che egli disponeva dell'autorizzazione ad accedere al sistema. La motivazione sarebbe carente con riguardo agli accessi del Cicatiello sul proprio conto: accessi che sarebbero giustificati dall'esigenza di verificare se i propri colleghi, sui quali stava svolgendo indagini, avessero proposto nei suoi confronti una querela per diffamazione. Si tratterebbe di informazioni che, da semplice cittadino, il ricorrente aveva diritto di ottenere previa richiesta al Ministero. Dunque, la condotta sarebbe inoffensiva. 2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla mancanza di prevedibilità, al momento del fatto, della disposizione ritenuta violata, così come interpretata dalle Sezioni Unite Savarese del 2017 e dalla giurisprudenza successiva, che ritiene irrilevanti, ai fini della sussistenza del reato, gli scopi e le finalità che abbiano soggettivamente motivato l'ingresso nel sistema. 2.3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione con riferimento al passaggio della sentenza impugnata che ha respinto l'eccezione di nullità della sentenza di primo grado, avanzata dalla difesa nell'atto di appello e fondata sull'omessa valutazione da parte del Tribunale di una memoria difensiva.La Corte di appello, nel rispondere al motivo, avrebbe ammesso il difetto di motivazione da parte del primo giudice e tuttavia non avrebbe proceduto al doveroso annullamento della sentenza di primo grado. 2.4. Con l'ultimo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione in ordine al rigetto della richiesta di esclusione della parte civile: tenuto conto della durata dell'accesso relativo al Carrillo e dell'impossibilità di visionare, attraverso il sistema SDI, i movimenti bancari della persona oggetto di attenzione, non vi sarebbe alcuna possibilità di cagionare pregiudizio alla parte civile. La Corte di appello non avrebbe chiarito quali dati personali del Carrillo possano essere stati violati. 3. Si è proceduto a discussione orale su richiesta del Procuratore generale. Il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Il difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Premesso che si verte in un caso di c.d. "doppia conforme", sicché le motivazioni delle due sentenze di merito si integrano vicendevolmente (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 5, n. 14022 del 12/01/2016, Genitore, Rv. 266617; Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997 - dep. 05/12/1997, Ambrosino, Rv. 209145), occorre evidenziare che il motivo consiste nella riproposizione di analogo già esposto nell'atto di appello, in maniera sostanzialmente identica. La Corte di appello, alle pagine 4-5 della sentenza impugnata, dopo aver rimarcato che quella della difesa era una «riproduzione parcellizzata delle dichiarazioni testimoniali rese dai testi escussi», ha risposto agli argomenti che l'appellante aveva introdotto, per giungere alla conclusione, fondata sulle testimonianze raccolte (in particolare Tocco, Carrillo, [OSCURATO:PERSONA]), che gli accessi allo SDI per la verifica della propria posizione erano avvenuti per ragioni di tutela personale e non per interesse pubblico, come dallo stesso imputato era stato ammesso, e che l'accesso relativo al Carrillo era logicamente spiegabile in ragione del litigio per ragioni di servizio intercorso con lui un mese prima, mentre il riferimento ad un'indagine in corso era rimasto del tutto generico e comunque inidoneo a giustificare, dal punto di vista penalistico, le ragioni di servizio che li renderebbero leciti.Nel ricorso per cassazione sono nuovamente riportati passi (sostanzialmente, gli stessi già riversati nell'appello) delle testimonianze raccolte, in modo tale da rendere palesemente inammissibile la deduzione di travisamento della prova, che postula invece una precisa indicazione degli atti asseritannente travisati, che non possono essere riportati per brani decontestualizzati. In ogni caso, il tentativo che il ricorrente compie, anche con lo strumento della denuncia della violazione di legge (segnatamente, dell'art. 533 cod. proc. pen.), è quello di sollecitare complessivamente un riesame del merito non consentito in sede di legittimità attraverso la rinnovata valutazione degli elementi probatori acquisiti, laddove invece il controllo della Corte di cassazione non riguarda il rapporto tra prova e decisione, ma quello che intercorre tra decisione e motivazione. Da questo punto di vista, nessuna censura può muoversi alla sentenza impugnata, mentre va ricordato che, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, il giudice non incontra altro limite che quello di indicare in modo accurato le ragioni del proprio convincimento (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, Rv. 271623) e, dunque, il motivo non coglie nel segno nemmeno laddove contesta ai giudici di merito di non aver considerato adeguatamente una testimonianza, senza però dimostrarne la decisività o la capacità di disarticolare un ragionamento, come quello compiuto dai giudici di primo e secondo grado, che appare accurato e immune da vizi logici. Quanto agli accessi sul proprio conto, è lo stesso ricorrente a sostenere (anche nel ricorso) di aver agito per ragioni di tutela personale (e non per ragioni di interesse pubblico, preteso dalla norma incriminatrice), cioè per conoscere se colleghi cui era inviso in ragione di indagini svolte su di loro avessero proposto querela per diffamazione. Non coglie nel segno l'osservazione secondo la quale le informazioni che il ricorrente cercava, se realmente inserite nello SDI, gli sarebbero state fornite a semplice richiesta dal Ministero, a norma dell'art. 9 d. Igs. 51/2018: tale norma, infatti, nel comma 3, fa obbligo al titolare del trattamento di informare il richiedente circa lo stato della sua richiesta, e non certo di fornire tutte le informazioni richieste. In ogni caso, l'accesso è stato eseguito al di fuori delle ragioni per le quali era consentito all'imputato, come è stato evidenziato dalle sentenze di merito. Quanto all'accesso nei confronti della persona offesa, la motivazione della Corte di appello e del Tribunale è del tutto logica e non è scalfitta dalla prospettazione, assai generica, di una non meglio precisata indagine, che avrebbe portato a provvedimenti cautelari quattro anni più tardi rispetto ai fatti e che comunque non avrebbe coinvolto la persona offesa in qualità di persona sottoposta ad indagini, stando alla stessa prospettazione del ricorso; né dall'eventuale esistenza di prassi di ufficio che, come ha ben spiegato il giudice di primo grado a pagina 9 della propria sentenza, sono prive di rilievo scriminante. 2. Il secondo motivo è infondato. Nel caso di specie non viene in rilievo il principio di irretroattività del mutamento giurisprudenziale sfavorevole, che trova fondamento nell'art. 7 CEDU così come interpretato dalla Corte di Strasburgo. L'art. 7 CEDU, «pur enunciando formalmente il solo principio di irretroattività, è stato interpretato dalla giurisprudenza e dalla dottrina nel senso che esso delinea, nell'ambito del sistema europeo di tutela dei diritti dell'uomo, i due fondamentali principi penalistici nullum crimen sine lege e nulla poena sine lege» (Cass., Sez. U, n. 18288 del 12/01/2010, P.G. in proc. Beschi, Rv. 246651): e nel concetto di legalità la giurisprudenza della Corte europea ha ricompreso sia il diritto di produzione legislativa che quello di derivazione giu risprudenziale. Ciò comporta che una decisione del supremo organo di nomofilachia, che fornisca un'interpretazione nuova e sfavorevole (c.d. overruling) di una disposizione penale, possa assumere rilevanza ai fini della violazione dei principi tutelati dall'art. 7 CEDU: deve però trattarsi, appunto, del «ribaltamento imprevedibile di un quadro giurisprudenziale consolidato» (Sez. 5, n. 47510 del 09/07/2018, Dilaghi, Rv. 274406; v. anche Sez. 3, n. 46184 del 23/11/2021, M., Rv. 282238). Nel caso di specie l'orientamento che ha trovato l'avallo delle Sezioni Unite Savarese (n. 41210 del 18/05/2017, Rv. 271061) era tutt'altro che imprevedibile al momento del fatto. La sentenza Sez. U, n. 4694 del 27/10/2011, dep. 2012, Casani, Rv. 251269 (precedente alla commissione del fatto per il quale si procede) aveva stabilito che integra il delitto previsto dall'art. 615-ter cod. pen. la condotta di colui che, pur essendo abilitato, acceda o si mantenga in un sistema informatico o telematico protetto violando le condizioni ed i limiti risultanti dal complesso delle prescrizioni impartite dal titolare del sistema per delimitarne oggettivamente l'accesso, rimanendo invece irrilevanti, ai fini della sussistenza del reato, gli scopi e le finalità che abbiano soggettivamente motivato l'ingresso nel sistema. Rispetto a tali principi, la sentenza Savarese ha statuito che integra il delitto previsto dall'art. 615-ter, secondo comma, n. 1, cod. pen. la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio che, pur essendo abilitato e pur non violando le prescrizioni formali impartite dal titolare di un sistema informatico o telematico protetto per delimitarne l'accesso, acceda o si mantenga nel sistema per ragioni ontologicamente estranee rispetto a quelle per le quali la facoltà di accesso gli è attribuita. La sentenza Savarese, dunque, non ha fatto altro che precisare, rispetto ad alcune incertezze interpretative (in effetti legate ad un contrasto tra due sole pronunzie di questa Sezione), la direzione esegetica di Sezioni Unite Casani quanto, in particolare, alla rilevanza o meno della violazione di norme specifiche che disciplinassero l'accesso al sistema. Più precisamente, con la sentenza Savarese, è stato approfondito e specificato il concetto di "operazioni ontologicamente estranee" a quelle consentite, qualora la condotta criminosa sia posta in essere da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, evocando sia l'art. 1 della legge n. 241 del 1990 che gli artt. 54, 97 e 98 della Costituzione. Nel sancire il principio di diritto precedentemente riportato, il supremo organo nomofilattico si è comunque collocato sia nel solco di Sezioni Unite Casani, dal quale era già evincibile come fosse sufficiente, per integrare la fattispecie penale, che il soggetto avesse travalicato i limiti propri dell'autorizzazione che gli era stata concessa (il soggetto agente - così Sezioni Unite Casani - è penalmente responsabile «sia allorquando violi i limiti risultanti dal complesso delle prescrizioni impartite dal titolare del sistema [...l sia allorquando ponga in essere operazioni di natura ontologicamente diversa da quelle di cui egli è incaricato ed in relazione alle quali l'accesso era a lui consentito»); sia sulla scia di un corposo filone giurisprudenziale che aveva preceduto persino le Sezioni Unite Casani (cfr. Sez. 5, n. 12732 del 07/11/2000, Zara, Rv. 217743; Sez. 2, n. 30663 del 04/05/2006, G.F., n.m.; Sez. 5, n. 37322 del 08/07/2008, Bassani, Rv. 241202; Sez. 5, n. 1727 del 30/09/2008, dep. 2009, Romano, Rv. 242939; Sez. 5, n. 18006 del 13/02/2009, Russo, Rv. 243602; Sez. 5, n. 2987 del 10/12/2009, dep. 2010, Matassich, Rv. 245842; Sez. 5, n. 19463 del 16/02/2010, Jovanovic, Rv. 247144; Sez. 5, n. 39620 del 22/09/2010, Lesce, Rv. 248653). 3. Il terzo motivo è manifestamente infondato. Il ricorrente ripropone una doglianza sollevata con il motivo di appello, cui la Corte territoriale ha risposto richiamando quella parte della sentenza di primo grado da cui si desumeva il confronto con la memoria difensiva depositata, dopodiché ha dato conto della propria ricostruzione dei fatti, in termini non manifestamente illogici, come già si è detto. Secondo il costante indirizzo di questa Corte, nella motivazione della sentenza il giudice del gravame non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti ed a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo, sicché debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (per tutte v. Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, Depretis, Rv. 281935). In senso coerente è stato chiarito che non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente su una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando ne risulti il rigetto dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata (Sez. 4, n. 5396 del. 15/11/2022, dep. 2023, Lakrafy, Rv. 284096; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, Currò, Rv. 275500). Il ricorrente denuncia altresì che il dedotto omesso esame della memoria avrebbe comportato nullità della sentenza: premesso che non vi è stata alcuna omissione, per quanto osservato già dal giudice dell'appello, la doglianza è comunque del tutto sfornita di fondamento, dato che l'omesso esame di memorie non produce nullità, ma può solo riverberarsi in un difetto motivazionale (Sez. 1, n. 26536 del 24/06/2020, Cilio, Rv. 279578), che nel caso in questione non sussiste. 4. Manifestamente infondato è l'ultimo motivo. Il giudice di appello ha risposto al motivo con il quale l'imputato si doleva della mancata esclusione della parte civile (pagg. 5-6 della sentenza di secondo grado) ed ha richiamato il pregiudizio potenziale subito da colui i cui dati vengano violati da una condotta come quella ascritta al ricorrente. Si aggiungano le considerazioni svolte dal primo giudice, laddove ha richiamato la testimonianza del dirigente della Squadra mobile (pag. 8 della sentenza di primo grado) per evidenziare quale genere di informazioni siano reperibili mediante l'accesso allo SDI: «puoi vedere se questa persona è stata in alberghi, puoi vedere se ha armi, puoi vedere quanti correnti c'ha...». La conoscenza indebita di dati personali rilevanti, quali quelli appena riassunti, può essere potenzialmente produttiva di danni in capo alla persona i cui dati siano violati. La quantificazione del pregiudizio, non essendo stata oggetto di prova compiuta nel processo, è stata devoluta alla sede civile, ma ciò non toglie che, dal punto di vista dell'an, la pretesa della parte civile, quale soggetto danneggiato dal reato, meriti tutela e dunque la richiesta di esclusione sia stata correttamente, e in maniera non manife