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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 29 dicembre 2021

Cassazione n. 26038/2022

Testo disponibile della fonte

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to la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti nell'interesse di: ABATE Nicola, nato ad Aversa il [OSCURATO:DATA_NASCITA], ARENA Alberto, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], PICONE Francesco, nato ad Aversa il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la ordinanza del 9 dicembre 2021 del Tribunale per il riesame di Roma, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA]Aquino, che ha concluso per la inammissibilità dei ricorsi; lette le dichiarazioni di rinuncia ai ricorsi tempestivamente 1:rasmesse a mezzo p.e.c. dai difensori, avv. [OSCURATO:PERSONA] per Abate, avv. [OSCURATO:PERSONA] per Arena, avv. [OSCURATO:PERSONA] per Picone.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza impugnata, depositata il 29 dicembre 2021 (avviso di deposito ai difensori a mezzo p.e.c. del 3 gennaio 2022), il tribunale per il riesame delle misure coercitive di Roma rigettava la richiesta di riesame proposta nell'interesse dei tre odierni ricorrenti, ex art. 309 cod. proc. pen., avverso l'ordinanza emessa in data 22 ottobre 2021 dal giudice per le indagini preliminari del medesimo tribunale, che aveva applicato la misura cautelare della c:ustodia in carcere ravvisando gravi indizi di colpevolezza per più ipotesi di ricettEzione in concorso e frode informatica (utilizzo di carte bancomat provento di furto per operare prelievi in contanti e bonifici bancari) e attualità delle esigenze cautelari di prevenzione speciale, nella misura della rilevanza, concretezza ed attualità richieste dal testo dell'articolo 274 cod. proc. pen.; quanto a scelta della misura, il tribunale della valutazione incidentale ha valorizzato la iterazione (fino a data recente) nell'agire illecito efficacemente organizzato, oltre ai pregiudizi penali degli indagati, per ritenere adeguato il solo presidio detentivo di massima afflil:tività applicato dal GIP.

2. Con i motivi di ricorso, ampiamente sovrapponibili, tutti i ricorrenti deducono:

2.1. violazione ed inosservanza della norma processuale e vizio di motivazione per illogicità manifesta e mera apparenza (art. 606, comma 1, lett. c ed e, cod. proc. pen.), per avere il tribunale della cautela confermato la sussistenza delle esigenze cautelari attuali e la adeguatezza della misura detentiva infrarnuraria senza tener quindi conto del difetto di attualità e concretezza delle divisate esigenze e, soprattutto, della indimostrata esclusiva adeguatezza della misura massimamente restrittiva, laddove, almeno per Abate e Arena, la precedente misura degli arresti domiciliari -applicata dall'autorità giudiziaria bolognese per fatti del tutto analoghi ed osservata senza violazioni per oltre nove mesi- doveva portare a ritenere assolutamente adeguato il presidio domiciliare a fronte delle esigenze cautelari pur ritenute sussistenti.

Quanto al Picone, il ruolo meramente esecutivo da questi svolto e l'assenza di evidenti e recenti episodi di insofferenza rispetto alle capacità di autodisciplinare la restrizione dovevano ritenersi sicuri indici atti a stimare adeguata la misura restrittiva domiciliare.

L'organo del controllo cautelare si è infatti limitato a conferrrare, richiamando il concreto pericolo di recidiva e la inanità "strutturale" del presidio domiciliare a contenere le esigenze di prevenzione speciale, giacché non sarebbe comunque possibile inibire ogni forma di contatto (telefonico o telematico) con soggetti ancora liberi in grado di reiterare le condotte illecite nelle quali gli indagati si sono mostrati particolarmente versati.

Le argomentazioni spese sul punto manifestano, ad avviso dei ricorrenti, totale oblio dei requisiti di attualità e concretezza che devono caratterizzare le esigenze cautelari ai fini della loro rilevanza.

Del pari è a dirsi quanto a scelta della misura di massima afflittività, c:he neppure risulta accompagnata da quell'opera di selezione funzionale atta ad esplicitare l'ineludibilità del presidio carcerario. [OSCURATO:PERSONA]

1. In epigrafe si è dato atto che i difensori e procuratori speciali dei ricorrenti, unitamente agli stessi, che sottoscrivevano per conferma ed adesione, hanno tempestivamente trasmesso, a mezzo p.e.c., alla Cancelleria di questa Corte, dichiarazione di rinuncia ai rispettivi ricorsi, rappresentando la intervenuta sostituzione della misura di massima afflittività con quella degli arresti domiciliari.

2. I ricorsi sono inammissibili, per intervenuta rinuncia (art. 591, comma 1, lett. d, cod. proc. pen.).

2.1. La rinuncia all'impugnazione è una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, che si esprime in un atto processuale a carattere formale, cui la legge ricollega l'effetto della inammissibilità dell'impugnazione stessa (Cass., Sez. 1, 12 luglio 1996, Fucci; Cass. 18 gennaio 1991, Lombardi; Cass. 14 gennaio 1994, Borlotti; Cass. 2 febbraio 1996, Ruggiero; Sez. 1 n. 32155 del 19/06/2013; Sez. 2, n. 45553, del 13/10/2022, ric.

Seferovic, n.m.).

È altresì negozio formale, che non ammette equipollenti e deve essere formulata nelle forme e nei termini stabiliti dall'art. 589 cod. proc. pen., al fine di garantire la provenienza dal soggetto legittimato e la ricezione dell'atto da parte degli organi competenti (Sez. 1, n. 32155 del 19/06/2013).

3. Nel caso di specie sussistono i requisiti fissati dalla legge, in quanto la dichiarazione di rinuncia al ricorso per cassazione si è inverata con dichiarazione sottoscritta dai difensori e procuratori speciali e confermata altresì dai ricorrenti, che sottoscrivevano per adesione.

Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione stessa, ai sensi dell'art. 591 cod. proc. pen., comma 1, lett. d), che preclude, di fatto, la valutazione dei motivi di ricorso.

4. Alla inammissibilità conseguente a rinuncia -fondata anche sulla circostanza della intervenuta gradazione della misura nei sensi auspicati con i motivi di ricorso- non consegue la condanna accessoria al pagamento delle spese processuali, né la sanzione in favore della Cassa per le ammende; ciò in quanto la sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente, come la successiva revoca o sostituzione del provvedimento impugnato, comporta che quest'ultimo non possa essere condannato, né al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza (Sez. 3, n. 29593 clel 26/05/2021, Rv. 281785; Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021, Rv. 282549).

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi.

Così deciso in Roma, nella camera

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti nell'interesse di: ABATE Nicola, nato ad Aversa il [OSCURATO:DATA_NASCITA], ARENA Alberto, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], PICONE Francesco, nato ad Aversa il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la ordinanza del 9 dicembre 2021 del Tribunale per il riesame di Roma, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA]Aquino, che ha concluso per la inammissibilità dei ricorsi; lette le dichiarazioni di rinuncia ai ricorsi tempestivamente 1:rasmesse a mezzo p.e.c. dai difensori, avv. [OSCURATO:PERSONA] per Abate, avv. [OSCURATO:PERSONA] per Arena, avv. [OSCURATO:PERSONA] per Picone.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata, depositata il 29 dicembre 2021 (avviso di deposito ai difensori a mezzo p.e.c. del 3 gennaio 2022), il tribunale per il riesame delle misure coercitive di Roma rigettava la richiesta di riesame proposta nell'interesse dei tre odierni ricorrenti, ex art. 309 cod. proc. pen., avverso l'ordinanza emessa in data 22 ottobre 2021 dal giudice per le indagini preliminari del medesimo tribunale, che aveva applicato la misura cautelare della c:ustodia in carcere ravvisando gravi indizi di colpevolezza per più ipotesi di ricettEzione in concorso e frode informatica (utilizzo di carte bancomat provento di furto per operare prelievi in contanti e bonifici bancari) e attualità delle esigenze cautelari di prevenzione speciale, nella misura della rilevanza, concretezza ed attualità richieste dal testo dell'articolo 274 cod. proc. pen.; quanto a scelta della misura, il tribunale della valutazione incidentale ha valorizzato la iterazione (fino a data recente) nell'agire illecito efficacemente organizzato, oltre ai pregiudizi penali degli indagati, per ritenere adeguato il solo presidio detentivo di massima afflil:tività applicato dal GIP. 2. Con i motivi di ricorso, ampiamente sovrapponibili, tutti i ricorrenti deducono: 2.1. violazione ed inosservanza della norma processuale e vizio di motivazione per illogicità manifesta e mera apparenza (art. 606, comma 1, lett. c ed e, cod. proc. pen.), per avere il tribunale della cautela confermato la sussistenza delle esigenze cautelari attuali e la adeguatezza della misura detentiva infrarnuraria senza tener quindi conto del difetto di attualità e concretezza delle divisate esigenze e, soprattutto, della indimostrata esclusiva adeguatezza della misura massimamente restrittiva, laddove, almeno per Abate e Arena, la precedente misura degli arresti domiciliari -applicata dall'autorità giudiziaria bolognese per fatti del tutto analoghi ed osservata senza violazioni per oltre nove mesi- doveva portare a ritenere assolutamente adeguato il presidio domiciliare a fronte delle esigenze cautelari pur ritenute sussistenti. Quanto al Picone, il ruolo meramente esecutivo da questi svolto e l'assenza di evidenti e recenti episodi di insofferenza rispetto alle capacità di autodisciplinare la restrizione dovevano ritenersi sicuri indici atti a stimare adeguata la misura restrittiva domiciliare. L'organo del controllo cautelare si è infatti limitato a conferrrare, richiamando il concreto pericolo di recidiva e la inanità "strutturale" del presidio domiciliare a contenere le esigenze di prevenzione speciale, giacché non sarebbe comunque possibile inibire ogni forma di contatto (telefonico o telematico) con soggetti ancora liberi in grado di reiterare le condotte illecite nelle quali gli indagati si sono mostrati particolarmente versati. Le argomentazioni spese sul punto manifestano, ad avviso dei ricorrenti, totale oblio dei requisiti di attualità e concretezza che devono caratterizzare le esigenze cautelari ai fini della loro rilevanza. Del pari è a dirsi quanto a scelta della misura di massima afflittività, c:he neppure risulta accompagnata da quell'opera di selezione funzionale atta ad esplicitare l'ineludibilità del presidio carcerario. [OSCURATO:PERSONA] 1. In epigrafe si è dato atto che i difensori e procuratori speciali dei ricorrenti, unitamente agli stessi, che sottoscrivevano per conferma ed adesione, hanno tempestivamente trasmesso, a mezzo p.e.c., alla Cancelleria di questa Corte, dichiarazione di rinuncia ai rispettivi ricorsi, rappresentando la intervenuta sostituzione della misura di massima afflittività con quella degli arresti domiciliari. 2. I ricorsi sono inammissibili, per intervenuta rinuncia (art. 591, comma 1, lett. d, cod. proc. pen.). 2.1. La rinuncia all'impugnazione è una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, che si esprime in un atto processuale a carattere formale, cui la legge ricollega l'effetto della inammissibilità dell'impugnazione stessa (Cass., Sez. 1, 12 luglio 1996, Fucci; Cass. 18 gennaio 1991, Lombardi; Cass. 14 gennaio 1994, Borlotti; Cass. 2 febbraio 1996, Ruggiero; Sez. 1 n. 32155 del 19/06/2013; Sez. 2, n. 45553, del 13/10/2022, ric. Seferovic, n.m.). È altresì negozio formale, che non ammette equipollenti e deve essere formulata nelle forme e nei termini stabiliti dall'art. 589 cod. proc. pen., al fine di garantire la provenienza dal soggetto legittimato e la ricezione dell'atto da parte degli organi competenti (Sez. 1, n. 32155 del 19/06/2013). 3. Nel caso di specie sussistono i requisiti fissati dalla legge, in quanto la dichiarazione di rinuncia al ricorso per cassazione si è inverata con dichiarazione sottoscritta dai difensori e procuratori speciali e confermata altresì dai ricorrenti, che sottoscrivevano per adesione. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione stessa, ai sensi dell'art. 591 cod. proc. pen., comma 1, lett. d), che preclude, di fatto, la valutazione dei motivi di ricorso. 4. Alla inammissibilità conseguente a rinuncia -fondata anche sulla circostanza della intervenuta gradazione della misura nei sensi auspicati con i motivi di ricorso- non consegue la condanna accessoria al pagamento delle spese processuali, né la sanzione in favore della Cassa per le ammende; ciò in quanto la sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente, come la successiva revoca o sostituzione del provvedimento impugnato, comporta che quest'ultimo non possa essere condannato, né al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza (Sez. 3, n. 29593 clel 26/05/2021, Rv. 281785; Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021, Rv. 282549). P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi. Così deciso in Roma, nella camera
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