CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 luglio 2026
Cassazione n. 27564/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
LE di Napoliudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestodichiararsi l’inammissibilità del ricorso.Ritenuto in fatto1. Con ordinanza del 1° aprile 2026 il Tribunale di Napoli, in funzione digiudice dell’esecuzione, ha respinto l’istanza di [OSCURATO:PERSONA] di applicazionedella disciplina della continuazione tra i reati oggetto delle seguenti sentenze dicondanna emesse nei suoi confronti:1. sentenza del Tribunale di Napoli del 26 luglio 2011 di condanna per i reatidegli art. 416-bis cod. pen., accertato in Napoli da novembre 2006 a giugno2009, e 171-ter l. 22 aprile 1941, n. 633;2. sentenza del Tribunale di Napoli del 30 ottobre 2023 di condanna per ireati di cui all'art. 416 cod. pen., commesso da aprile 2018, e 171-ter l. n. 633del 1941.In particolare, nel respingere l’istanza, il giudice dell’esecuzione ha ritenutoche non vi fossero elementi che potessero deporre per la programmazioneunitaria dei reati, evidenziando in particolare che gli stessi erano stati commessiin concorso con soggetti diversi, e che le due associazioni a delinquere non sisovrapponevano.2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, peril tramite del difensore, con unico motivo in cui deduce che il Tribunale hatravisato l'istanza ritenendo di dover provvedere su una richiesta diriconoscimento di ne bis in idem tra le due condanne per associazione adelinquere, ma, in realtà, questo non era in contestazione, perché il ricorrente hacommesso sempre gli stessi fatti di commercio di dvd contraffatti, con gruppicriminosi diversi, in tempi sovrapponibili, il che dà fondamento non ad unarichiesta di ne bis in idem, ma all’istanza di continuazione.3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], haconcluso per l’inammissibilità del ricorso.Considerato in dirittoIl ricorso è infondato.1. L’ordinanza impugnata ha motivato il rigetto dell’istanza di continuazionecon la mancanza di interferenze fattuali tra le due diverse condotte associativeintegranti reato.Il riferimento alla mancanza di interferenze fattuali tra le due condotte ècoerente con la giurisprudenza di legittimità che ritiene che il medesimo disegnocriminoso debba essere valutato ricavando “in modo concreto e specifico glielementi, oggettivi e soggettivi, e non solo di ordine temporale e di contesto,rappresentativi di quel momento psicologico che, quale delibazione iniziale delprogramma delittuoso aggregante le successive violazioni, è nella (…) esclusivadisponibilità” dell’autore del reato (Sez. 5, n. 770 del 15/02/2000, Sinibaldi, Rv.215997 – 01).Nel percorso logico dell’ordinanza impugnata alla mancanza di interferenzefattuali tra le condotte consegue il giudizio che nel caso in esame manchinoelementi oggettivi concreti e specifici da cui poter ricavare l’unicità della volizionecriminale alla base dei reati oggetto dell’istanza.A questo percorso logico dell’ordinanza impugnata il ricorso contrappone lamedesimezza dell’ indole dei reati oggetto dell’ istanza e la parzialesovrapponibilità temporale tra gli stessi, ovvero ciò che la giurisprudenza dilegittimità sopra citata ha chiamato elementi “di contesto”, ovvero criteriindicatori astratti che possono essere valutati soltanto in mancanza di datiindicatori concreti e specifici provenienti dall’esame dei fatti di reato oggettodell’istanza.Sotto questo profilo il ricorso non è centrato rispetto alla puntualemotivazione dell’ordinanza impugnata che analizza il difetto di collegamento trale due associazioni; il ricorso manca, in particolare, di lumeggiare l'originarioprogramma criminoso esistente al momento della commissione del primo delittoassociativo, giudicato con la prima sentenza (in cui viene condannato perl’appartenenza al clan Mazzarella), onde poter inferire che l'imputato si fosseprefigurato, già a quella data, di commettere altri reati, poi giudicati con lasentenza del 2023. Esclusa la continuazione tra i due sodalizi, che dovrebberocostituire il legante tra i vari reati-fine, non è manifestamente illogico non averriconosciuto la continuazione tra reati-fine dello stesso tipo, anche se commessinello stesso periodo.Ne consegue che l’ordinanza impugnata resiste alle censure che le sono staterivolte, e che il ricorso deve essere respinto. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 10/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCARMINE [OSCURATO:PERSONA]