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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 30976/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]-0 E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di BOLOGNA, con sentenza in data 04/05/2021, confermava la declaratoria di prescrizione del reato di truffa ascritto al ricorrente pronunciata dal TRIB.

Forlì, SEZ.DIST. di CESENA, in data 18/05/2012.

Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte assolto nel merito il ricorrente, nel cui interesse si dà atto che è stata depositata una memoria.

Il ricorso, anche in relazione al contenuto della memoria, è inammissibile.

Sul punto occorre ricordare la ormai pacifica giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 comma secondo, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu oculi", che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento. (Sez. li, Sentenza n. 35490 del 2009, Tettamanti.

Massime precedenti Conformi: N. 4163 del 1995 Rv. 201255, N. 1506 del 1998 Rv. 209793, N. 12320 del 1998 Rv. 212320, N. 3945 del 1999 Rv. 213882, N. 28181 del 2001 Rv. 219603, N. 11394 del 2003 Rv. 224269, N. 48524 del 2003 Rv. 228503, N. 31463 del 2004 Rv. 229275, N. 9174 del 2008 Rv. 239552.

Massima successiva: Sez. 6, n. 10284 del 22/01/2014, Culicchia, Rv. 259445).

Dalle conformi decisioni di merito, il cui contenuto si fonde stante l'omogeneità del giudizio, risulta, a tacer d'altro, che il ricorrenti aveva presentato alla vittima falsi prospetti sull'andamento degli investimenti, identificati come artifici volti alla perpetrazione del reato contestatogli.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]-0 E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di BOLOGNA, con sentenza in data 04/05/2021, confermava la declaratoria di prescrizione del reato di truffa ascritto al ricorrente pronunciata dal TRIB. Forlì, SEZ.DIST. di CESENA, in data 18/05/2012. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte assolto nel merito il ricorrente, nel cui interesse si dà atto che è stata depositata una memoria. Il ricorso, anche in relazione al contenuto della memoria, è inammissibile. Sul punto occorre ricordare la ormai pacifica giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 comma secondo, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu oculi", che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento. (Sez. li, Sentenza n. 35490 del 2009, Tettamanti. Massime precedenti Conformi: N. 4163 del 1995 Rv. 201255, N. 1506 del 1998 Rv. 209793, N. 12320 del 1998 Rv. 212320, N. 3945 del 1999 Rv. 213882, N. 28181 del 2001 Rv. 219603, N. 11394 del 2003 Rv. 224269, N. 48524 del 2003 Rv. 228503, N. 31463 del 2004 Rv. 229275, N. 9174 del 2008 Rv. 239552. Massima successiva: Sez. 6, n. 10284 del 22/01/2014, Culicchia, Rv. 259445). Dalle conformi decisioni di merito, il cui contenuto si fonde stante l'omogeneità del giudizio, risulta, a tacer d'altro, che il ricorrenti aveva presentato alla vittima falsi prospetti sull'andamento degli investimenti, identificati come artifici volti alla perpetrazione del reato contestatogli. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Cos
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