Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 novembre 1967

Cassazione n. 32415/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il 13.11.1967 avverso la sentenza del 05/05/2021 emessa dal Tribunale di Vicenza; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] chiede, per mezzo del difensore, l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale il Tribunale di Vicenza ha confermato la sentenza del Giudice di pace in sede, con la quale il medesimo è stata condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 582 cod. pen., consumato il 14 dicembre 2013, producendo atto di remissione di querela con contestuale accettazione in data 21 luglio 2021.

2. Deve essere emessa declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, maturata il 14 giugno 2021 e, pertanto, in epoca antecedente alla formalizzazione dell'atto abdicativo.

Invero, il decorso del termine di prescrizione prima della remissione della querela determina l'estinzione del reato per tale causa, prevalendo, nel concorso tra cause estintive del reato, quella intervenuta in precedenza (Sez. 5, n. 15109 del 18/02/2020, Croce, Rv. 279079).

Siffatta statuizione può essere emessa in questa sede, tenuto conto della rinuncia alle statuizioni civili, implicitamente resa mediante l'atto abdicativo predetto.

3. Deve essere, pertanto, emessa declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, maturata il 14 giugno 2021, in assenza di sospensioni, essendo decorso il tempo massimo previsto dal legislatore per effetto del disposto degli artt. 157 e 161 cod. pen. dalla data del commesso reato, tenuto conto del periodo ordinario massimo di sette a anni e sei mesi decorrente dalla data indicata.

P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso in Roma, 1'11 maggio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il 13.11.1967 avverso la sentenza del 05/05/2021 emessa dal Tribunale di Vicenza; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] chiede, per mezzo del difensore, l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale il Tribunale di Vicenza ha confermato la sentenza del Giudice di pace in sede, con la quale il medesimo è stata condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 582 cod. pen., consumato il 14 dicembre 2013, producendo atto di remissione di querela con contestuale accettazione in data 21 luglio 2021. 2. Deve essere emessa declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, maturata il 14 giugno 2021 e, pertanto, in epoca antecedente alla formalizzazione dell'atto abdicativo. Invero, il decorso del termine di prescrizione prima della remissione della querela determina l'estinzione del reato per tale causa, prevalendo, nel concorso tra cause estintive del reato, quella intervenuta in precedenza (Sez. 5, n. 15109 del 18/02/2020, Croce, Rv. 279079). Siffatta statuizione può essere emessa in questa sede, tenuto conto della rinuncia alle statuizioni civili, implicitamente resa mediante l'atto abdicativo predetto. 3. Deve essere, pertanto, emessa declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, maturata il 14 giugno 2021, in assenza di sospensioni, essendo decorso il tempo massimo previsto dal legislatore per effetto del disposto degli artt. 157 e 161 cod. pen. dalla data del commesso reato, tenuto conto del periodo ordinario massimo di sette a anni e sei mesi decorrente dalla data indicata. P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, 1'11 maggio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 32415/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris