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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 14535/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2021 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con modiff., dalla

I. 18 dicembre 2020, n. 176, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 6 maggio 2021, la Corte d'appello di Milano ha confermato la decisione, resa all'esito del giudizio abbreviato, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata alle pene di legge in ordine al reato continuato di cui all'art. 5 d.lgs. 74 del 2000.

2. Avverso la sentenza di appello, a mezzo del difensore, l'imputata ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con il primo motivo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 601 del codice di rito per essere stato omesso l'avviso di trattazione del procedimento in grado d'appello al difensore nominato di fiducia, essendo stato invece illegittimamente notificato al difensore d'ufficio inizialmente nominato nella fase delle indagini preliminari e poi da quello sostituito.

2.1. Con il secondo motivo si lamenta violazione della legge processuale per difformità del dispositivo contenuto nella sentenza impugnata, quale depositata con la motivazione, rispetto al dispositivo deliberato all'esito della camera di consiglio camerale in procedimento trattato a norma dell'art. 23 d.l. n. 149/2020, quale comunicato alle parti.

Mentre quest'ultimo recava la parziale riforma della sentenza impugnata con riguardo alla durata delle pene accessorie di cui all'art. 12 d.lgs. 74 del 2000, ridotta ad un anno, la sentenza depositata recava invece un dispositivo, con conforme motivazione, di totale conferma della sentenza di primo grado anche nella parte in cui aveva fissato in anni due la durata delle pene accessorie.

2.2. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta il vizio di motivazione con riguardo al rigetto dei motivi d'appello con cui si contestava la ritenuta sussistenza, sul piano oggettivo e soggettivo, del reato di cui all'art. 5 d.lgs. 74 del 2000.

3. Il ricorso è fondato in relazione al primo, assorbente, motivo.

L'esame degli atti - imposto dalla natura processuale della doglianza proposta - ha consentito al Collegio di verificare che al difensore di fiducia dell'appellante, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Milano, non risulta essere stato notificato l'avviso di fissazione dell'udienza camerale in grado d'appello per la trattazione del procedimento.

Tra gli atti introduttivi inseriti nel fascicolo del giudizio d'appello vi è bensì la notificazione del decreto di citazione al difensore, ma la stessa risulta effettuata all'avv. [OSCURATO:PERSONA], nominata d'ufficio nella fase delle indagini preliminari.

Ai sensi dell'art. 97, comma 6, cod. proc. pen., il difensore d'ufficio aveva tuttavia cessato le proprie funzioni con la nomina del suddetto difensore di fiducia, avvenuta in data 3 aprile 2018 dopo la notificazione dell'avviso di iii conclusione delle indagini preliminari.

L'avv. [OSCURATO:PERSONA] - che aveva fiduciariamente assistito l'imputata nel giudizio di primo grado e poi proposto appello - non è stata quindi posta in grado di svolgere attività difensiva nel giudizio d'impugnazione e, come accennato, l'udienza è stata trattata soltanto cartolarmente, avendo il difensore d'ufficio presentato una sintetica memoria conclusionale.

L'omessa citazione - avvenuta in violazione dell'art. 127, comma 1, cod. proc. pen., richiamato dal successivo art. 599 - integra gli estremi di una nullità di ordine generale ai sensi dell'art. 178, lett. c), cod. proc. pen., a nulla rilevando il carattere facoltativo della partecipazione del difensore al giudizio d'appello camerale (Sez. 1, n. 11248 del 04/03/2009, Ilardi e a., Rv. 242850).

La nullità, da qualificarsi a regime intermedio, ex art. 180 cod. proc. pen., non è sanata dalla mancata eccezione del vizio di notifica da parte del difensore d'ufficio erroneamente citato (cfr. Sez. 5, n. 11756 del 14/02/2020, Rossetti, Rv. 279037; Sez. 6, n. 37532 del 07/07/2016, Senatore, Rv. 268154) e nella specie è stata tempestivamente dedotta con il ricorso per cassazione, sicché la sentenza impugnata va annullata senza rinvio con trasmissione degli atti per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Milano.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata.

Atti alla Corte di appello di Milano.

Così deciso il 1° marzo 2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2021 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con modiff., dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 6 maggio 2021, la Corte d'appello di Milano ha confermato la decisione, resa all'esito del giudizio abbreviato, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata alle pene di legge in ordine al reato continuato di cui all'art. 5 d.lgs. 74 del 2000. 2. Avverso la sentenza di appello, a mezzo del difensore, l'imputata ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con il primo motivo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 601 del codice di rito per essere stato omesso l'avviso di trattazione del procedimento in grado d'appello al difensore nominato di fiducia, essendo stato invece illegittimamente notificato al difensore d'ufficio inizialmente nominato nella fase delle indagini preliminari e poi da quello sostituito. 2.1. Con il secondo motivo si lamenta violazione della legge processuale per difformità del dispositivo contenuto nella sentenza impugnata, quale depositata con la motivazione, rispetto al dispositivo deliberato all'esito della camera di consiglio camerale in procedimento trattato a norma dell'art. 23 d.l. n. 149/2020, quale comunicato alle parti. Mentre quest'ultimo recava la parziale riforma della sentenza impugnata con riguardo alla durata delle pene accessorie di cui all'art. 12 d.lgs. 74 del 2000, ridotta ad un anno, la sentenza depositata recava invece un dispositivo, con conforme motivazione, di totale conferma della sentenza di primo grado anche nella parte in cui aveva fissato in anni due la durata delle pene accessorie. 2.2. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta il vizio di motivazione con riguardo al rigetto dei motivi d'appello con cui si contestava la ritenuta sussistenza, sul piano oggettivo e soggettivo, del reato di cui all'art. 5 d.lgs. 74 del 2000. 3. Il ricorso è fondato in relazione al primo, assorbente, motivo. L'esame degli atti - imposto dalla natura processuale della doglianza proposta - ha consentito al Collegio di verificare che al difensore di fiducia dell'appellante, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Milano, non risulta essere stato notificato l'avviso di fissazione dell'udienza camerale in grado d'appello per la trattazione del procedimento. Tra gli atti introduttivi inseriti nel fascicolo del giudizio d'appello vi è bensì la notificazione del decreto di citazione al difensore, ma la stessa risulta effettuata all'avv. [OSCURATO:PERSONA], nominata d'ufficio nella fase delle indagini preliminari. Ai sensi dell'art. 97, comma 6, cod. proc. pen., il difensore d'ufficio aveva tuttavia cessato le proprie funzioni con la nomina del suddetto difensore di fiducia, avvenuta in data 3 aprile 2018 dopo la notificazione dell'avviso di iii conclusione delle indagini preliminari. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] - che aveva fiduciariamente assistito l'imputata nel giudizio di primo grado e poi proposto appello - non è stata quindi posta in grado di svolgere attività difensiva nel giudizio d'impugnazione e, come accennato, l'udienza è stata trattata soltanto cartolarmente, avendo il difensore d'ufficio presentato una sintetica memoria conclusionale. L'omessa citazione - avvenuta in violazione dell'art. 127, comma 1, cod. proc. pen., richiamato dal successivo art. 599 - integra gli estremi di una nullità di ordine generale ai sensi dell'art. 178, lett. c), cod. proc. pen., a nulla rilevando il carattere facoltativo della partecipazione del difensore al giudizio d'appello camerale (Sez. 1, n. 11248 del 04/03/2009, Ilardi e a., Rv. 242850). La nullità, da qualificarsi a regime intermedio, ex art. 180 cod. proc. pen., non è sanata dalla mancata eccezione del vizio di notifica da parte del difensore d'ufficio erroneamente citato (cfr. Sez. 5, n. 11756 del 14/02/2020, Rossetti, Rv. 279037; Sez. 6, n. 37532 del 07/07/2016, Senatore, Rv. 268154) e nella specie è stata tempestivamente dedotta con il ricorso per cassazione, sicché la sentenza impugnata va annullata senza rinvio con trasmissione degli atti per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Milano. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata. Atti alla Corte di appello di Milano. Così deciso il 1° marzo 2022.
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