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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 novembre 2022

Cassazione n. 01552/2023

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 25819/2022 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Napoli, con la sentenza in epigrafe, ha confermato la sentenza di primo grado emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], condannati alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 628 e 582 cod. pen. 2.

Entrambi i ricorrenti, mezzo del medesimo difensore e con un unico atto, hanno impugnato la suindicata pronunzia deducendo violazione dell'art. 512 c.p.p. per avere la corte di merito ritenuto utilizzabili le dichiarazioni predibattinnentali rese dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA] asseritamente irreperibile, senza effettuare le necessarie ricerche in Romania luogo di residenza della stessa.

3. I ricorsi sono inammissibili in ragione della manifesta infondatezza delle censure proposte.

Ed, invero, come chiarito dalla Suprema Corte (Sez. 6, n. 21088 del 10/02/2004, Micheletti, Rv. 228873), la sopravvenuta impossibilità, per fatti o circostanze imprevedibili, della ripetizione di atti assunti dalla polizia giudiziaria, nel corso delle indagini preliminari, deve essere liberamente apprezzata dal giudice di merito e tale valutazione non è sindacabile in sede di legittimità se adeguatamente e logicamente motivata, come avvenuto nella specie.

3.1. Nel caso in esame i giudici di merito con argomentazioni congrue in fatto e corrette in diritto hanno motivato sulla superfluità delle ricerche all'estero e sull'imprevedibile irreperibilità della persona offesa, trattandosi di straniera stabilmente radicata e domiciliata sul territorio italiano.

4. Per le considerazioni esposte, dunque, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.

Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dai ricorsi, si determina equitativamente in tremila euro.

P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, in data 29 novembre 2022 ~Consigliere Estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 25819/2022 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Napoli, con la sentenza in epigrafe, ha confermato la sentenza di primo grado emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], condannati alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 628 e 582 cod. pen. 2. Entrambi i ricorrenti, mezzo del medesimo difensore e con un unico atto, hanno impugnato la suindicata pronunzia deducendo violazione dell'art. 512 c.p.p. per avere la corte di merito ritenuto utilizzabili le dichiarazioni predibattinnentali rese dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA] asseritamente irreperibile, senza effettuare le necessarie ricerche in Romania luogo di residenza della stessa. 3. I ricorsi sono inammissibili in ragione della manifesta infondatezza delle censure proposte. Ed, invero, come chiarito dalla Suprema Corte (Sez. 6, n. 21088 del 10/02/2004, Micheletti, Rv. 228873), la sopravvenuta impossibilità, per fatti o circostanze imprevedibili, della ripetizione di atti assunti dalla polizia giudiziaria, nel corso delle indagini preliminari, deve essere liberamente apprezzata dal giudice di merito e tale valutazione non è sindacabile in sede di legittimità se adeguatamente e logicamente motivata, come avvenuto nella specie. 3.1. Nel caso in esame i giudici di merito con argomentazioni congrue in fatto e corrette in diritto hanno motivato sulla superfluità delle ricerche all'estero e sull'imprevedibile irreperibilità della persona offesa, trattandosi di straniera stabilmente radicata e domiciliata sul territorio italiano. 4. Per le considerazioni esposte, dunque, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dai ricorsi, si determina equitativamente in tremila euro. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, in data 29 novembre 2022 ~Consigliere Estensore Il Presidente
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