CassazionesentenzaSezione LDecisione del 21 settembre 2023
Cassazione n. 33831/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso 4348-2017 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - [OSCURATO:PERSONA] ex art. 22d.l. n. 77/1970 R.G.N.4348/2017 Cron. Rep. Ud.21/09/2023 PU contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2451/2016 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 21/11/2016 R.G.N. 2422/2013; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]' che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] In riforma della sentenza di primo grado, la Corte d'appello di Bari ha dichiarato il diritto di [OSCURATO:PERSONA] all'iscrizione negli elenchi nominativi degli operai agricoli a tempo determinato per l'anno 2005 per complessive 106 giornate. L'Inps aveva disconosciuto per 80 giornate il diritto all'iscrizione negli elenchi con provvedimento del 21.1.2009notificato il 17.12.2009.Per quanto di interesse in questa sede, la Corte d'appello riteneva che non si fosse verificata la decadenza sostanziale prevista dal D.L. n. 7 del 1970, art. 22 poiché tale norma era stata abrogata, a far data dal 22.12.2012, dal D.L. n. 112 del 2008, art. 24. Contro la sentenza ricorre l'Inps per un solo motivo. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso, illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con l'unico motivo di ricorso l'Inps denuncia violazione e falsa applicazione del D.L. n. 7 del 1970, art. 22 conv. in L. n. 83 del 1970, D.L. n. 112 del 2008, art. 24 conv. in L. n. 133 del 2008, D.L. n. 98 del 2011, art. 38, comma 5 conv. in L. n. 111 del 2011. Secondo l'Istituto il D.L. n. 7 del 1970, art. 22 non sarebbe stato abrogato dal D.L. n. 112 del 2018, art. 24 in quanto quest'ultima norma aveva mantenuto in vigore la L. n. 246 del 2005, art. 14, commi 14 e 15 e il comma 17, lett. e) di detto art. 14 confermava la vigenza delle disposizioni in materia previdenziale e assistenziale, tra cui rientra il D.L. n. 7 del 1970, art. 22. Il motivo è manifestamente infondato. Essendo pacifico in fatto che il provvedimento di disconoscimento dell'Inps data [OSCURATO:DATA_NASCITA] ed è quindi successivo all'entrata in vigore del D.L. n. 112 del 2008, art. 24 conv. in L. n. 133 del 2008, resta solo da verificare se tale ultima norma abbiacomportato l'abrogazione del D.L. n. 7 del 1970, art. 22 eliminando la decadenza ivi prevista. Questa Corte, a partire dalla sentenza n. 26161/16, poi seguita da una serie di pronunce conformi (Cass.23703/17, Cass. 16661/18, Cass. 21737/18, Cass.4305/20, Cass. 41469/21), ha affermato che la decadenza dall'impugnativa della cancellazione dai relativi elenchi prevista dal D.L. n. 7 del 1970, art. 22 conv. con mod. dalla L. n. 83 del 1970, è stata abrogata dal D.L. n. 112 del 2008, art. 24 conv. con mod. dalla L. n. 133 del 2008, per essere poi ripristinata dal D.L. n. 98 del 2011, conv. con mod. dalla L. n. 111 del 2011, con decorrenza dal 6 luglio 2011, sicché non è stata operante nel periodo dal 21 dicembre 2008 al 5 luglio 2011. In particolare, la sentenza n. 26161/16 ha specificato che il richiamo invocato dall'Inps alla L. n. 246 del 2005, art. 14, comma 17, lett. e) che fa salva la vigenza delle disposizioni in materia previdenziale e assistenziale, è irrilevante, poiché tale comma non è fatto salvo dal D.L. n. 112 del 2008, art. 24 il quale ha invece mantenuto la vigenza dei soli commi 14 e 15 della L. n. 246 del 2005, art. 14.Dall'orientamento consolidato di questa Corte non v’e' motivo di discostarsi, non presentando il ricorso rilievi giuridici decisivi in senso contrario. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte ricorrente, e vanno distratte al difensore del controricorrente come da richiesta ex art. 93 c.p.c.. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente a rifondere le spese di lite alla controricorrente, liquidate per il presente grado in Euro 2000 per compensi, Euro 200 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge; spese da distrarsi in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. La Corte dà atto che sussiste il presupposto processuale di applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, con conseguente obbligo in capo a parte ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2