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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 gennaio 2022

Cassazione n. 06700/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI. 05D4Y79) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il motivo di ricorso, relativo al trattamento sanzionatorio e, in particolare, al diniego delle attenuanti generiche, è privo di specificità perché meramente reiterativo di un motivo disatteso in sentenza con congrua e completa motivazione, che attribuisce rilievo alla pluralità di violazioni commesse nello stesso contesto e al recente precedente specifico (pag. 3); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 13 gennaio 2022 Il consiglier estensore [OSCURATO:PERSONA] idente Anna C 'cuoio [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI. 05D4Y79) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il motivo di ricorso, relativo al trattamento sanzionatorio e, in particolare, al diniego delle attenuanti generiche, è privo di specificità perché meramente reiterativo di un motivo disatteso in sentenza con congrua e completa motivazione, che attribuisce rilievo alla pluralità di violazioni commesse nello stesso contesto e al recente precedente specifico (pag. 3); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 gennaio 2022 Il consiglier estensore [OSCURATO:PERSONA] idente Anna C 'cuoio [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] C
Sentenza Cassazione n. 06700/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris