CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 02485/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette: - la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 — dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; - la memoria presentata dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] E. CORTELLAZZI, ai sensi della stressa norma, che ha contestato la fondatezza di quanto rappresentato dal Procuratore generale e ha insistito nell'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 16 settembre 2022 la Corte di appello di Brescia - a seguito del gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA] - ha confermato la pronuncia del 13 settembre 2021 con la quale il Tribunale di Cremona ne aveva affermato la responsabilità per i delitti, commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso, di cui agli artt. 479 e 480 cod. pen. - rispettivamente, per aver falsamente annotato nell'apposito registro la presenza di più soggetti al corso per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente per trasporto merci ed aver rilasciato a costoro il relativo attestato di frequenza - e lo aveva condannato alla pena di giustizia, oltre al pagamento delle spese processuali. 2. Avverso la sentenza di appello il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, formulando un unico motivo (di seguito esposto, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con il quale ha dedotto l'«insussistenza della continuazione» tra i reati, sussistendo nella specie un unico delitto, nonché il vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio. In particolare, nel caso di specie non potrebbero ravvisarsi più reati poiché l'imputato ha simulato in toto che abbia avuto luogo il corso de quo, non potendo attribuirsi autonomia sub specie iuris a ogni singola falsa annotazione della presenza dei discenti e non potendo di conseguenza aumentarsi la pena ex art. 81, comma 2, cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è nel complesso infondato e deve essere rigettato. 1. Al fine di verificare se ricorra una pluralità di condotte ovvero un'unica azione la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che occorre aver riguardo al «duplice criterio: finalistico e temporale» ossia, come rilevato pure in dottrina, alla contestualità degli atti e all'unicità del fine; difatti, «azione unica [..] non equivale ad atto unico, ben potendo la stessa essere composta da una molteplicità di "atti" che, in quanto diretti al conseguimento di un unico risultato, altro non sono che un frammento dell'azione, una modalità esecutiva della condotta delittuosa»; e «l'unicità del fine a sua volta non basta per imprimere all'azione un carattere unitario essendo necessaria, la così detta contestualità, vale a dire l'immediato succedersi dei singoli atti, sì da rendere l'azione unica» (Sez. 6, n. 2070 del 10/11/1994 - dep. 1995, Periodo, Rv. 200554 - 01; cfr. pure Sez. 5, n. 4554 del 14/01/1987, Amore, Rv. 175658 - 01; Sez. 6, n. 9952 del 22/01/ 2003 Fanti, Rv. 224040 - 01; Sez. 6, n. 4123 del 14/12/2016 - dep. 2017, Mozzi, Rv. 269005 - 01). Purtuttavia, nel caso di specie - a fronte del medesimo ordine di censure qui reiterato - i Giudici di merito hanno fondato la sussistenza di più illeciti (commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso) e non anche di un solo reato sul fatto - non confutato dal ricorso (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01) - che la registrazione delle presenze alle lezioni del corso telematico in parola dovesse essere raccolta di volta in volta entro i primcf quindici minuti e, sempre di volta in volta, trascorsi i detti quindici minuti dovesse trasmettersi al competente Ufficio della motorizzazione civile la conferma di inizio o di ripresa del corso con l'indicazione dei soggetti presenti: da tale dato - si ribadisce, non oggetto di specifica censura - è stata tratta l'autonomia di ogni singola trasmissione del registro delle presente e della falsificazione di ogni singolo registro giornaliero oggetto di trasmissione. Con la conseguenza che in maniera conforme al diritto è stato individuato il concorso materiale di reati anche in relazione alla fattispecie di cui all'art. 479 cod. pen.; così come - ma non occorre immorare sul punto, non essendovi puntuali censure al riguardo - l'imputato è stato ritenuto responsabile anche di più reati di cui all'art. 480 cod. pen. poiché ha rilasciato gli attestati di frequenza a più soggetti distinti. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell