CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 29498/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 0493TPN) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2023 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti dal ricorrente sono affetti da genericità rispetto alla puntuale motivazione della Corte di appello di Trento, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato sia sulle ragioni della ritenuta sussistenza del reato di evasione per la palese violazione di tutte le prescrizioni relative al permesso di allontanamento (tempi, luoghi, mezzo di trasporto), in coerenza con le risultanze processuali, e sia sulle ragioni del rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria in appello, considerato che in primo grado l'imputato ha richiesto il giudizio abbreviato non condizionato dopo il rigetto di quello condizionato e che la mancata ammissione della prova cui era subordinata l'iniziale richiesta non può essere dedotta come motivo di gravame, residuando solo la facoltà di sollecitare l'esercizio dei poteri di integrazione istruttoria "ex officio" ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 12818 del 14/02/2020, Rv. 279324); ritenuto che la riproposizione delle medesime questioni affrontate in modo approfondito con motivazione puntuale, in assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, non è ammissibile in sede di legittimità, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18.7.2014, Cariolo e altri, Rv. 260608); analoghe considerazioni valgono anche per il motivo relativo al diniego delle circostanze attenuanti generiche, adeguatamente argomentato nella sentenza impugnata in relazione ai numerosi precedenti anche specifici; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 apr