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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 4 giugno 2026

Cassazione n. 17784/2026

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egale rappresentante pro tempore, inproprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società diCartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati e difesi dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA];2026 - ricorrenti -1933 contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 1362/2021 della CORTE D'APPELLO di BARI,depositata il 01/07/2021 R.G.N. 2282/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del17/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 3064/2022Numero sezionale 1933/2026Numero di raccolta generale 17784/2026Data pubblicazione 04/06/2026RILEVATO CHEIn parziale riforma della pronuncia di primo grado, consentenza n.1362/21, la Corte d’appello di Bariaccoglieva, per quanto qui di rilievo, l’opposizioneproposta dall’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] –I.V.S.D. soc. cooperativa avverso una cartella esattorialeemessa dall’Inps per mancato pagamento di contributi.La Corte d’appello accertava il diritto della società allafruizione degli sgravi contributivi nella misura del 60%spettanti alle imprese aventi sede nei territori colpiti dalsisma del 31.10.2002, ovvero Molise e Puglia.Avverso la sentenza, l’Inps, in proprio e qualeprocuratore speciale della Società di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:SOCIETA].) s.p.a., ricorre per due motivi.La società resiste con controricorso, illustrato damemoria.In sede di odierna adunanza camerale, il collegioriservava il termine di 60 giorni per il deposito delpresente provvedimento.RITENUTO CHECon il primo motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione efalsa applicazione degli artt.133, co.1, lett. z) sexiesd.lgs. n.104/10, con riferimento all’art.3 d.l. n.161/08,conv. con modif. in l. n.201/08 e dell’art.6, co.4-bis d.l.n.185/08, conv. con modif. in l. n.2/09, per non avere laCorte d’appello dichiarato il proprio difetto digiurisdizione in favore del giudice amministrativo.Il motivo è inammissibile.Numero registro generale 3064/2022Numero sezionale 1933/2026Numero di raccolta generale 17784/2026Data pubblicazione 04/06/2026Il difetto di giurisdizione è stato eccepito per la primavolta dall’Inps in sede di cassazione.Ai sensi dell’art.37 c.p.c., nel testo vigente rationetemporis, ovvero quello antecedente alle modificheapportate dall’art.3, co.2, lett. a), d.lgs. n.149/2022, ildifetto di giurisdizione in favore del giudiceamministrativo poteva essere rilevato in qualunque statoe grado del giudizio, ma, ha precisato questa Corte, conil limite del giudicato anche implicito.

In particolare, èstato affermato (Cass.n.27094/2024) che, ove il giudicedi primo grado abbia pronunciato nel merito affermando,anche implicitamente, la propria giurisdizione e le partiabbiano prestato acquiescenza, non contestando larelativa sentenza sotto tale profilo, non è consentito algiudice della successiva fase impugnatoria rilevared'ufficio il difetto di giurisdizione, trattandosi di questioneormai coperta dal giudicato implicito.Nel caso di specie, sia il Tribunale che la Corte d’appellohanno accolto, nel merito, l’opposizione proposta dallasocietà, implicitamente accertando la giurisdizione delgiudice ordinario, senza che l’Inps se ne sia mai doluto –il ricorso nulla allega in senso contrario – se non per laprima volta in cassazione, con un motivo di doglianzaprecluso dall’intervenuto giudicato.Con il secondo motivo di ricorso, l’Inps deduce violazionee falsa applicazione degli artt.3 d.l. n.161/08, conv. conmodif. in l. n.201/08 e 6, co.4-bis d.l. n.185/08, conv.con modif. in l. n.2/09, con riferimento alla decisionedella Commissione Europea n.5549/15, per avere laCorte d’appello ritenuto legittimo il pagamento del debitocontributivo nella misura del 40%, nonostante laCommissione Europea, nella citata decisione, abbiaNumero registro generale 3064/2022Numero sezionale 1933/2026Numero di raccolta generale 17784/2026Data pubblicazione 04/06/2026ritenuto aiuto di Stato il beneficio introdotto dallalegislazione italiana a seguito del sisma del 31.10.2002.Il motivo è fondato.Anche in questo caso, trattasi di questione avanzatadall’Inps solo in sede di legittimità, ma essa,contrariamente a quanto opina la controricorrente, nonè inammissibile.Questa Corte (Cass.n.1902/2017) ha già ritenutorilevante la decisione della [OSCURATO:PERSONA].5549/2015 invocata per la prima volta in cassazione,trattandosi di far valere lo ius superveniens e consideratoaltresì (v.

Cass.

S.U. n.26948/2006) che il potere-doveredel giudice di conformarsi al diritto comunitario nelladecisione della controversia comporta la necessariadisapplicazione delle regole processuali di diritto internoche, precludendo in sede di legittimità l'esame diquestioni non specificamente dedotte dal ricorrente el'introduzione di nuove questioni di fatto, impediscono lapiena applicazione delle norme comunitarie.Esaminando quindi il merito del ricorso, va aggiunto chegià questa Corte (Cass.n.25065/2022) ha chiarito che ladecisione della Commissione Europea n.5549/15concerne, tra le altre, anche le agevolazioni contributiveintrodotte dall’art.6, co.4-bis d.l. n.185/2008 inconseguenza del sisma del 31.10.2002 che colpì ilMolise; nella stessa pronuncia si è aggiunto che taliagevolazioni sono state considerate in linea di principioaiuti di Stato, come tali contrarie al diritto eurounitario,con obbligo di disapplicazione della normativa interna;invero, le decisioni adottate dalla Commissione delleComunità europee, ancorché prive dei requisiti dellageneralità e dell'astrattezza, costituiscono fonte diNumero registro generale 3064/2022Numero sezionale 1933/2026Numero di raccolta generale 17784/2026Data pubblicazione 04/06/2026produzione di diritto comunitario, pure con specificoriguardo alla materia degli aiuti di Stato, e quindivincolano il giudice nazionale nell'ambito dei giudiziportati alla sua cognizione, obbligandolo a daresiano in contrasto con esso (v. in precedenzaCass.n.35984/2021); la generale incompatibilità coldiritto eurounitario delle ricordate agevolazioni puòperaltro venir meno ove l'aiuto individuale rientri neilimiti del regolamento c.d. de minimis applicabile (punto115 della decisione), ovvero la parte possa beneficiaredella deroga prevista dall'art. 107, par. 2, lett. b) TFUE(punto 132 della decisione) (v. ancoraCass.n.25065/2022).La Corte d’appello, avendo applicato l’art.6, co.4-bis d.l.n.185/08 senza porsi il problema della suaincompatibilità con il diritto eurounitario siccomeintegrante un aiuto di Stato vietato secondo la decisionen.5549/15, è incorsa in violazione di diritto, conconseguente sua cassazione.

Al giudice del rinvio andràdevoluto l’accertamento della ricorrenza o meno dellecondizioni che, in base alla citata decisione dellaCommissione, legittimano l’aiuto.

La Corte d’appellodeciderà anche sulle spese del presente giudizio dilegittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo di ricorso e,dichiarato inammissibile il primo, cassa la sentenzaimpugnata e rinvia alla Corte d’appello di Bari in diversacomposizione, anche per le spese di lite del presentegiudizio di cassazione.Numero registro generale 3064/2022Numero sezionale 1933/2026Numero di raccolta generale 17784/2026Data pubblicazione 04/06/2026Roma, deciso all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]La PresidenteRossana Mancino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
egale rappresentante pro tempore, inproprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società diCartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati e difesi dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA];2026 - ricorrenti -1933 contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 1362/2021 della CORTE D'APPELLO di BARI,depositata il 01/07/2021 R.G.N. 2282/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del17/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 3064/2022Numero sezionale 1933/2026Numero di raccolta generale 17784/2026Data pubblicazione 04/06/2026RILEVATO CHEIn parziale riforma della pronuncia di primo grado, consentenza n.1362/21, la Corte d’appello di Bariaccoglieva, per quanto qui di rilievo, l’opposizioneproposta dall’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] –I.V.S.D. soc. cooperativa avverso una cartella esattorialeemessa dall’Inps per mancato pagamento di contributi.La Corte d’appello accertava il diritto della società allafruizione degli sgravi contributivi nella misura del 60%spettanti alle imprese aventi sede nei territori colpiti dalsisma del 31.10.2002, ovvero Molise e Puglia.Avverso la sentenza, l’Inps, in proprio e qualeprocuratore speciale della Società di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:SOCIETA].) s.p.a., ricorre per due motivi.La società resiste con controricorso, illustrato damemoria.In sede di odierna adunanza camerale, il collegioriservava il termine di 60 giorni per il deposito delpresente provvedimento.RITENUTO CHECon il primo motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione efalsa applicazione degli artt.133, co.1, lett. z) sexiesd.lgs. n.104/10, con riferimento all’art.3 d.l. n.161/08,conv. con modif. in l. n.201/08 e dell’art.6, co.4-bis d.l.n.185/08, conv. con modif. in l. n.2/09, per non avere laCorte d’appello dichiarato il proprio difetto digiurisdizione in favore del giudice amministrativo.Il motivo è inammissibile.Numero registro generale 3064/2022Numero sezionale 1933/2026Numero di raccolta generale 17784/2026Data pubblicazione 04/06/2026Il difetto di giurisdizione è stato eccepito per la primavolta dall’Inps in sede di cassazione.Ai sensi dell’art.37 c.p.c., nel testo vigente rationetemporis, ovvero quello antecedente alle modificheapportate dall’art.3, co.2, lett. a), d.lgs. n.149/2022, ildifetto di giurisdizione in favore del giudiceamministrativo poteva essere rilevato in qualunque statoe grado del giudizio, ma, ha precisato questa Corte, conil limite del giudicato anche implicito. In particolare, èstato affermato (Cass.n.27094/2024) che, ove il giudicedi primo grado abbia pronunciato nel merito affermando,anche implicitamente, la propria giurisdizione e le partiabbiano prestato acquiescenza, non contestando larelativa sentenza sotto tale profilo, non è consentito algiudice della successiva fase impugnatoria rilevared'ufficio il difetto di giurisdizione, trattandosi di questioneormai coperta dal giudicato implicito.Nel caso di specie, sia il Tribunale che la Corte d’appellohanno accolto, nel merito, l’opposizione proposta dallasocietà, implicitamente accertando la giurisdizione delgiudice ordinario, senza che l’Inps se ne sia mai doluto –il ricorso nulla allega in senso contrario – se non per laprima volta in cassazione, con un motivo di doglianzaprecluso dall’intervenuto giudicato.Con il secondo motivo di ricorso, l’Inps deduce violazionee falsa applicazione degli artt.3 d.l. n.161/08, conv. conmodif. in l. n.201/08 e 6, co.4-bis d.l. n.185/08, conv.con modif. in l. n.2/09, con riferimento alla decisionedella Commissione Europea n.5549/15, per avere laCorte d’appello ritenuto legittimo il pagamento del debitocontributivo nella misura del 40%, nonostante laCommissione Europea, nella citata decisione, abbiaNumero registro generale 3064/2022Numero sezionale 1933/2026Numero di raccolta generale 17784/2026Data pubblicazione 04/06/2026ritenuto aiuto di Stato il beneficio introdotto dallalegislazione italiana a seguito del sisma del 31.10.2002.Il motivo è fondato.Anche in questo caso, trattasi di questione avanzatadall’Inps solo in sede di legittimità, ma essa,contrariamente a quanto opina la controricorrente, nonè inammissibile.Questa Corte (Cass.n.1902/2017) ha già ritenutorilevante la decisione della [OSCURATO:PERSONA].5549/2015 invocata per la prima volta in cassazione,trattandosi di far valere lo ius superveniens e consideratoaltresì (v. Cass. S.U. n.26948/2006) che il potere-doveredel giudice di conformarsi al diritto comunitario nelladecisione della controversia comporta la necessariadisapplicazione delle regole processuali di diritto internoche, precludendo in sede di legittimità l'esame diquestioni non specificamente dedotte dal ricorrente el'introduzione di nuove questioni di fatto, impediscono lapiena applicazione delle norme comunitarie.Esaminando quindi il merito del ricorso, va aggiunto chegià questa Corte (Cass.n.25065/2022) ha chiarito che ladecisione della Commissione Europea n.5549/15concerne, tra le altre, anche le agevolazioni contributiveintrodotte dall’art.6, co.4-bis d.l. n.185/2008 inconseguenza del sisma del 31.10.2002 che colpì ilMolise; nella stessa pronuncia si è aggiunto che taliagevolazioni sono state considerate in linea di principioaiuti di Stato, come tali contrarie al diritto eurounitario,con obbligo di disapplicazione della normativa interna;invero, le decisioni adottate dalla Commissione delleComunità europee, ancorché prive dei requisiti dellageneralità e dell'astrattezza, costituiscono fonte diNumero registro generale 3064/2022Numero sezionale 1933/2026Numero di raccolta generale 17784/2026Data pubblicazione 04/06/2026produzione di diritto comunitario, pure con specificoriguardo alla materia degli aiuti di Stato, e quindivincolano il giudice nazionale nell'ambito dei giudiziportati alla sua cognizione, obbligandolo a daresiano in contrasto con esso (v. in precedenzaCass.n.35984/2021); la generale incompatibilità coldiritto eurounitario delle ricordate agevolazioni puòperaltro venir meno ove l'aiuto individuale rientri neilimiti del regolamento c.d. de minimis applicabile (punto115 della decisione), ovvero la parte possa beneficiaredella deroga prevista dall'art. 107, par. 2, lett. b) TFUE(punto 132 della decisione) (v. ancoraCass.n.25065/2022).La Corte d’appello, avendo applicato l’art.6, co.4-bis d.l.n.185/08 senza porsi il problema della suaincompatibilità con il diritto eurounitario siccomeintegrante un aiuto di Stato vietato secondo la decisionen.5549/15, è incorsa in violazione di diritto, conconseguente sua cassazione. Al giudice del rinvio andràdevoluto l’accertamento della ricorrenza o meno dellecondizioni che, in base alla citata decisione dellaCommissione, legittimano l’aiuto. La Corte d’appellodeciderà anche sulle spese del presente giudizio dilegittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo di ricorso e,dichiarato inammissibile il primo, cassa la sentenzaimpugnata e rinvia alla Corte d’appello di Bari in diversacomposizione, anche per le spese di lite del presentegiudizio di cassazione.Numero registro generale 3064/2022Numero sezionale 1933/2026Numero di raccolta generale 17784/2026Data pubblicazione 04/06/2026Roma, deciso all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]La PresidenteRossana Mancino