CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 novembre 2018
Cassazione n. 11523/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dall’Avvocatura generale delloStato;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA];– intimato –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaPuglia, n. 530/11/2018, depositata in data 20 febbraio 2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 aprile 2026dal [OSCURATO:PERSONA].1. Il contribuente impugnava l’avviso di accertamento n.TVS010101281/2014, con il quale gli veniva imputato, nella suaveste di socio al 50% delle quote della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.(dichiarata fallita nel 2010), e, quindi, recuperato a tassazione, aifini IRPEF per l’anno 2010, maggiore reddito di capitale.Numero registro generale 27510/2018Numero sezionale 3495/2026Numero di raccolta generale 11523/2026L’avviso traeva origine da altro atto impositivo, con il qualeData pubblicazione 28/04/2026l’Ufficio aveva rideterminato il reddito imponibile della società aristretta base, atto notificato alla curatela l’11 luglio 2014 e nonimpugnato; il reddito non dichiarato andava considerato quale utileextracontabile oggetto di distribuzione a favore dei soci.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Bari accoglieva ilricorso.2. L’Ufficio proponeva appello innanzi alla Commissionetributaria regionale della Puglia, che confermava la decisione diprimo grado: riteneva, in particolare, che non potesse parlarsi nellaspecie di ‘definitività’ dell’avviso di accertamento societario in quantolo stesso non era stato notificato al socio/ricorrente; rilevava, poi,che l’appello erariale era incentrato esclusivamentesull’impossibilità, per il giudice, di entrare nel merito dell’esistenzadegli utili extracontabili e non conteneva alcuna analisi dellafondatezza dell’accertamento ‘presupposto’ nei confronti dellasocietà.3. Contro la sentenza della CTR propone ricorso per cassazionel’Ufficio, notificato il 20.9.2018 a mezzo pec presso il difensoredomiciliatario in secondo grado ed affidato a tre motivi. Ilcontribuente è rimasto intimato.È stata fissata l’adunanza camerale per il 23 aprile 2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo l’Ufficio lamenta, in relazione all’articolo360, comma primo, n. 3, c.p.c., la «violazione dell’articolo 112 c.p.c.per extrapetizione» per avere la CTR rigettato l’appello (tra l’altro)per la mancata notifica dell’avviso societario al socio, ciò cheimpediva di ritenere lo stesso ‘definitivo’; nessuna censura alriguardo era stata, infatti, sollevata dal contribuente nel ricorso diprimo grado.1.1. Il motivo è infondato.1.2. La questione della definitività dell’avviso societario,invero, nella prospettazione difensiva dell’Ufficio costituivaNumero registro generale 27510/2018Numero sezionale 3495/2026Numero di raccolta generale 11523/2026(erroneamente, come si vedrà infra) il presupposto, a monte,Data pubblicazione 28/04/2026dell’accertamento inconfutabile degli utili non dichiarati dalla societàe, a valle, della legittima applicazione del principio di distribuzionedegli utili extracontabili ai soci.Quindi, il relativo accertamento, anche alla luce della notificadell’avviso societario a persone diverse dal curatore, era statodevoluto al giudice del merito.2. Con il secondo motivo l’Ufficio deduce, in relazioneall’articolo 360, comma primo, n. 3, c.p.c., la «violazione degli artt.21 Dlgs. n. 546/92, 39, 1 c., lett. d), D.P.R. n. 600/73 e 2697 c.c.»per non avere la CTR preso atto della definitività dell’avviso diaccertamento societario (non impugnato dal curatore né dal socio) edella conseguente incontestabilità dell’accertamento degli utili innero da parte della società.2.1. Il motivo non ha pregio.2.2. La questione dei rapporti tra avviso di accertamento neiconfronti di società di capitali a ristretta base per maggiore redditoderivante da utili extracontabili (e conseguente liquidazione di IRES)ed avviso di accertamento emesso nei confronti del socio permaggior reddito di capitale (e conseguente liquidazione di IRPEF) èda sempre dibattuta in dottrina e giurisprudenza.Si è rilevato che la validità dell’avviso in ordine a ricavi noncontabilizzati, emesso a carico di società di capitali a ristretta basepartecipativa, costituisca presupposto indefettibile per legittimare lapresunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabiliaccertati, con la conseguenza che l'annullamento dello stesso consentenza passata in giudicato per vizi attinenti al merito della pretesatributaria, avendo carattere pregiudicante, determina l'illegittimitàdell'avviso di accertamento, notificato al singolo socio, che ipotizzi lapercezione di maggiori utili societari; tale carattere pregiudicantenon si rinviene, invece, nelle ipotesi di annullamento per vizi delprocedimento (nella specie per inesistenza della notifica e per errataintestazione dell'avviso), le quali danno luogo ad un giudicatoNumero registro generale 27510/2018Numero sezionale 3495/2026formale, e non sostanziale, difettando una pronuncia che revochi inNumero di raccolta generale 11523/2026dubbio l'accertamento sulla pretesa erariale (ex multis, DCata spusb.b licnaz.io ne 28/04/202624621 del 2024).2.3. Orbene, nella ipotesi (ricorrente nella specie) in cui ladefinitività dell’avviso di accertamento societario derivi non già daun accertamento giurisdizionale di merito bensì dalla mancataimpugnazione dell’avviso da parte della società, il socio può farvalere, in seno al giudizio di impugnativa del proprio avviso, vizirelativi all’avviso di accertamento societario (in questi termini, Cass.21/10/2025, n. 27951). In tal caso, all’evidenza, non può nemmenoparlarsi di giudicato (diretto o riflesso), in assenza di qualsiasipronuncia giurisdizionale. Il regime di pregiudizialità nei giudizi tral’accertamento del reddito percepito dalla società ed il reddito dipartecipazione attribuito al socio di società di capitali avente ristrettabase partecipativa viene meno nel caso in cui l’accertamento neiconfronti della società divenga definitivo, non perché giudizialmenteritenuto fondato nel merito, bensì a causa dell’omessa impugnazionedell’atto impositivo o di vizi procedurali dell’impugnativa propostadalla società; in tali casi il socio può contestare, con riferimento alreddito di partecipazione a lui attribuito, non solo la mancatadistribuzione in suo favore degli utili conseguiti dalla società, maanche la stessa percezione di redditi distribuibili da parte dellasocietà.3. Con il terzo motivo l’Ufficio lamenta, in relazione all’articolo360, primo comma, n. 3, c.p.c., la «violazione degli artt. 2697 e2727 e ss. c.c.» per avere la CTR fatto malgoverno dell’onereprobatorio quando ha affermato che l’Agenzia non avrebbegiustificato la fondatezza dell’accertamento societario. Sostiene, dicontro, di aver specificamente precisato (sia nell’avviso diaccertamento societario sia nell’atto di appello) che la differenza travalore iniziale e finale delle giacenze è tipico indizio di occultamentodi materia imponibile e che, in presenza di una contabilitàinattendibile, era pienamente legittimo l’accertamento analitico-Numero registro generale 27510/2018Numero sezionale 3495/2026Numero di raccolta generale 11523/2026induttivo ex art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973. In talData pubblicazione 28/04/2026modo, l’Ufficio avrebbe provato per ‘legittima presunzione’l’esistenza di utili in nero della società; a fronte di tale provaincombeva al contribuente l’onere di fornire la prova contraria (inparticolare, che ‘la svalutazione delle rimanenze in sede di inventariofallimentare fosse idonea a giustificare una differenza di valutazionedi 197 mila euro’; pag. 7 del ricorso).3.1. Il motivo è fondato.3.2. La CTR ha affermato che l’appello dell’Ufficio fosseincentrato unicamente sulla impossibilità, per il giudice del merito,di entrare nel merito dell’accertamento degli utili extracontabili(stante la definitività dell’avviso societario), e non contenesse ‘unacompiuta analisi delle ragioni per le quali l’accertamento«presupposto» nei confronti della società dovrebbe ritenersi fondato(donde i riflessi indiretti sul versante reddituale per il singolo socio)’(ultima pagina della sentenza).3.3. La motivazione non è condivisibile. Contrariamente aquanto sostenuto dal giudice di appello, infatti, il gravame propostodal patrono erariale conteneva l’esposizione, completa e specifica,delle ragioni poste a fondamento dell’accertamento societario (conriferimento alla differenza tra le rimanenze ed all’inattendibilità dellacontabilità).Pertanto, pur in presenza di un avviso di accertamento neiconfronti della società ‘non definitivo’ o, recte, ‘non impugnato’ e,pertanto, non opponibile direttamente al socio, la CTR avrebbedovuto verificare se quell’accertamento, posto a fondamento dellaripresa nei confronti del socio, fosse stato da questi contestato (edin quale modo); in particolare, a fronte della prova presuntiva fornitadall’erario nei confronti della società (al fine di acclarare utiliextracontabili), la CTR avrebbe dovuto verificare quale provacontraria avesse fornito il socio.4. In definitiva, il terzo motivo va accolto, rigettati gli altri due;la sentenza gravata va cassata con rinvio alla Corte di giustiziaNumero registro generale 27510/2018Numero sezionale 3495/2026Numero di raccolta generale 11523/2026tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione,Data pubblicazione 28/04/2026perché proceda a nuovo giudizio in relazione alla censura accolta edalla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, rigettati gli altri, cassa lasentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Puglia, perché, in diversa composizione,proceda a nuovo giudizio in relazione alla censura accolta,provvedendo anche a regolare le spese del giudizio di legittimità trale parti.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 aprile 2026.Il PresidenteMarcello [OSCURATO:PERSONA]