CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 luglio 1967
Cassazione n. 04263/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI GENOVAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29/07/1967 avverso la sentenza del 06/10/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il parere del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 6 ottobre 2020, la Corte di appello di Genova, in riforma della sentenza del locale Tribunale, proscioglieva [OSCURATO:PERSONA] dal delitto ascrittogli ai sensi degli artt. 624 e 625 nn. 2 e 5 cod. pen. - per essersi impossessato di diciassette alberi di proprietà della società Autostrade, con le aggravanti della violenza sulle cose, dell'uso di mezzi fraudolenti e dell'avere commesso il reato in tre persone - per la particolare tenuità del fatto e, quindi, in applicazione dell'art.131 bis cod. pen.. 2. Propone ricorso il Procuratore generale della Repubblica presso la medesima Corte d'appello deducendo, con l'unico motivo, la violazione di legge essendosi applicato l'art. 131 bis cod. pen. in relazione ad un reato che ne superava i limiti di pena edittale previsti, a nulla valendo la pena in concreto irrogata ed il giudizio di equivalenza delle circostanze eterogenee. 3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso della pubblica accusa è fondato. 1. Il delitto contestato prevede la pena detentiva edittale massima di anni dieci di reclusione, e, pertanto, superiore al limite previsto dall'art. 131 bis cod. pen., che consente il proscioglimento per la particolare tenuità del fatto solo in relazione ai reati per i quali è prevista una pena detentiva non superiore ad anni cinque di reclusione. Il motivo di censura merita pertanto accoglimento. 2. La sentenza impugnata va pertanto annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Genova. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per il giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Genova. Così deciso, in Roma il 6 dicembre 2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]