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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 06173/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e Ja sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; udita. la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso - con il quale si eccepisce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla conferma in appello della condanna dell'imputato per il delitto di cui all'art. 337 cod. pen. - deve essere dichiarato inammissibile in quanto i motivi dedotti risultano manifestamente infondati.

Invero, la Corte di appello ha, con motivazione non illogica, ritenuto la sussistenza del reato contestato, dal momento che, contrariamente a quanto sostenuto dall'imputato, la condotta posta in essere (aver tentato di sottrarsi al controllo, dandosi alla fuga alla guida di autovettura che conduceva a elevatissima velocità, "zigzagando" tra le corsie di marcia, sorpassando pericolosamente altri veicoli in spazi ristretti e infine imboccando contro mano una strada tangenziale) integra pienamente gli estremi del delitto di resistenza (ex multis, v.

Sez. 2, n. 44850 del 17/10/2019, Rv. 277765 - 01).

Inammissibili sono anche gli ulteriori motivi, relativi alla mancata esclusione della recidiva e al riconoscimento delle attenuanti generiche solo in termini di equivalenza rispetto alla stessa.

Invero, per un verso le doglianze risultano del tutto generiche, non essendo stati indicati gli elementi dai quali dovrebbe inferirsi l'erronea valutazione dei Giudici di merito, e per altro verso adeguata è la motivazione della sentenza impugnata che ha evidenziato come ad una rivisitazione in melius del trattamento sanzionatorio ostano la gravità della situazione di pericolo cagionato e i precedenti penali a carico del ricorrente.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma - giudicata congrua - di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e Ja sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; udita. la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso - con il quale si eccepisce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla conferma in appello della condanna dell'imputato per il delitto di cui all'art. 337 cod. pen. - deve essere dichiarato inammissibile in quanto i motivi dedotti risultano manifestamente infondati. Invero, la Corte di appello ha, con motivazione non illogica, ritenuto la sussistenza del reato contestato, dal momento che, contrariamente a quanto sostenuto dall'imputato, la condotta posta in essere (aver tentato di sottrarsi al controllo, dandosi alla fuga alla guida di autovettura che conduceva a elevatissima velocità, "zigzagando" tra le corsie di marcia, sorpassando pericolosamente altri veicoli in spazi ristretti e infine imboccando contro mano una strada tangenziale) integra pienamente gli estremi del delitto di resistenza (ex multis, v. Sez. 2, n. 44850 del 17/10/2019, Rv. 277765 - 01). Inammissibili sono anche gli ulteriori motivi, relativi alla mancata esclusione della recidiva e al riconoscimento delle attenuanti generiche solo in termini di equivalenza rispetto alla stessa. Invero, per un verso le doglianze risultano del tutto generiche, non essendo stati indicati gli elementi dai quali dovrebbe inferirsi l'erronea valutazione dei Giudici di merito, e per altro verso adeguata è la motivazione della sentenza impugnata che ha evidenziato come ad una rivisitazione in melius del trattamento sanzionatorio ostano la gravità della situazione di pericolo cagionato e i precedenti penali a carico del ricorrente. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma - giudicata congrua - di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così
Sentenza Cassazione n. 06173/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris