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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 12 giugno 2025

Cassazione n. 17466/2025

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28021/2022 R.G. proposto da I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l’avvocatura centrale dell’istituto, in [OSCURATO:PERSONA] 29, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 2422 /202 2 pubblicata il 26/05/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/06/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d’appello di Roma, con la sentenza n. 2422 /202 2 pubblicata il 26 / 05 /202 2 , ha solo in parte accolto il gravame proposto dall’INPS nella controversia con [OSCURATO:PERSONA].

2. La controversia ha per oggetto l’accertamento della illegittimità dei provvedimenti di liquidazione dell’importo dei supplementi di pensione, ex art.13 d.lgs. n.503/1992, corrisposti con decorrenza 1°/10/2007, 1°/10/2012 e 1 ° /12/2015, nella parte in cui determinavano l’ammontare della Quota B della pensione ex art. 4 comma 8 d.lgs. n.181/1997 (media delle retribuzioni ridotta al limite di lire 315.000 e rivalutata a decorrere dal 1 ° /01/1998 anno per anno sulla base dell’indice ISTAT).

3. Il Tribunale di Roma rigettava le eccezioni di prescrizione e decadenza sollevate dall’INPS, e accoglieva la domanda, escludendo la previsione di alcun tetto nel calcolo della Quota B.

4. La Corte territoriale, in parziale riforma della sentenza appellata, ha accolto l’eccezione di decadenza con riferimento alle differenze maturateprima del 30/10/2014.

5. Per la cassazione della sentenza ricorre INPS, con ricorso affidato a tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato.

Al termine della camera di consiglio il collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380 bis.1 ultimo comma cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazionedell’art.12 del d.P.R. n. 1420 /1971 e dell’art.4 del d.lgs. n.182/1997 , con riferimento all’art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.

Deduce che la corte territoriale ha erroneamente ritenuto che nel calcolo della quota di pensione ENPALS corrispondente alle anzianitàcontributive maturate dal1°/01/1999 non trovi applicazione il limite massimo di retribuzione pensionabile previsto dall’art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420/1971.

2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la v iolazione dell’articolo 47 del d.P.R. n. 639/1970, con riferimento all’art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.

Lamenta che la Corte territoriale, dopo aver rilevato la maturazione della decadenza triennale di cui all’art. 47 cit., ne ha limitato gli effetti alla sola estinzione delle differenze dovute sulla quota B della pensione, confermando pertanto la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale aveva condannato l’INPS a pagare gli arretrati maturati sulla quota A della pensione con decorrenza da ottobre 2001 e quelli maturati sul primosupplemento con decorrenza da ottobre 2007.

3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la nullità della sentenza per contrasto fra motivazione e dispositivo, con riferimento all’art.360 comma primo n.4 cod. proc. civ.Deduce che il dispositivo della sentenza impugnata, nella parte in cui la Corte territoriale ha limitato gli effetti estintivi della decadenza alle sole differenze dovute in relazione al ricalcolo della quota B della pensione è in contrasto con la motivazione della sentenza stessa.

3. Deve in primo luogo disattendersi l’eccezione di giudicato interno sollevata dalla controricorrente, volta alla dichiarazione dell’intervenuto passaggio in giudicato del capo di sentenza con il quale è stato accertato, in ordine alla quota A della pensione ed alla quota B della pensione e dei supplementi di pensione, che l’Ente ha errato anche nella parte in cui ha conteggiato un numero di contributi giornalieri inferiore a quello effettivo.

4. Come già affermato nei precedenti resi da questa Corte in cause sovrapponibili (Cass. 5/05/2025 n. 11795, Cass. 28/04/2025 n.11200, Cass. 11/04/2025 n.9533, Cass. 11/04/2025 n.9530 e precedenti conformi), il motivo di ricorso contesta, in radice , le argomentazioni della Corte d'Appello in ordine all'abrogazione del «massimale pensionabile» per la «quota B».

Ne consegue che la quantificazione della pensione rappresenta un tema ancora controverso e che nessun giudicato interno può precluderne l'esame.

5. Il giudicato non si forma, difatti, sulle singole affermazioni in diritto della pronuncia gravata, ma sull'unità minima di decisione, che è quella che ricollega ad un fatto, qualificato da una norma, un determinato effetto; in tal senso si è anche parlato di «unità minima suscettibile di passaggio in giudicato».

6. In sostanza, ove la impugnazione investa anche uno solo degli elementi della «sequenza minima» fatto/norma/effetto nessun giudicato interno può dirsi formato (cfr. le pronunce sopra richiamate).

7. Tanto premesso, la questione giuridica dedotta con il primo motivo di ricorso riguarda i trattamenti pensionistici dei lavoratori dello spettacolo, oggi corrisposti dalla Gestione speciale del Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo istituita presso l’Inps (subentrato all’Enpals), e in particolare la determinazione della “quota B”, corrispondendo la “quota A” «all’importo relativo alle anzianità contributive acquisite anteriormente al 1° gennaio 1993, calcolate con riferimento alla data di decorrenza della pensione secondo la normativa vigente precedentemente alla data anzidetta che a tal fine resta confermata in via transitoria, anche per quanto concerne il periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile» (art. 13, lettera a, d. lgs. n.503/92), e la “quota B” «all’importo del trattamento pensionistico relativo alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1° gennaio 1993» (art. 13, lettera b, del citato d.lgs. n. 503/92).

Relativamente alla “quota B” vi è controversia sul permanere o meno del limite alla retribuzione giornaliera pensionabile di cui all’art. 12, co.7 d.P.R. n.1420/71.

8. Sulla questione si intende dare continuità all’orientamento di questa Corte (da ultimo, Cass. 5/05/2025 n. 11795, Cass.28/04/2025 n.11200, Cass. 11/04/2025 n.9533, Cass. 11/04/2025 n.9530 e precedenti conformi) ed in particolare al principio di diritto secondo il quale nella determinazione della “quota B” non si prendono in considerazione, ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite fissato dall'art. 12, co.7 d.P.R. n.1420/71, come modificato dall'art.1, co.10, d.lgs. n.182/97.

Tale limite –si è spiegato – non è stato abrogato né espress amente dai successivi interventi legislativi, né per incompatibilità dall'art. 4, co.8, del medesimo d.lgs., dovendosi ritenere che la fissazione di un tetto alla retribuzione giornaliera pensionabile, contribuendo a comporre i diversi interessi di rilievocostituzionale, sia coessenziale alla disciplina, in quanto si colloca in un sistema ampiamente favorevole per gli iscritti, in ordine all'entità delle prestazioni ed alle condizioni di accesso, rispetto a quello della generalità dei lavoratori assicurati presso l’Inps.

9. Quanto affermato in tali pronunce viene qui condiviso, non adducendo il controricorso argomenti giuridici tali da infirmare il citato orientamento.

Tanto vale anche riguardo all’eccezione di illegittimità costituzionale avanzata sempre in controricorso, secondo cui l’interpretazione adottata da questa Corte dell’art.4, co.8 d. lgs. n.182/97 sarebbe in contrasto con la legge delega (art.2, co.22, lett. a) n.335/95).

Vanno ripresi, anche sul punto , i rilievi a confutazione addotti in varie pronunce di questa Corte (ad es.

Cass.10852/23, Cass.21010/23, Cass.35132/24), ovvero che C. Cost. n.202/08, proprio riguardo al divario tra la retribuzione sottoposta a contribuzione piena (lire 1.000.000) e la retribuzione utile ai fini del calcolo della pensione (lire 315.000), ha escluso il contrasto con i principi di eguaglianza e di ragionevolezza, di adeguatezza e di proporzionalità della tutela previdenziale, «purché una certa proporzionalità venga assicurata e, soprattutto, non sia compromessa la realizzazione delle finalità di cui all’art. 38 della Costituzione» (punto 2 del Considerato in diritto); inoltre la Carta fondamentale non richiede una «necessaria corrispondenza tra i contributi versati e le prestazioni erogate», in quanto l’adempimento dell’obbligo contributivo trascende l’interesse del singolo soggetto protetto e non obbedisce a una logica meramente corrispettiva (C.

Cost. n.173/86, punto 10 del Considerato in diritto)» (Cass.1°/04/2025,n.8589).

10. Il secondo e il terzo motivo possono essere trattati congiuntamente, per ragioni di connessione.

11. Con riferimento alla eccezione di decadenza ex art. 47 d.P.R. n.639/1970 riproposta in grado d’appello dall’I.N.P.S., la Corte territoriale ha ritenuto che: «sussiste bensì un problema decadenziale che però non riguarda (a ben vedere) l’intera prestazione ma, secondo il meccanismo proprio della decadenza, i soli ratei maturati in epoca precedente al triennio decorrente dal deposito del ricorso giurisdizionale id est, 30 ottobre 2017 e quindi soltanto quelli anteriori al 30.10.2014, sussistendo il diritt o alla riliquidazione della prestazione (pensione e supplementi) e alla corresponsione delle relative differenze per il periodo dal 30.10.2014 in avanti».

12. La Corte territoriale ha fatto esatta applicazione dell’art.47 d.P.R. n.639/1970 perché dalla motivazione risulta che gli effetti della decadenza non siano stati limitati alle sole differenze dovute sulla Quota B. Al contrario, il riferimento al «diritto alla riliquidazione della prestazione (pensione e supplementi) e alla corresponsione delle relative differenze per il periodo dal 30.10.2014 in avanti» è univocamente interpretabile nel senso di estendere l’effetto estintivo della decadenza de qua ad ogni differenza dovuta a titolo di riliquidazione della pensione, ivi compresa la Quota A.

13. Vero è che nel dispositivo la Corte territoriale ha così provveduto: «(…)condanna l’Inps a corrispondergli le seguenti differenze mensili, maggiorate di interessi legali dalla maturazione dei ratei al saldo: con riferimento alla “Quota B” della pensione, nella misura di euro 374,24 per n. 13 mensilità annue limitatamente ai soli ratei dovuti dal 30.10.2014».

14. La univocità della motivazione sulla questione degli effetti della decadenza induce a ritenere che la imprecisa redazione del dispositivo, fonte dell’errore in questa sede denunciato, non sia significativa di un ripensamento della C orte territoriale, di una limitazione degli effetti della decadenza alle sole differenze sulla Quota B, ma piuttosto sia riconducibile al fenomeno dell’errore materiale.

Sul punto, anche se non in termini puntuali, soccorre l’orientamento di questa Corte, nel senso che nell’ipotesi in cui sussista una parziale coerenza tra dispositivo e motivazione, divergentisolo da un punto di vista quantitativo, e la seconda inoltre sia ancorata ad un elemento obiettivo che inequivocabilmente la sostenga (sì da potersi escludere l'ipotesi di un ripensamento del giudice), viene a configurarsi l'ipotesi legale del mero errore materiale, con la conseguenza c he, da un lato, è consentito l'esperimento del relativo procedimento di correzione e, dall'altro, deve qualificarsi come inammissibile l'eventuale impugnazione diretta a far valere la nullità della sentenza asseritamente dipendente dal contrasto tra dispositivoe motivazione (v., fra tante, Cass. 27/08/2024,n.23157).

15. P.Q.M rigettati il secondo e il terzo, la sentenza impugnata deve essere cassata con riferimento al motivo accolto e la causa rinvi ata alla Corte d’appello di Roma che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, rigettati il secondo e il terzo; cassa la sentenza in relazione al motivo accoltoe rinvia alla

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28021/2022 R.G. proposto da I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l’avvocatura centrale dell’istituto, in [OSCURATO:PERSONA] 29, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 2422 /202 2 pubblicata il 26/05/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/06/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d’appello di Roma, con la sentenza n. 2422 /202 2 pubblicata il 26 / 05 /202 2 , ha solo in parte accolto il gravame proposto dall’INPS nella controversia con [OSCURATO:PERSONA]. 2. La controversia ha per oggetto l’accertamento della illegittimità dei provvedimenti di liquidazione dell’importo dei supplementi di pensione, ex art.13 d.lgs. n.503/1992, corrisposti con decorrenza 1°/10/2007, 1°/10/2012 e 1 ° /12/2015, nella parte in cui determinavano l’ammontare della Quota B della pensione ex art. 4 comma 8 d.lgs. n.181/1997 (media delle retribuzioni ridotta al limite di lire 315.000 e rivalutata a decorrere dal 1 ° /01/1998 anno per anno sulla base dell’indice ISTAT). 3. Il Tribunale di Roma rigettava le eccezioni di prescrizione e decadenza sollevate dall’INPS, e accoglieva la domanda, escludendo la previsione di alcun tetto nel calcolo della Quota B. 4. La Corte territoriale, in parziale riforma della sentenza appellata, ha accolto l’eccezione di decadenza con riferimento alle differenze maturateprima del 30/10/2014. 5. Per la cassazione della sentenza ricorre INPS, con ricorso affidato a tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato. Al termine della camera di consiglio il collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380 bis.1 ultimo comma cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazionedell’art.12 del d.P.R. n. 1420 /1971 e dell’art.4 del d.lgs. n.182/1997 , con riferimento all’art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ. Deduce che la corte territoriale ha erroneamente ritenuto che nel calcolo della quota di pensione ENPALS corrispondente alle anzianitàcontributive maturate dal1°/01/1999 non trovi applicazione il limite massimo di retribuzione pensionabile previsto dall’art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420/1971. 2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la v iolazione dell’articolo 47 del d.P.R. n. 639/1970, con riferimento all’art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ. Lamenta che la Corte territoriale, dopo aver rilevato la maturazione della decadenza triennale di cui all’art. 47 cit., ne ha limitato gli effetti alla sola estinzione delle differenze dovute sulla quota B della pensione, confermando pertanto la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale aveva condannato l’INPS a pagare gli arretrati maturati sulla quota A della pensione con decorrenza da ottobre 2001 e quelli maturati sul primosupplemento con decorrenza da ottobre 2007. 3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la nullità della sentenza per contrasto fra motivazione e dispositivo, con riferimento all’art.360 comma primo n.4 cod. proc. civ.Deduce che il dispositivo della sentenza impugnata, nella parte in cui la Corte territoriale ha limitato gli effetti estintivi della decadenza alle sole differenze dovute in relazione al ricalcolo della quota B della pensione è in contrasto con la motivazione della sentenza stessa. 3. Deve in primo luogo disattendersi l’eccezione di giudicato interno sollevata dalla controricorrente, volta alla dichiarazione dell’intervenuto passaggio in giudicato del capo di sentenza con il quale è stato accertato, in ordine alla quota A della pensione ed alla quota B della pensione e dei supplementi di pensione, che l’Ente ha errato anche nella parte in cui ha conteggiato un numero di contributi giornalieri inferiore a quello effettivo. 4. Come già affermato nei precedenti resi da questa Corte in cause sovrapponibili (Cass. 5/05/2025 n. 11795, Cass. 28/04/2025 n.11200, Cass. 11/04/2025 n.9533, Cass. 11/04/2025 n.9530 e precedenti conformi), il motivo di ricorso contesta, in radice , le argomentazioni della Corte d'Appello in ordine all'abrogazione del «massimale pensionabile» per la «quota B». Ne consegue che la quantificazione della pensione rappresenta un tema ancora controverso e che nessun giudicato interno può precluderne l'esame. 5. Il giudicato non si forma, difatti, sulle singole affermazioni in diritto della pronuncia gravata, ma sull'unità minima di decisione, che è quella che ricollega ad un fatto, qualificato da una norma, un determinato effetto; in tal senso si è anche parlato di «unità minima suscettibile di passaggio in giudicato». 6. In sostanza, ove la impugnazione investa anche uno solo degli elementi della «sequenza minima» fatto/norma/effetto nessun giudicato interno può dirsi formato (cfr. le pronunce sopra richiamate). 7. Tanto premesso, la questione giuridica dedotta con il primo motivo di ricorso riguarda i trattamenti pensionistici dei lavoratori dello spettacolo, oggi corrisposti dalla Gestione speciale del Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo istituita presso l’Inps (subentrato all’Enpals), e in particolare la determinazione della “quota B”, corrispondendo la “quota A” «all’importo relativo alle anzianità contributive acquisite anteriormente al 1° gennaio 1993, calcolate con riferimento alla data di decorrenza della pensione secondo la normativa vigente precedentemente alla data anzidetta che a tal fine resta confermata in via transitoria, anche per quanto concerne il periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile» (art. 13, lettera a, d. lgs. n.503/92), e la “quota B” «all’importo del trattamento pensionistico relativo alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1° gennaio 1993» (art. 13, lettera b, del citato d.lgs. n. 503/92). Relativamente alla “quota B” vi è controversia sul permanere o meno del limite alla retribuzione giornaliera pensionabile di cui all’art. 12, co.7 d.P.R. n.1420/71. 8. Sulla questione si intende dare continuità all’orientamento di questa Corte (da ultimo, Cass. 5/05/2025 n. 11795, Cass.28/04/2025 n.11200, Cass. 11/04/2025 n.9533, Cass. 11/04/2025 n.9530 e precedenti conformi) ed in particolare al principio di diritto secondo il quale nella determinazione della “quota B” non si prendono in considerazione, ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite fissato dall'art. 12, co.7 d.P.R. n.1420/71, come modificato dall'art.1, co.10, d.lgs. n.182/97. Tale limite –si è spiegato – non è stato abrogato né espress amente dai successivi interventi legislativi, né per incompatibilità dall'art. 4, co.8, del medesimo d.lgs., dovendosi ritenere che la fissazione di un tetto alla retribuzione giornaliera pensionabile, contribuendo a comporre i diversi interessi di rilievocostituzionale, sia coessenziale alla disciplina, in quanto si colloca in un sistema ampiamente favorevole per gli iscritti, in ordine all'entità delle prestazioni ed alle condizioni di accesso, rispetto a quello della generalità dei lavoratori assicurati presso l’Inps. 9. Quanto affermato in tali pronunce viene qui condiviso, non adducendo il controricorso argomenti giuridici tali da infirmare il citato orientamento. Tanto vale anche riguardo all’eccezione di illegittimità costituzionale avanzata sempre in controricorso, secondo cui l’interpretazione adottata da questa Corte dell’art.4, co.8 d. lgs. n.182/97 sarebbe in contrasto con la legge delega (art.2, co.22, lett. a) n.335/95). Vanno ripresi, anche sul punto , i rilievi a confutazione addotti in varie pronunce di questa Corte (ad es. Cass.10852/23, Cass.21010/23, Cass.35132/24), ovvero che C. Cost. n.202/08, proprio riguardo al divario tra la retribuzione sottoposta a contribuzione piena (lire 1.000.000) e la retribuzione utile ai fini del calcolo della pensione (lire 315.000), ha escluso il contrasto con i principi di eguaglianza e di ragionevolezza, di adeguatezza e di proporzionalità della tutela previdenziale, «purché una certa proporzionalità venga assicurata e, soprattutto, non sia compromessa la realizzazione delle finalità di cui all’art. 38 della Costituzione» (punto 2 del Considerato in diritto); inoltre la Carta fondamentale non richiede una «necessaria corrispondenza tra i contributi versati e le prestazioni erogate», in quanto l’adempimento dell’obbligo contributivo trascende l’interesse del singolo soggetto protetto e non obbedisce a una logica meramente corrispettiva (C. Cost. n.173/86, punto 10 del Considerato in diritto)» (Cass.1°/04/2025,n.8589). 10. Il secondo e il terzo motivo possono essere trattati congiuntamente, per ragioni di connessione. 11. Con riferimento alla eccezione di decadenza ex art. 47 d.P.R. n.639/1970 riproposta in grado d’appello dall’I.N.P.S., la Corte territoriale ha ritenuto che: «sussiste bensì un problema decadenziale che però non riguarda (a ben vedere) l’intera prestazione ma, secondo il meccanismo proprio della decadenza, i soli ratei maturati in epoca precedente al triennio decorrente dal deposito del ricorso giurisdizionale id est, 30 ottobre 2017 e quindi soltanto quelli anteriori al 30.10.2014, sussistendo il diritt o alla riliquidazione della prestazione (pensione e supplementi) e alla corresponsione delle relative differenze per il periodo dal 30.10.2014 in avanti». 12. La Corte territoriale ha fatto esatta applicazione dell’art.47 d.P.R. n.639/1970 perché dalla motivazione risulta che gli effetti della decadenza non siano stati limitati alle sole differenze dovute sulla Quota B. Al contrario, il riferimento al «diritto alla riliquidazione della prestazione (pensione e supplementi) e alla corresponsione delle relative differenze per il periodo dal 30.10.2014 in avanti» è univocamente interpretabile nel senso di estendere l’effetto estintivo della decadenza de qua ad ogni differenza dovuta a titolo di riliquidazione della pensione, ivi compresa la Quota A. 13. Vero è che nel dispositivo la Corte territoriale ha così provveduto: «(…)condanna l’Inps a corrispondergli le seguenti differenze mensili, maggiorate di interessi legali dalla maturazione dei ratei al saldo: con riferimento alla “Quota B” della pensione, nella misura di euro 374,24 per n. 13 mensilità annue limitatamente ai soli ratei dovuti dal 30.10.2014». 14. La univocità della motivazione sulla questione degli effetti della decadenza induce a ritenere che la imprecisa redazione del dispositivo, fonte dell’errore in questa sede denunciato, non sia significativa di un ripensamento della C orte territoriale, di una limitazione degli effetti della decadenza alle sole differenze sulla Quota B, ma piuttosto sia riconducibile al fenomeno dell’errore materiale. Sul punto, anche se non in termini puntuali, soccorre l’orientamento di questa Corte, nel senso che nell’ipotesi in cui sussista una parziale coerenza tra dispositivo e motivazione, divergentisolo da un punto di vista quantitativo, e la seconda inoltre sia ancorata ad un elemento obiettivo che inequivocabilmente la sostenga (sì da potersi escludere l'ipotesi di un ripensamento del giudice), viene a configurarsi l'ipotesi legale del mero errore materiale, con la conseguenza c he, da un lato, è consentito l'esperimento del relativo procedimento di correzione e, dall'altro, deve qualificarsi come inammissibile l'eventuale impugnazione diretta a far valere la nullità della sentenza asseritamente dipendente dal contrasto tra dispositivoe motivazione (v., fra tante, Cass. 27/08/2024,n.23157). 15. P.Q.M rigettati il secondo e il terzo, la sentenza impugnata deve essere cassata con riferimento al motivo accolto e la causa rinvi ata alla Corte d’appello di Roma che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, rigettati il secondo e il terzo; cassa la sentenza in relazione al motivo accoltoe rinvia alla
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