CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 3 ottobre 2022
Cassazione n. 47156/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Bologna avverso la sentenza del 20/04/2021 emessa dalla Corte di appello di Bologna; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.M., in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]-0 1. Con sentenza del 20 aprile 2021 la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza di primo grado, che all'esito di giudizio abbreviato dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di cui all'art. 385, commi 1 e 3, cod. pen., condannandolo alla pena di mesi otto di reclusione. 2. Avverso la su indicata decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, censurando con un primo motivo violazioni di legge e vizi della motivazione in ordine agli elementi costitutivi del reato di evasione, la cui configurabilità è stata ritenuta per il solo fatto di essersi momentaneamente fermato per una breve sosta al bar durante il tragitto di rientro presso l'abitazione ove si trovava ristretto agli arresti domiciliari. Si assume, al riguardo, che l'autorizzazione del Giudice consentiva all'imputato di raggiungere la sede del Tribunale per il tempo strettamente necessario all'interrogatorio, usando mezzi propri o pubblici e scegliendo l'itinerario più adatto, senza uso di scorta, sicché il minimo lasso temporale intercorso fra la chiusura dell'interrogatorio (alle ore 12.16 del 15 aprile 2014) ed il controllo effettuato dalla Polizia giudiziaria (alle ore 13.10 dello stesso giorno) evidenzia l'assenza di qualsiasi intenzione di violare le prescrizioni impartitegli, essendosi l'imputato limitato ad attendere l'arrivo del treno per il suo rientro nell'abitazione presso il bar adiacente la locale stazione ferroviaria. 2.1. Con un secondo motivo si censurano analoghi vizi in ordine all'omessa sussunzione del fatto nel diverso reato contravvenzionale di cui all'art. 650 cod. pen., sul rilievo che l'imputato non si è sottratto al controllo degli organi di vigilanza, né ha modificato o deviato il percorso per raggiungere la stazione da cui sarebbe partito il treno, ma si è fermato al bar in attesa che arrivasse il mezzo per rientrare nella sua abitazione. 3. Con requisitoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 3 ottobre 2022 il Procuratore generale ha illustrato le sue conclusioni, chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito indicate. 2. Risulta dagli atti: a) che l'imputato, ristretto agli arresti domiciliari nella propria abitazione sita in Monzuno località Vado, veniva autorizzato per esigenze processuali ad allontanarsene per prendere parte ad un interrogatorio di garanzia fissato dinanzi al Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Bologna alle ore 12.15; b) che alle ore 13.10, espletato l'incombente processuale, veniva sorpreso ad acquistare sostanza stupefacente in un bar situato nei pressi della stazione ferroviaria di Bologna, ove si era recato per fare rientro nella propria abitazione. Secondo l'insegnamento di questa Corte integra il delitto di evasione il mancato raggiungimento del luogo di detenzione da parte della persona sottoposta alla misura coercitiva degli arresti domiciliari, in quanto il concetto di evasione non postula necessariamente la fuga da un istituto carcerario o l'allontanamento dal luogo di restrizione domiciliare, ma l'elusione completa della sorveglianza in atto o potenziale da parte delle persone incaricate (Sez. 6, n. 35533 del 16/05/2007, lezzi, Rv. 237513; Sez. 4, n. 45928 del 13/09/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270887). Nel caso di specie deve escludersi, in ragione della immediata vicinanza del luogo di controllo alla stazione ferroviaria e del ristretto lasso temporale di percorrenza necessario per raggiungerla muovendosi dall'ufficio giudiziario ove si era recato per la relativa attività processuale, che l'imputato abbia eluso la custodia degli organi di sorveglianza. Sebbene la breve sosta in un esercizio commerciale sito nei pressi della stazione ferroviaria fosse funzionale non già ad una consumazione, bensì all'acquisto di sostanze stupefacenti, dunque ad un'attività non legittimata dall'autorizzazione - ed eventualmente apprezzabile, se del caso, ai fini di un aggravamento della misura ex art. 276 cod. proc. pen. - non risulta affatto che la stessa, per quanto dianzi esposto, abbia determinato una significativa deviazione dal tragitto necessario per il rientro, né che la stessa fosse finalizzata alla elusione del controllo e al mancato raggiungimento dell'abitazione ove l'imputato si trovava sottoposto alla misura coercitiva domiciliare. 3. Sulla base delle su esposte considerazioni s'impone, conseguentemente, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con la relativa formula in dispositivo meglio precisata. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste. Così deciso il 20 ot