CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 maggio 2022
Cassazione n. 17327/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 725/15 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] II, 209 – ricorrenti – contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : V I R G I L I O B I A G I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 c 9 9 5 5 c 7 d 4 0 a a e 5 c 8 8 1 3 9 2 3 5 1 5 3 8 d 8 a 9 Numero registro generale 725/2015 Numero sezionale 1450/2022 Numero di raccolta generale 17327/2022 Data pubblicazione 27/05/2022 - controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, n. 398/09/13, depositata in data 7 novembre 2013. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 aprile 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino. [OSCURATO:PERSONA] I contribuenti [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] hanno impugnato, unitamente a [OSCURATO:PERSONA] SNC, un avviso di accertamento relativo al periodo di imposta 1999, redatto con metodologia induttiva, con cui venivano rideterminate IRAP e IVA e accertata maggiore IRPEF in capo ai soci, quale effetto dell’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi da parte della società, deducendo i ricorrenti il proprio difetto di legittimazione passiva; che la CTP di Roma ha parzialmente accolto i ricorsi riuniti, accogliendo il ricorso dei soci quanto alle sanzioni e rilevando che l’intervenuta cessione delle quote prima del termine per procedere alla dichiarazione dei redditi li rendeva esenti da tale incombente; che la CTR del Lazio, con sentenza in data 7 novembre 2013, ha rigettato gli appelli dei contribuenti; che propongono ricorso per cassazione i due contribuenti, affidato a due motivi, cui resiste con controricorso l’Ufficio. [OSCURATO:PERSONA] La sentenza impugnata è stata pronunciata anche nei confronti della società contribuente [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA] e che la stessa società non risulta intimata; che deve ordinarsi l’integrazione del contraddittorio ex art. 331 cod. proc. civ. nei confronti della società contribuente, già parte del giudizio di appello; P. Q. M. F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : V I R G I L I O B I A G I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 c 9 9 5 5 c 7 d 4 0 a a e 5 c 8 8 1 3 9 2 3 5 1 5 3 8 d 8 a 9 Numero registro generale 725/2015 Numero sezionale 1450/2022 Numero di raccolta generale 17327/2022 Data pubblicazione 27/05/2022 La Corte, visto l’art. 331 cod. proc. civ., ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti della società contribuente entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza e dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, in data 22 aprile 2022 [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : V I R G I L I O B I A G I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 c 9