CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 marzo 2022
Cassazione n. 14397/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 29364/2015 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] degli [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma via Cicerone n. 49, giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - Contro Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; - con troricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania - sezione staccata di Salerno n. 4325/5/15, depositata 1'8 í maggio 2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 marzo 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] degli [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la CTR della Campania - sezione staccata di Salerno ha confermato la sentenza di primo grado che aveva rigettato il ricorso della contribuente - esercente attività di costruzioni residenziali - avverso l'avviso di accertamento emesso nei suoi confronti, per l'anno d'imposta 2007, in materia di IRES, IRAP ed IVA, riguardante il recupero a tassazione, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d) del d.P.R. n. 600 del 1973, di costi indeducibili, perché non giustificati per C 2.165.000,00 e non di competenza per C 61.720,00, e la conseguente liquidazione di maggiori imposte, oltre interessi e sanzioni; - l'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso; [OSCURATO:PERSONA] - Con il primo motivo, la contribuente deduce, in relazione all'art.360, comma 1, nn. 3 e 4 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 111 Cost. e 118 disp. att. del cod. proc. civ., per la mancanza di motivazione della sentenza impugnata; - il motivo è infondato; - la deducibilità del vizio di motivazione deve essere coordinata con la possibilità da parte del giudice di pronunciare una sentenza con motivazione "succinta", espressamente prevista proprio dall'art. 118, comma 1, disp. att. cod. proc. civ. (oltre che dall'art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992 per il processo tributario), per cui la nullità della sentenza può configurarsi solo quando non sia possibile individuare il percorso argomentativo della decisione, funzionale alla sua comprensione e alla sua eventuale verifica in sede di impugnazione (ex multis, Cass. 15.11.2019, n. 29721); - come hanno sottolineato le Sezioni Unite di questa Corte (con la sentenza del 7.04.2014, n. 8053), infatti, l'anomalia motivazionale denunciabile in Cassazione è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; - deve trattarsi, dunque, di un'anomalia che si esaurisce nella mancanza assoluta di motivazione sotto l'aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile; - solo in tali casi la sentenza è nulla perchè affetta da "error in procedendo", in quanto, benchè graficamente esistente, non rende percepibile il fondamento della decisione, perché reca argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. U. 3.11.2016, n. 22232); - a seguito della modifica dell'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., come sostituito dall'art. 54, comma 1, lett. b), del d.l. 22.06.2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7.08.2012, n. 134 (ratione temporis applicabile, essendo stata la sentenza impugnata depositata in data 8.05.2015), non assume alcun rilievo il semplice difetto di motivazione o la motivazione insufficiente; - nella sentenza impugnata, invece, dopo essere stati elencati i motivi di appello, sono stati indicati in maniera puntuale gli elementi dai quali la CTR ha tratto il proprio convincimento, argomentando con autonomo processo deliberativo sulle ragioni del mancato accoglimento del gravame, non avendo la ricorrente opposto alcun elemento contabile e/o tecnico di giustificazione in ordine alle consistenti migliorie apportate agli immobili, nonché sulle ragioni della conseguente mancata rettifica in aumento dei prezzi di vendita originariamente fissati per gli stessi (pp. 4 e 5 della sentenza); - con il secondo motivo deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione di non meglio specificate "norme di diritto"; - il motivo è inammissibile per mancanza di specificità, dovendosi considerare che "In tema di ricorso per cassazione, l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., a pena d'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni - la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa" (Cass. Sez. U.28.10.2020, n. 23745); - con il terzo motivo, censura la sentenza, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., sostenendo che "l'Agenzia delle Entrate, nelle memorie difensive in appello, così come nel primo grado, non ha fornito alcuna autonoma motivazione a sostegno dei rilievi di cui chiede riconoscimento in appello fornito"; - anche questo motivo è inammissibile per difetto di specificità, non avendo la ricorrente indicato i fatti processuali alla base dell'asserito errore processuale e, in particolare, non essendo quelli indicati idonei ad integrare il vizio denunciato; - con il quarto motivo, censura la sentenza impugnata per "errore in procedendo - omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo della controversia - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5"; - il motivo è inammissibile, operando il limite della c.d. "doppia conforme" di cui all'art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ., introdotto dall'articolo 54, comma 1, lett. a), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, ed applicabile ratione temporis nel presente giudizio, atteso che l'appello avverso la sentenza di primo grado risulta depositato in data 28.03.2013; - con il quinto motivo, deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ. e 39, comma 1, lett. d) del d.P.R. n. 600 del 1973, sostenendo che il giudice di secondo grado ha omesso di pronunciare sulla illegittimità dell'accertamento, sulla carenza di prova e sulla denunciata erroneità della ricostruzione reddituale; - il motivo è inammissibile per quanto riguarda il richiamo all'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., per le medesime ragioni già indicate con riferimento al quarto motivo, e, in generale, perché evoca, in maniera cumulata ed indistinta, vizi diversi ed eterogenei, adducendo la violazione di alcune norme di legge e sovrapponendo le censure in fatto a quelle relative alla asserita violazione di legge sostanziale e alla reiterata denuncia di una pretesa carenza di motivazione, dando luogo ad una sostanziale mescolanza e sovrapposizione, con l'inammissibile prospettazione della medesima questione sotto profili incompatibili (Cass. 23.10.2018, n. 26874 e Cass. 23.09.2011, n. 19443), e richiedendo un inesigibile intervento della Corte che, per giungere alla compiuta formulazione del motivo, dovrebbe individuare per ciascuna delle doglianze lo specifico vizio dedotto; - in ogni caso, dalla sostanza del motivo si evince che la ricorrente mira ad attingere il giudizio di fatto operato dal giudice di appello, in particolare quello relativo alla valutazione delle prove, sia con riferimento alla prova presuntiva che alla prova contraria che avrebbe offerto la contribuente; - a tale proposito, occorre evidenziare come sia inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass. Sez. U. 27.12.2019, n. 34476); - in conclusione, il ricorso va rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate; - si dà atto, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate, che si liquidano in complessivi euro 13.000,00, oltre spese prenotate a debito; Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così