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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 33181/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2022 del GIP TRIBUNALE di LATINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe , deducendo vizio di motivazione con riferimento al periodo relativo alla sospensione della patente di guida/sanzione accessoria connessa al reato di cui all'art. 589 bis comma 1,5 n.3 e 8 cod.pen.

Il motivo è manifestamente infondato è contrasta con i principi raffermati da questa Corte secondo cui "il giudice, che applichi con la sentenza di patteggiamento la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, non deve fornire una motivazione sul punto allorché la misura si attesti non oltre la media edittale e non constino specifici di meritevolezza in favore dell'imputato.

Sez. 4, n. 21574 del 29/01/2014 Cc. (dep. 27/05/2014) Rv. 259211 - 01 In tema di sospensione della patente di guida applicata con la sentenza di patteggiamento, il giudice deve fornire una motivazione solo quando la misura si discosti dal minimo edittale e non anche quando essa vi coincida, se ne allontani di poco o sia molto più vicina al minimo che al massimo, essendo sufficiente, in tali casi, la motivazione implicita.

Sez.

F - , n. 24023 del 20/08/2020 Cc. (dep. 24/08/2020) Rv. 279635 -

02. Nel caso di specie il Giudice nell'applicazione della pena concordata ha applicato e ritenuta congrua la sospensione della patente di giuda per una durata di un anno motivando in maniera sintetica in ragione della incensuratezza( fol 1).

Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità , in favore della Cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 10.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2022 del GIP TRIBUNALE di LATINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe , deducendo vizio di motivazione con riferimento al periodo relativo alla sospensione della patente di guida/sanzione accessoria connessa al reato di cui all'art. 589 bis comma 1,5 n.3 e 8 cod.pen. Il motivo è manifestamente infondato è contrasta con i principi raffermati da questa Corte secondo cui "il giudice, che applichi con la sentenza di patteggiamento la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, non deve fornire una motivazione sul punto allorché la misura si attesti non oltre la media edittale e non constino specifici di meritevolezza in favore dell'imputato. Sez. 4, n. 21574 del 29/01/2014 Cc. (dep. 27/05/2014) Rv. 259211 - 01 In tema di sospensione della patente di guida applicata con la sentenza di patteggiamento, il giudice deve fornire una motivazione solo quando la misura si discosti dal minimo edittale e non anche quando essa vi coincida, se ne allontani di poco o sia molto più vicina al minimo che al massimo, essendo sufficiente, in tali casi, la motivazione implicita. Sez. F - , n. 24023 del 20/08/2020 Cc. (dep. 24/08/2020) Rv. 279635 - 02. Nel caso di specie il Giudice nell'applicazione della pena concordata ha applicato e ritenuta congrua la sospensione della patente di giuda per una durata di un anno motivando in maniera sintetica in ragione della incensuratezza( fol 1). Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità , in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10.
Sentenza Cassazione n. 33181/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris