CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 12903/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( EGITTO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso Ritenuto in fatto 1.Con sentenza in data 11 marzo 2021 la Corte di appello di Milano confermava la sentenza emessa in data 30 novembre 2020 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano, che aveva condannato alla pena di anni quattro, mesi otto di reclusione ed euro 54.000,00 dí multa l'imputato [OSCURATO:PERSONA], in quanto ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 12, comma 3, d. Igs. n. 286 del 1998 e 48-479 cod. pen. di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e di falso in certificazioni, ascrittigli nei capi B9), B10), B11), B12) e B14). In particolare era emerso che l'imputato, titolare di un'agenzia di disbrigo pratiche per stranieri, sita in Milano, aveva predisposto documentazione falsa attestante la residenza di cittadini extracomunitari presso soggetti compiacenti al fine di ottenere il rilascio di permesso di soggiorno per loro congiunti per motivi di ricongiungimento familiare. 2.Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato a mezzo del difensore, avv.to [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dedotto: a) violazione ed erronea applicazione dell'art. 12, comma 3 -ter lett. b), D. Lgs. n. 286 del 1998 e vizio di motivazione per avere la Corte di appello, nel confermare la sussistenza dell'aggravante in contestazione, ritenuto ininfluente la circostanza della mancata percezione da parte dell'imputato di un "ingiusto profitto", in quanto il compenso ottenuto non era superiore a quello percepito per le pratiche lecite trattate dalla sua agenzia. Tale ragionamento comporta che la circostanza aggravante in questione verrebbe configurata ogni qual volta sussistesse il delitto di cui all'art. 12 co. 3 TU Immig., mentre dovrebbe ravvisarsi l'ingiustizia del profitto idonea a configurare la circostanza aggravante solo nei casi in cui il compenso richiesto per il disbrigo delle pratíche "illecite" fosse stato superíore a quello percepito per le pratiche "lecite". b) Violazione ed erronea applicazione dell'art. 12, comma 3 -bis, D. Lgs. n. 286 del 1998TU per essere stata erroneamente calcolata la circostanza aggravante ivi prevista per í capí B9), B11) e B12). La norma dí cuí al comma 3 -bis prevede che il fatto è aggravato «se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma», mentre l'unica circostanza aggravante contestata all'imputato ai predetti capi d'accusa è quella di cui al comma 3, lett. d), anche se poi contempla le due ipotesi del numero di persone concorrenti e dell'utilizzo di documenti contraffatti. La Corte di appello ha erroneamente ritenuto che fossero state contestate entrambe le ipotesi di cui al comma 3, lett. d), per la rítenuta duplicità di aggravanti mentre i documenti utilizzati non erano contraffatti o alterati, trattandosi di dichiarazioni di ospitalità rese dai titolati degli immobili nella piena consapevolezza delle circostanze attestate. 3. In assenza di richiesta delle parti di trattazione orale, si è proceduto alla trattazione scritta ed il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è solo parzialmente fondato e va accolto nei limiti indicati in seguito. 1.La Corte di appello, sulla scorta delle emergenze probatorie offerte dalle conversazioni intercettate, dal chiaro ed incontestato tenore, ha ritenuto che l'imputato avesse agito a fine di profitto per avere percepito un compenso in denaro per ciascuna pratica trattata e che tale aspetto della vicenda fattuale fosse sufficiente ad integrare la nozione giuridica di profitto, a prescindere dalla conclusione positiva o meno dei relativi procedimenti amministrativi. Ha escluso la fondatezza della doglianza difensiva secondo la quale l'aggravante non sarebbe sussistente per avere l'imputato percepito il medesimo utile che ricavava dalle pratiche lecite trattate. 1.1 L'art. 12, comma 3 -ter lett. b) del D. Lgs. n. 286 del 1998 prevede quale aggravante, di natura soggettiva, della fattispecie di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina l'avere l'agente operato a fine di profitto, il che assegna rilevanza all'aspetto teleologico dell'azione ed allo scopo perseguito, quindi all'aspettativa di arricchimento in vista del quale si è operato, non al suo conseguimento in termini di effettivo incremento della ricchezza. La nozione giuridica di profitto rilevante a tale fine va intesa in senso restrittivo quale utilità in senso economico-patrimoniale in coerenza con le indicazioni offerte dalla giurisprudenza (Sez. U, n. 40982 del 21/06/2018, Mizanur, Rv. 273937) e la ratio della previsione consiste nell'incremento della punizione, non eliminabile per effetto del giudizio di bilanciamento con le eventuale attenuanti, per quei casi che, poichè contrassegnati da fine di lucro, presentano maggiore gravità e pericolosità sociale ed il fatto risulta più riprovevole per l'intento di ricavare vantaggi patrimoniali dalle condizioni di difficoltà degli immigrati. Ed essa comprende non solo il vantaggio sotto forma di denaro percepito, ma anche l'utilità indirettamente prodotta dal reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e persino quella di cui sia beneficiario un terzo quando la condotta sia intenzionalmente orientata a procurarla (Sez. 1, n. 15939 del 19/03/2013, Alcu ed altro, Rv. 255637; Sez. 1, n. 35848 del 16/05/2019, Samara ed altro, Rv. 276715; Sez. 1, n. 35510 del 30/05/2019, Fantini, Rv. 276613). 1.2 Nel caso di specie l'imputato risulta essere stato remunerato con somme di denaro per l'opera prestata, che era finalisticamente diretta a conseguire un utile economico; poco importa che tale vantaggio non differisse da quello preteso e conseguito per l'attività lecitamente svolta, in quanto il profilo di antigiuridicità del profitto è stato correttamente individuato nell'illiceità delle pratiche condotte mediante presentazione di documentazione ideologicamente falsa. Né giova alla difesa sostenere che, per effetto di tale interpretazione, l'aggravante verrebbe invariabilmente individuata in ogni caso in cui fosse commessa la condotta costituente violazione dell'art. 12, perché richiede un quid pluris, ovvero il fine di profitto, che, costituisce una connotazione offensiva ulteriore rispetto a quella propria della fattispecie base e che non è preteso per configurare la stessa. 2. A diverse conclusioni deve pervenirsi quanto al secondo motivo. E' stata contestata e ritenuta sussistente l'ipotesi aggravata ai sensi dell'art. 12, comma 3 lett. d) quanto ai capi B9), B11) e B12) per avere agito in ciascun caso in concorso tra loro tre o più persone e per l'utilizzo di documenti contraffatti o non ottenuti legalmente. 2.1 La tesi difensiva della necessità di considerare le due evenienze come integranti una sola circostanza aggravante non ha fondamento, poiché l'art. 12, comma 3 lett. d) contempla in via alternativa situazioni diverse ed autonome che, se sussistenti, danno luogo ad altrettante circostanze, come chiaramente deducibili dalle disgiuntive "o" e "ovvero" che separano un'ipotesi dall'altra. 2.2 Piuttosto deve tenersi conto di quanto recentemente stabilito dalla Corte costituzionale, che, con la sentenza n. 63 dell'8 febbraio 2022, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 12, comma 3 lett. d), nella parte in cui prevede un sensibile aggravamento di pena rispetto al reato base nel caso in cui le condotte siano commesse, avvalendosi di servizi internazionali di trasporto e di documenti contraffatti. La Corte costituzionale, postasi alla ricerca della ratio dell'inasprimento del trattamento sanzionatorio previsto dal comma 3), lo ha ravvisato nella natura plurioffensiva delle condotte che compromettono l'interesse statale pubblico alla regolamentazione dei flussi migratori ed al contempo anche altro bene giuridico, quale la vita e l'incolumità degli immigrati o l'ordine pubblico. Ha quindi escluso sia ravvisabile ragionevolmente un «surplus di disvalore del fatto commesso mediante l'utilizzazione di servizi internazionali di trasporto rispetto alla generalità dei fatti riconducibili alla fattispecie base descritta nel comma 1: una tale modalità di commissione non offende alcun bene giuridico ulteriore rispetto a quello tutelato dal comma 1 (l'ordinata gestione dei flussi migratori), né rappresenta una modalità di condotta particolarmente insidiosa o tale da creare speciali difficoltà di accertamento alla polizia di frontiera». Ed anche in riferimento all'utilizzazione di documenti contraffatti, alterati o comunque illegalmente ottenuti, sebbene il possesso e l'uso degli stessi conferisca alla condotta una connotazione offensiva ulteriore rispetto a quella propria della fattispecie base per la violazione della fede pubblica, ha ritenuto che «ciò che sfugge a ogni plausibile giustificazione è, tuttavia, l'entità dello scarto tra la pena prevista per la fattispecie base e quella ora all'esame, peraltro progressivamente accresciutosi dal 1998 a oggi per effetto del succedersi vorticoso di novelle... Per quanto la fattispecie aggravata in esame configuri un reato complesso, la previsione di una pena minima di cinque anni e di una massima di quindici anni di reclusione per un fatto ordinariamente punibile con la reclusione da uno a cinque anni, solo in ragione dell'utilizzazione di documenti contraffatti, alterati o anche soltanto illecitamente ottenuti presenta, dunque, tratti di assoluta anomalia "intrasistematica" rispetto alle scelte sanzionatorie tanto del codice penale, quanto della legislazione di settore. Una simile anomalia non può che tradursi in una valutazione di manifesta sproporzione del trattamento sanzionatorio previsto per l'ipotesi aggravata all'esame». Sulla base del rilievo della manifesta irragionevolezza della parificazione ai fini sanzionatori delle due condotte dell'utilizzo di servizi internazionali di trasporto e di documenti contraffatti, alterati o illecitamente ottenuti ad altre condotte coerenti con la tipologia criminosa del traffico internazionale di migranti, la Consulta ha ritenuto che debba essere rimossa dall'art. 12, comma 3, lettera d), t.u. immigrazione la previsione dei fatti di aiuto all'immigrazione clandestina commessi, utilizzando servizi internazionali di 'trasporto, ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti, che ricadranno entro la previsione normativa di cui al comma 1 e dovranno essere puniti in base a tale disposizione, sempre che non ricorrano altre aggravanti previste dall'art. 12 e fermo restando il possibile concorso con gli eventuali reati di falsità documentale che dovessero eventualmente ravvisarsi nei singoli casi. 2.3 La predetta Pronuncia impone d'ufficio l'adeguamento del trattamento sanzionatorio con la conseguente esclusione dell'aggravante dell'utilizzo di documenti contraffatti e di quella conseguente di cui all'art. 12, comma 3-bis, atteso che resta sussistente la sola circostanza della commissione dei reati in concorso di tre o più persone di cui al comma 3 lett. d) per i reati capi B9), B11) e B12), nonché per tutti i reati quella di cui al comma 3 -ter del fine di lucro. Al tempo stesso va considerata come reato autonomo la condotta relativa ai documenti falsi contestata ai sensi degli artt. 48 e 479 cod. pen. relativamente ai soli episodi di cui ai capi B9) e B11). Per le considerazioni svolte la sentenza impugnata va annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano limitatamente all'esdusione della circostanza aggravante dell'utilizzo di documenti contraffatti ed a quella di cui all'art. 12, comma 3 -bis D.Lgs. n. 286 del 1998 con la conseguente rideterminazione della pena alla stregua delle indicazioni fornite dalla Corte costituzionale con la predetta sentenza n. 63 del 2022. Nel resto il ricorso va respinto. P. Q. M. annulla la sentenza impugnata senza rinvio limitatamente alle circostanze aggravanti di cui all'art. 12, comma 3 lett. d) D. Lgs. n. 286 del 1998 quanto all'utilizzo di documenti contraffatti e di cui all'art. 12, comma 3-bis, stesso decreto in relazione ai reati di cui ai capi B9), B11) e B12), che esclude. Annulla la sentenza impugnata per la rideterminazione della pena con rinvio per nuo