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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 29652/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, avverso la sentenza del 20 maggio 2025, con la quale la Corte d'appello di Bari ha confermato - quanto alla responsabilità penale - la sentenza del 18 ottobre 2024, con la quale il Tribunale di Bari lo ha dichiarato responsabile del reato, di cui all'art. 73, commi 1 e 5, del d.P.R. n. 309 del 1990; che, con un unico motivo di doglianza, si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione per avere il giudice d'appello omesso di motivare in ordine a sentenza resa alla conclusione del procedimento di cui all'art. 444 cod. proc. pen., laddove non vi sarebbe giudizio motivato circa la congruità della pena né potrebbe ritenersi correttamente motivata la riunione dei reati contestati sotto il vincolo della continuazione.

Considerato che il motivo non è specifico, perché prospetta deduzioni generiche e priva delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste, essendo riferito, oltre tutto, a una inesistente sentenza di applicazione della pena, in base all'art. 444, cod. proc. pen.

Tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, avverso la sentenza del 20 maggio 2025, con la quale la Corte d'appello di Bari ha confermato - quanto alla responsabilità penale - la sentenza del 18 ottobre 2024, con la quale il Tribunale di Bari lo ha dichiarato responsabile del reato, di cui all'art. 73, commi 1 e 5, del d.P.R. n. 309 del 1990; che, con un unico motivo di doglianza, si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione per avere il giudice d'appello omesso di motivare in ordine a sentenza resa alla conclusione del procedimento di cui all'art. 444 cod. proc. pen., laddove non vi sarebbe giudizio motivato circa la congruità della pena né potrebbe ritenersi correttamente motivata la riunione dei reati contestati sotto il vincolo della continuazione. Considerato che il motivo non è specifico, perché prospetta deduzioni generiche e priva delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste, essendo riferito, oltre tutto, a una inesistente sentenza di applicazione della pena, in base all'art. 444, cod. proc. pen. Tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 29652/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris