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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 30473/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Salerno, in riforma della sentenza del Tribunale di Salerno del 9 dicembre 2022, ha riconosciuto a [OSCURATO:PERSONA] il beneficio della non menzione della condanna nel casellario giudiziale, confermando nel resto la pena inflitta in relazione al reato di cui all'art. 186, lett. c), co. 7 C.d.S.

2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, lamentando violazione di legge in quanto la Corte territoriale aveva dichiarato inammissibile il motivo riguardante la mancata applicazione della disciplina di cui all'art. 131 bis cod. pen.

Deduceva, al riguardo, che la causa di non punibilità poteva essere rilvata ex officio ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. 3.

Il ricorso è manifestamente infondato.

Questa Corte di legittimità ha di recente affermato che è deducibile il difetto di motivazione della sentenza d'appello che non abbia rilevato "ex officio", alla stregua di quanto previsto dall'art. 129 cod. proc. pen, la sussistenza dei causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, a condizione che siano indicati i presupposti legittimanti la pretesa applicazione di tale causa proscioglitiva, da cui possa evincersi la decisiva rilevanza della dedotta lacuna motivazionale (Sez. 6 - , Sentenza n. 5922 del 19/01/2023 Ud. (dep. 13/02/2023) Rv. 284160 - 01).

In particolare, si è precisato che la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis, cod. pen. può essere rilevata di ufficio dal giudice d'appello, ma ciò non toglie che la relativa doglianza debba essere adeguatamente argomentata, con la specifica indicazione delle ragioni legittimanti la pretesa applicazione di tale causa di non punibilità e, di conseguenza, la rilevanza decisiva della lacuna motivazionale denunciata.

Nello specifico, invece, il ricorso non indica neppure l'esistenza dei relativi presupposti legali e degli elementi di fatto che il giudice di appello avrebbe dovuto prendere in considerazione ai fini di rilevare, ex officio, la causa di non punibilità ai sensi dell'art. 131 bis cod. proc. pen. 4.

Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 10

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Salerno, in riforma della sentenza del Tribunale di Salerno del 9 dicembre 2022, ha riconosciuto a [OSCURATO:PERSONA] il beneficio della non menzione della condanna nel casellario giudiziale, confermando nel resto la pena inflitta in relazione al reato di cui all'art. 186, lett. c), co. 7 C.d.S. 2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, lamentando violazione di legge in quanto la Corte territoriale aveva dichiarato inammissibile il motivo riguardante la mancata applicazione della disciplina di cui all'art. 131 bis cod. pen. Deduceva, al riguardo, che la causa di non punibilità poteva essere rilvata ex officio ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. 3. Il ricorso è manifestamente infondato. Questa Corte di legittimità ha di recente affermato che è deducibile il difetto di motivazione della sentenza d'appello che non abbia rilevato "ex officio", alla stregua di quanto previsto dall'art. 129 cod. proc. pen, la sussistenza dei causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, a condizione che siano indicati i presupposti legittimanti la pretesa applicazione di tale causa proscioglitiva, da cui possa evincersi la decisiva rilevanza della dedotta lacuna motivazionale (Sez. 6 - , Sentenza n. 5922 del 19/01/2023 Ud. (dep. 13/02/2023) Rv. 284160 - 01). In particolare, si è precisato che la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis, cod. pen. può essere rilevata di ufficio dal giudice d'appello, ma ciò non toglie che la relativa doglianza debba essere adeguatamente argomentata, con la specifica indicazione delle ragioni legittimanti la pretesa applicazione di tale causa di non punibilità e, di conseguenza, la rilevanza decisiva della lacuna motivazionale denunciata. Nello specifico, invece, il ricorso non indica neppure l'esistenza dei relativi presupposti legali e degli elementi di fatto che il giudice di appello avrebbe dovuto prendere in considerazione ai fini di rilevare, ex officio, la causa di non punibilità ai sensi dell'art. 131 bis cod. proc. pen. 4. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 10
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