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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 febbraio 2021

Cassazione n. 38398/2021

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di cassazione, Seconda Sezione. visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]-0

1. [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, ha presentato ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen. avverso la sentenza emessa dalla Corte di cassazione, Seconda Sezione, in data 24/11/2020, depositata l'8 febbraio 2021, con cui è stato dichiarato inammissibile il ricorso presentato in relazione a sentenza della Corte di appello di Bari in data 1/10/2019.

Segnala il ricorrente che nel giudizio di appello per i reati di ricettazione di cui al capo 1) e di truffa di cui al capo 2), in sede di discussione era intervenuta rinuncia ai motivi di appello diversi da quelli di cui ai punti 5), 6) e 7), riguardanti l'attenuante di cui all'art. 648, comma secondo, cod. pen., le attenuanti generiche e l'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4 cod. pen.

La Corte di appello, nel dichiarare estinto per prescrizione il reato di truffa, aveva ridotto la pena per il residuo reato di ricettazione, concedendo le attenuanti generiche, ma senza motivare in ordine alle ulteriori attenuanti invocate ai punti 5) e 7).

Con successivo ricorso, in particolare col secondo e col terzo motivo era stata dedotta proprio la mancanza di motivazione in ordine alle attenuanti di cui all'art. 648, comma secondo, cod. pen. e all'art. 62, comma primo, n. 4 cod. pen., e tali profili erano stati sottolineati anche in una successiva memoria e in una memoria di replica alle conclusioni del Procuratore generale, ma la Corte di cassazione aveva dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che la rinuncia dovesse intendersi riferita ai motivi diversi da quelli inerenti al trattamento sanzionatorio e dunque estesa anche a quelli concernenti le circostanze.

Di qui l'errore di fatto in cui era incorsa la Corte di cassazione, in relazione ai quali sono stati chiesti i conseguenti provvedimenti correttivi.

3. Il Procuratore generale ha inviato requisitoria scritta, concludendo per l'inammissibilità del ricorso.

4. Il difensore del ricorrente ha depositato memoria di replica.

5. Il procedimento è stato trattato con le modalità di cui all'art. 23, comma 8 e 9, d.l. 137 del 2020, convertito dalla legge 176 del 2020, senza intervento delle parti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. La sentenza pronunciata dalla Corte di cassazione, Seconda Sezione, in data 24/11/2020 e depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], muove dal presupposto fattuale che fosse intervenuta rinuncia a motivi di appello diversi da quelli inerenti al trattamento sanzionatorio, formula che è stata in motivazione interpretata restrittivamente, nel senso di riferirsi solo alla determinazione della pena entro la definita cornice edittale.Ma in realtà risulta dal verbale dell'udienza celebratasi dinanzi alla Corte di appello che avevano formato oggetto di rinuncia in quella sede i motivi diversi da quelli sub 5), 6) e 7), riguardanti l'attenuante di cui all'art. 648, comma secondo, cod. pen., le attenuanti generiche e l'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4 cod. pen.

Corrispondentemente, a fronte del giudizio formulato dalla Corte di appello, che aveva preso in considerazione solo il tema delle attenuanti generiche, con i motivi di ricorso erano stati riproposti gli ulteriori temi non oggetto di rinuncia, ciò cui avrebbe dovuto seguire la valutazione della Corte di cassazione, che era invece mancata in ragione dell'erronea supposizione di una rinuncia estesa a tutto ciò che non fosse strettamente riferibile al mero trattamento sanzionatorio.

Va aggiunto che nella sentenza della Corte di appello, dopo che nella prima parte era stato dato conto della rinuncia a motivi diversi da quelli sub 5), 6) e 7), nella successiva sintetica esposizione era stato fatto riferimento alla rinuncia a motivi diversi da quelli riguardanti il trattamento sanzionatorio.

L'analisi della Corte di cassazione si è dunque incentrato su tale passaggio e non sul dato fattuale desumibile dal tenore del verbale, rappresentativo dell'oggetto della rinuncia, con la conseguenza che risulta rilevabile il denunciato errore di fatto.

Deve del resto osservarsi come, proprio in ragione dello specifico tenore della sentenza della Corte di cassazione, non possa parlarsi di motivazione implicita, essendo invece ravvisabile un errore percettivo in ordine all'oggetto della rinuncia e dunque alla persistente deduzione dei temi residui (si richiamano al riguardo i principi espressi da Sez.

U. n. 16103 del 27/3/2002, Basile, Rv. 221283).

3. Su tali basi si impone l'accoglimento del ricorso con conseguente revoca della sentenza pronunciata dalla Corte di cassazione in data 24/11/2020, ciò cui deve seguire il giudizio rescissorio, fissato come in dispositivo.

Per intanto deve disporsi la sospensione dell'esecuzione della condanna, inserita nel provvedimento di cumulo delle pene, prodotto dal ricorrente.

P. Q. M. Revoca la sentenza impugnata e dispone fissarsi udienza pubblica per la discussione all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Dispone la sospensione dell'esecuzione della condanna.

Così deciso il 06/10/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] iarelli [OSCURATO:PERSONA] i- jiL

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di cassazione, Seconda Sezione. visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]-0 1. [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, ha presentato ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen. avverso la sentenza emessa dalla Corte di cassazione, Seconda Sezione, in data 24/11/2020, depositata l'8 febbraio 2021, con cui è stato dichiarato inammissibile il ricorso presentato in relazione a sentenza della Corte di appello di Bari in data 1/10/2019. Segnala il ricorrente che nel giudizio di appello per i reati di ricettazione di cui al capo 1) e di truffa di cui al capo 2), in sede di discussione era intervenuta rinuncia ai motivi di appello diversi da quelli di cui ai punti 5), 6) e 7), riguardanti l'attenuante di cui all'art. 648, comma secondo, cod. pen., le attenuanti generiche e l'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4 cod. pen. La Corte di appello, nel dichiarare estinto per prescrizione il reato di truffa, aveva ridotto la pena per il residuo reato di ricettazione, concedendo le attenuanti generiche, ma senza motivare in ordine alle ulteriori attenuanti invocate ai punti 5) e 7). Con successivo ricorso, in particolare col secondo e col terzo motivo era stata dedotta proprio la mancanza di motivazione in ordine alle attenuanti di cui all'art. 648, comma secondo, cod. pen. e all'art. 62, comma primo, n. 4 cod. pen., e tali profili erano stati sottolineati anche in una successiva memoria e in una memoria di replica alle conclusioni del Procuratore generale, ma la Corte di cassazione aveva dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che la rinuncia dovesse intendersi riferita ai motivi diversi da quelli inerenti al trattamento sanzionatorio e dunque estesa anche a quelli concernenti le circostanze. Di qui l'errore di fatto in cui era incorsa la Corte di cassazione, in relazione ai quali sono stati chiesti i conseguenti provvedimenti correttivi. 3. Il Procuratore generale ha inviato requisitoria scritta, concludendo per l'inammissibilità del ricorso. 4. Il difensore del ricorrente ha depositato memoria di replica. 5. Il procedimento è stato trattato con le modalità di cui all'art. 23, comma 8 e 9, d.l. 137 del 2020, convertito dalla legge 176 del 2020, senza intervento delle parti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. La sentenza pronunciata dalla Corte di cassazione, Seconda Sezione, in data 24/11/2020 e depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], muove dal presupposto fattuale che fosse intervenuta rinuncia a motivi di appello diversi da quelli inerenti al trattamento sanzionatorio, formula che è stata in motivazione interpretata restrittivamente, nel senso di riferirsi solo alla determinazione della pena entro la definita cornice edittale.Ma in realtà risulta dal verbale dell'udienza celebratasi dinanzi alla Corte di appello che avevano formato oggetto di rinuncia in quella sede i motivi diversi da quelli sub 5), 6) e 7), riguardanti l'attenuante di cui all'art. 648, comma secondo, cod. pen., le attenuanti generiche e l'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4 cod. pen. Corrispondentemente, a fronte del giudizio formulato dalla Corte di appello, che aveva preso in considerazione solo il tema delle attenuanti generiche, con i motivi di ricorso erano stati riproposti gli ulteriori temi non oggetto di rinuncia, ciò cui avrebbe dovuto seguire la valutazione della Corte di cassazione, che era invece mancata in ragione dell'erronea supposizione di una rinuncia estesa a tutto ciò che non fosse strettamente riferibile al mero trattamento sanzionatorio. Va aggiunto che nella sentenza della Corte di appello, dopo che nella prima parte era stato dato conto della rinuncia a motivi diversi da quelli sub 5), 6) e 7), nella successiva sintetica esposizione era stato fatto riferimento alla rinuncia a motivi diversi da quelli riguardanti il trattamento sanzionatorio. L'analisi della Corte di cassazione si è dunque incentrato su tale passaggio e non sul dato fattuale desumibile dal tenore del verbale, rappresentativo dell'oggetto della rinuncia, con la conseguenza che risulta rilevabile il denunciato errore di fatto. Deve del resto osservarsi come, proprio in ragione dello specifico tenore della sentenza della Corte di cassazione, non possa parlarsi di motivazione implicita, essendo invece ravvisabile un errore percettivo in ordine all'oggetto della rinuncia e dunque alla persistente deduzione dei temi residui (si richiamano al riguardo i principi espressi da Sez. U. n. 16103 del 27/3/2002, Basile, Rv. 221283). 3. Su tali basi si impone l'accoglimento del ricorso con conseguente revoca della sentenza pronunciata dalla Corte di cassazione in data 24/11/2020, ciò cui deve seguire il giudizio rescissorio, fissato come in dispositivo. Per intanto deve disporsi la sospensione dell'esecuzione della condanna, inserita nel provvedimento di cumulo delle pene, prodotto dal ricorrente. P. Q. M. Revoca la sentenza impugnata e dispone fissarsi udienza pubblica per la discussione all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Dispone la sospensione dell'esecuzione della condanna. Così deciso il 06/10/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] iarelli [OSCURATO:PERSONA] i- jiL
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