CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 dicembre 2021
Cassazione n. 00614/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2020 del [OSCURATO:PERSONA] di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, il Giudice di Pace di Genova ha irrogato a [OSCURATO:PERSONA] la pena di pena di Euro 100,00 di multa per il delitto di cui agli artt. 612 e 61 n. 10 cod. pen., commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA], del quale era stato riconosciuto responsabile. 2. Il ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato è affidato ad un solo motivo, che denuncia il vizio di omessa o carente motivazione in ordine alle ragioni per le quali la pena era stata irrogata nella misura indicata. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il motivo di ricorso è affetto da conclamata genericità, in quanto affidato a deduzioni che risultano, per un verso, meramente assertive, in quanto non sostenute dalla puntuale indicazione delle ragioni, in fatto ed in diritto, poste a fondamento delle richieste avanzate (così da essere formulate in violazione della norma di cui all'art. 581 lett. d), cod. proc. pen.); per altro verso, aspecifiche, in quanto prive della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Rv. 253849; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945). 3.2. La Corte territoriale ha, infatti, ben spiegato come fosse da ritenersi congrua la pena in concreto applicata, avuto riguardo alla gravità del fatto e alle innumerevoli pendenze che connotavano la biografia penale dell'imputato. Ne viene che la censurata statuizione si sottrae al rilievo mossole, posto che è jus receptum che, nell'ipotesi in cui la determinazione della pena non si discosti di molto dai minimi edittali, il giudice ottempera all'obbligo motivazionale di cui all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., adoperando espressioni come "pena congrua", "pena equa", "congruo aumento", ovvero richiamandosi alla gravità del reato o alla personalità del reo (Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007, Rv. 237402; Sez. 1, n. 1059 del 14/02/1997, Rv. 207050). 4. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrere al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 14 dicembre 2021 Il Consigliere estensore 1 D V: (-) -5 IN