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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 luglio 2022

Cassazione n. 37753/2022

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13 luglio 2021 della Corte d'appello di Firenze; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, che contesta la mancata applicazione delle attenuanti generiche e chiede la riduzione della pena, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché non sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria in quanto non si coniuga all'enunciazione di specifiche richieste con connessa indicazione delle ragioni di fatto e di diritto che le sorreggono; Considerato inoltre che tale motivo è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 1 luglio 2022 [OSCURATO:PERSONA]- -ste ore [OSCURATO:PERSONA] tis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13 luglio 2021 della Corte d'appello di Firenze; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, che contesta la mancata applicazione delle attenuanti generiche e chiede la riduzione della pena, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché non sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria in quanto non si coniuga all'enunciazione di specifiche richieste con connessa indicazione delle ragioni di fatto e di diritto che le sorreggono; Considerato inoltre che tale motivo è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1 luglio 2022 [OSCURATO:PERSONA]- -ste ore [OSCURATO:PERSONA] tis
Sentenza Cassazione n. 37753/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris