CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 32643/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna, che ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Bologna ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di furto in abitazione; Considerato che sia il primo motivo, con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge penale e vizio di motivazione, sia il secondo motivo, con il quale lamenta vizio di motivazione, sono inammissibili in quanto volti a ottenere una rivalutazione o alternativa lettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità qualora, come nel caso di specie, siano avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti delle emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammend