CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 32688/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 00ZFDHQ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 0.3541RC ) nato ii [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 04YGPUT) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 06058L0) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 04HZUH1) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 0176E3K) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di BERGAMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/s ite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] u'OPia711 1. oug m Hicham, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], De iu Ardian, [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei rispettivi difensori, hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a seguito di giudizio definito con il rito del patteggiamento„ ha applicato ai ricorrenti la pena concordata per i reati a ciascuno ascritti, riguardanti plurimi episodi di cessione di sostanze stupefacenti di varia natura. Nei ricorsi gli imputati deducono quanto segue. [OSCURATO:PERSONA]: erronea motivazione in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti, che avrebbero dovuto essere sussunti sotto la fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90; inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 86 d.P.R. 309/90 e 203 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA]:carenza della motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA]: carenza della motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA]: erronea motivazione in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti, che avrebbero dovuto essere sussunti sotto la fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 [OSCURATO:PERSONA]:inosservanza o erronea interpretazione della legge penale in relazione agli artt. 129 cod. proc. pen., 73, commi 1 e 5 d.P.R. 309/90. Il giudice avrebbe dovuto assolvere l'imputato, non essendo stato accertato il quantitativo di sostanza stupefacente oggetto di cessione; in subordine avrebbe dovuto qualificare il fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5 , d.P.R. 309/90, [OSCURATO:PERSONA]: erronea motivazione in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti, che avrebbero dovuto essere sussunti sotto la fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90; inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 86 d.P.R. 309/90 e 203 cod. pen. 2. il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. 3. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] devono essere rigettati; tutti gli altri ricorsi devono essere dichiarati inammissibili per le ragioni che seguono. Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento risulta proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. 4. Le prospettazioni difensive sulla diversa qualificazione del fatto (motivi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]„ [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) sono palesemente contraddette dal contenuto della pronuncia impugnata, in cui l'affermazione della correttezza della qualificazione giuridica dei fatti in contestazione è accompagnata da ampi riferimenti alle risultanze investigative, che rendono conto in maniera compiuta dell'adeguatezza della valutazione espressa dal Tribunale. Non deve trascurarsi di considerare, in relazione a tale profilo, come la giurisprudenza di legittimità abbia da lungo tempo affermato che la qualificazione giuridica ritenuta nella sentenza di patteggiamento, corrispondente a quella oggetto del libero accordo tra le parti, possa essere messa in discussione con il ricorso per cassazione solo quando risulti, con immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (così, ex multis, Sez. 6, n 15009 del 27/11/2012, dep. 02/04/2013, Bisignani, Rv. 254865). Tale interpretazione deve ritenersi tuttora valida: si è invero ribadito, anche a seguito della introduzione della I. 103/2017, che: "In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato" (così Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619). 5. Il motivo riguardante la lamentata carenza di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen., comune agli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], è inammissibile. La doglianza non rientra tra i casi per i quali è proponlile il ricorso per cassazione. Ad ogni modo, diversamente da quanto sostenuto nei ricorsi, la sentenza di applicazione della pena, che recepisce l'accordo fra le parti, risulta sufficientemente motivata sul punto, contenendo il richiamo all'art. 129 cod.proc.pen. per escludere la ricorrenza di taluna delle ipotesi ivi previste. Per completezza argomentativa si rammenta come la sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti, escludendo che ricorra una delle ipotesidproscioglimento previste dall'art. 129 cod. proc. pen., possa essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza di una causa di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 39159 del 10/09/2019, Hussain, Rv. 277102). Di conseguenza, il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui al citato art. 129 c.p.p. deve essere accompagnato da una specifica motivazione soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo, in caso contrario, ritenersi sufficiente una motivazione consistente nell'enunciazione - anche implicita - che sia stata compiuta la verifica richiesta dalle legge e che non ricorrano le condizioni per la pronuncia di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202270; da ultimo, Sez. 1, n. 4688 del 10/01/2007, Brendolin, Rv. 236622). 6. Infondate sono le ragioni di doglianza che riguardano l'inosservanza e l'erronea applicazione degli artt. 86 d.P.R. 309/90 e 203 cod. pen. (ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]). In via preliminare, va rilevato che, in tema di patteggiarnento, anche dopo l'introduzione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. ad opera dell'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, è ammissibile il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 606 cod. proc, pen., che investa profili attinenti alle misure di sicurezza, personali o patrimoniali, che non abbiano formato oggetto dell'accordo delle parti (Sez. U, n.21368 del 26/09/2019, dep.17/07/2020, Savin, Rv.279348). Tanto premesso, la sentenza impugnata ha offerto congrua motivazione in ordine alla sussistenza in concreto della pericolosità sociale degli imputati, entrambi gravati da precedenti di polizia e precedenti specifici, irregolari sul territorio nazionale, sprovvisti di documenti e privi di attività lavorativa. Ha quindi logicamente desunto dall'assenza di leciti mezzi di sussistenza e dalla condizione di irregolarità nel territorio dello Stato, valutata anche alla luce dei precedenti, il rischio concreto circa la ricaduta nella commissione di nuovi reati all'esito della pena espiata. Trattasi di adeguata motivazione, rispettosa dei principi stabiliti in questa sede (cfr. Sez. 4, n. 24427 del 20/04/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 27374; Sez. 1, n. 8767 del 2022 n.m.).7. Al rigetto dei ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e 1-adaoui Aziz segue la condanna dei predetti al pagamento delle spese processuali. Alla inammissibilità dei ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Rigetta i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e hiladaoui Aziz e condanna i predetti ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibili i ricorsi dì [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e condanna i predetti ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in