CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 29581/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (CS) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso l'ordinanza n. 253/2021 in data 28/09/2021 del Tribunale di Catanzaro, seconda sezione penale, in funzione di giudice dell'appello cautelare; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 4170 E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 28/09/2021, il Tribunale di Catanzaro respingeva la richiesta di appello presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di legale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] s.r.r.s. avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di t Catanzaro con cui era stata rigettata l'istanza di dissequestro di una targa prova collocata su di un veicolo oggetto di sequestro preventivo. 2. Avverso la predetta ordinanza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] nella qualità sopra indicata, è stato proposto ricorso per cassazione per lamentare, quale formale motivo unico, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 321, commi 1 e 3-ter cod. proc. pen. 3. Il ricorso è fondato e, come tale, meritevole di accoglimento. 4. Come correttamente evidenziato dal ricorrente, non vi è agli atti alcun decreto di sequestro della targa prova n. AOOOKSZ e, all'interessato, non risulta essere stato notificato alcun atto afferente al predetto provvedimento cautelare. [OSCURATO:PERSONA], nell'atto di gravame oggetto del provvedimento reiettivo oggi impugnato, aveva evidenziato di essere venuto a conoscenza solo in data 28/05/2021 di un decreto di sequestro preventivo datato 07/04/2021 dell'autovettura Audi SQ7, con targa tedesca HB-H123, di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] e non del sequestro della suindicata targa di prova AOOOKSZ, in relazione al quale il Tribunale aveva reso motivazione del tutto apodittica in ordine ai presupposti applicativi della misura (fumus Poni iuris e periculum in mora) e alle ragioni del mancato dissequestro. Pur volendo interpretare il parere contrario emesso dal pubblico ministero sull'istanza di dissequestro della targa prova del 31/05/2021 quale richiesta di sequestro preventivo e l'ordinanza di rigetto del giudice per le indagini preliminari del 08/06/2021 quale decreto impositivo di sequestro preventivo, detto ultimo provvedimento sarebbe stato comunque emesso oltre i termini di cui all'art. 321, comma 3-ter cod. proc. pen., avendo la polizia giudiziaria materialmente asportato la targa prova solo in data 16/02/2021: da qui l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, con ordine di restituzione alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s. di [OSCURATO:PERSONA] della targa prova n. AOOOKSZ. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la restituzione al [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s. di [OSCURATO:PERSONA] della targa prova n. AOOOKSZ. Sentenza a motivazione semplificata. Così d