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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 febbraio 2023

Cassazione n. 41964/2023

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la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: CORTE APPELLO DI BOLOGNAcon l'ordinanza del 23/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni dell'Avvocato generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi la competenza in capo alla Corte di Appello di Bologna; udito il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato alla memoria depositata; [OSCURATO:PERSONA]

1. La cittadina turca [OSCURATO:PERSONA] è stata condannata - dalla Autorità giudiziaria olandese - alla sanzione pecuniaria di euro 74,00, per violazione della legge olandese sulla circolazione stradale" (decisione del 23/02/2022, divenuta irrevocabile il 06/04/2022).

1.1. Chiamata a decidere in ordine alla richiesta di riconoscimento di sentenza penale straniera, la Corte di appello di Bologna ha declinato la propria competenza ed ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Palermo, per essere la condannata residente nel Comune di Aragona, in provincia di Agrigento.

1.2. La Corte di appello di Palermo, con il provvedimento indicato in epigrafe, ha evidenziato che: - la residenza della Pekel in Aragona emergeva solo dal verbale di vane ricerche; - dalle ulteriori ricerche anagrafiche effettuate, invece, può evincersi come la condannata risieda in Rimini, alla via [OSCURATO:PERSONA], sin dal 02/01/2020; - non sussiste, quindi, alcun elemento atto a radicare la competenza presso l'autorità giudiziaria palermitana.

La Corte di appello di Palermo, inoltre, ha ricordato che l'art. 8 d.lgs 15 febbraio 2016, n. 37 (Attuazione della decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie), testualmente stabilisce che: «1.

La competenza a decidere sul riconoscimento spetta alla Corte di appello nel cui distretto la persona condannata dispone di beni o di un reddito, ovvero risiede e dimora abitualmente, ovvero, se persona giuridica, ha la propria sede legale nel momento in cui il provvedimento è trasmesso dall'estero.

2. Quando la Corte di appello rileva la propria incompetenza, la dichiara con ordinanza e ordina la trasmissione degli atti alla Corte di appello competente, dando tempestiva comunicazione, anche tramite il Ministero della giustizia, all'autorità competente dello Stato di decisione».

Tanto premesso, la Corte di appello di Palermo ha sollevato conflitto negativo di competenza, per essere competente la Corte di appello di Bologna.

2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ha presentato memoria difensiva, a mezzo della quale ha rappresentato di aver spontaneamente provveduto - in data 16 maggio 2023 - al pagamento della sanzione, allegando la relativa ricevuta.

In ragione di ciò, ha chiesto dichiararsi non luogo a provvedere sul dedotto conflitto, per cessata materia del contendere.3.

Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi la competenza della Corte d'appello di Bologna.

4. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha inoltrato memoria difensiva.

A mezzo di tale atto - una volta ripercorsi i passaggi fondamentali, quanto alle deduzioni esposte tramite l'atto di impugnazione - la difesa ha ribadito, in primo luogo, la sussistenza del dedotto conflitto negativo di competenza (per esservi due giudici ordinari che hanno stabilito la propria incompetenza, stante il difetto del presupposto giuridico territoriale legato alla dimora); tanto precisato, ha concluso per l'incompetenza di entrambe le Corti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Deve precisarsi, in via preliminare, come il conflitto negativo di competenza ora al vaglio di questo Collegio risulti ammissibile in rito; tale ammissibilità rappresenta la diretta conseguenza del generale principio secondo il quale - avverso i provvedimenti declinatori della competenza territoriale - non è proponibile impugnazione, potendosi esclusivamente sollevare conflitto (Sez. 6, n. 6853 del 26/01/2004, Cantone, Rv. 228496; Sez. 1, n. 20356 del 23/04/2014, Ramunni, Rv. 263403).

Tale conflitto, poi, deve essere risolto dichiarando la competenza della Corte di appello di Bologna.

2. Occorre altresì precisare come sia preclusa, in questa sede, ogni statuizione attinente alla eventuale cessazione della materia del contendere.

Le modalità di cessazione e di risoluzione del conflitto, infatti, sono rispettivamente disciplinate dagli artt. 29 e 32 cod. proc. peri.; il dedotto pagamento della sanzione irrogata dall'Autorità olandese, però, non è riconducibile sotto l'egida normativa di alcuna di tali previsioni.

Trattasi di questione, dunque, che sarà oggetto di valutazione in un momento successivo, in sede di merito.

3. Sono corrette le deduzioni formulate dalla Corte di appello di Palermo.

Il sopra citato art. 8 del d.lgs n. 37 del 2016, infatti, radica la competenza a decidere, in ordine al riconoscimento di sentenza straniera, alla ricorrenza di una serie di presupposti tra loro alternativi; tra questi figurano i criteri di collegamento geografico costituiti dalla residenza, o dalla dimora, della persona.

Come sostenuto dal Giudice che ha sollevato il conflitto e verificabile per tabulas, la Pekel risulta residente in Rimini (Comune ricompreso nel distretto bolognese), da epocach lunga antecedente, rispetto all'emissione della pronuncia di condanna in oggetto.4.

Alla luce delle considerazioni che precedono, deve essere dichiarata la competenza della Corte di appello di Bologna, alla quale vanno trasmessi gli atti.

P.Q.M.

Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza della Corte di appello di Bologna, cui dispone trasmettersi gl

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: CORTE APPELLO DI BOLOGNAcon l'ordinanza del 23/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni dell'Avvocato generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi la competenza in capo alla Corte di Appello di Bologna; udito il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato alla memoria depositata; [OSCURATO:PERSONA] 1. La cittadina turca [OSCURATO:PERSONA] è stata condannata - dalla Autorità giudiziaria olandese - alla sanzione pecuniaria di euro 74,00, per violazione della legge olandese sulla circolazione stradale" (decisione del 23/02/2022, divenuta irrevocabile il 06/04/2022). 1.1. Chiamata a decidere in ordine alla richiesta di riconoscimento di sentenza penale straniera, la Corte di appello di Bologna ha declinato la propria competenza ed ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Palermo, per essere la condannata residente nel Comune di Aragona, in provincia di Agrigento. 1.2. La Corte di appello di Palermo, con il provvedimento indicato in epigrafe, ha evidenziato che: - la residenza della Pekel in Aragona emergeva solo dal verbale di vane ricerche; - dalle ulteriori ricerche anagrafiche effettuate, invece, può evincersi come la condannata risieda in Rimini, alla via [OSCURATO:PERSONA], sin dal 02/01/2020; - non sussiste, quindi, alcun elemento atto a radicare la competenza presso l'autorità giudiziaria palermitana. La Corte di appello di Palermo, inoltre, ha ricordato che l'art. 8 d.lgs 15 febbraio 2016, n. 37 (Attuazione della decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie), testualmente stabilisce che: «1. La competenza a decidere sul riconoscimento spetta alla Corte di appello nel cui distretto la persona condannata dispone di beni o di un reddito, ovvero risiede e dimora abitualmente, ovvero, se persona giuridica, ha la propria sede legale nel momento in cui il provvedimento è trasmesso dall'estero. 2. Quando la Corte di appello rileva la propria incompetenza, la dichiara con ordinanza e ordina la trasmissione degli atti alla Corte di appello competente, dando tempestiva comunicazione, anche tramite il Ministero della giustizia, all'autorità competente dello Stato di decisione». Tanto premesso, la Corte di appello di Palermo ha sollevato conflitto negativo di competenza, per essere competente la Corte di appello di Bologna. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ha presentato memoria difensiva, a mezzo della quale ha rappresentato di aver spontaneamente provveduto - in data 16 maggio 2023 - al pagamento della sanzione, allegando la relativa ricevuta. In ragione di ciò, ha chiesto dichiararsi non luogo a provvedere sul dedotto conflitto, per cessata materia del contendere.3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi la competenza della Corte d'appello di Bologna. 4. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha inoltrato memoria difensiva. A mezzo di tale atto - una volta ripercorsi i passaggi fondamentali, quanto alle deduzioni esposte tramite l'atto di impugnazione - la difesa ha ribadito, in primo luogo, la sussistenza del dedotto conflitto negativo di competenza (per esservi due giudici ordinari che hanno stabilito la propria incompetenza, stante il difetto del presupposto giuridico territoriale legato alla dimora); tanto precisato, ha concluso per l'incompetenza di entrambe le Corti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Deve precisarsi, in via preliminare, come il conflitto negativo di competenza ora al vaglio di questo Collegio risulti ammissibile in rito; tale ammissibilità rappresenta la diretta conseguenza del generale principio secondo il quale - avverso i provvedimenti declinatori della competenza territoriale - non è proponibile impugnazione, potendosi esclusivamente sollevare conflitto (Sez. 6, n. 6853 del 26/01/2004, Cantone, Rv. 228496; Sez. 1, n. 20356 del 23/04/2014, Ramunni, Rv. 263403). Tale conflitto, poi, deve essere risolto dichiarando la competenza della Corte di appello di Bologna. 2. Occorre altresì precisare come sia preclusa, in questa sede, ogni statuizione attinente alla eventuale cessazione della materia del contendere. Le modalità di cessazione e di risoluzione del conflitto, infatti, sono rispettivamente disciplinate dagli artt. 29 e 32 cod. proc. peri.; il dedotto pagamento della sanzione irrogata dall'Autorità olandese, però, non è riconducibile sotto l'egida normativa di alcuna di tali previsioni. Trattasi di questione, dunque, che sarà oggetto di valutazione in un momento successivo, in sede di merito. 3. Sono corrette le deduzioni formulate dalla Corte di appello di Palermo. Il sopra citato art. 8 del d.lgs n. 37 del 2016, infatti, radica la competenza a decidere, in ordine al riconoscimento di sentenza straniera, alla ricorrenza di una serie di presupposti tra loro alternativi; tra questi figurano i criteri di collegamento geografico costituiti dalla residenza, o dalla dimora, della persona. Come sostenuto dal Giudice che ha sollevato il conflitto e verificabile per tabulas, la Pekel risulta residente in Rimini (Comune ricompreso nel distretto bolognese), da epocach lunga antecedente, rispetto all'emissione della pronuncia di condanna in oggetto.4. Alla luce delle considerazioni che precedono, deve essere dichiarata la competenza della Corte di appello di Bologna, alla quale vanno trasmessi gli atti. P.Q.M. Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza della Corte di appello di Bologna, cui dispone trasmettersi gl
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