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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/1992

ECLI:EU:C:1992:496
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

EUR-Lex - 61992O0032 - IT Avis juridique important | 61992O0032 ORDINANZA DELLA CORTE (SESTA SEZIONE) DEL 3 DICEMBRE 1992. - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. - [OSCURATO:PERSONA]. - CAUSA C-32/92 P. raccolta della giurisprudenza 1992 pagina I-06379 [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] chiave ++++ Dipendenti ° Ricorso ° Atto arrecante pregiudizio ° Nozione ° Referendum organizzato dall' amministrazione nell' ambito del personale ° Provvedimento di ordine interno ° Esclusione (Statuto del personale, artt. 90 e 91) [OSCURATO:PERSONA] sensi degli artt. 90 e 91 dello Statuto, solo atti che incidono direttamente e individualmente sulla sfera giuridica degli interessati possono essere considerati come atti arrecanti pregiudizio.

La decisione di un' istituzione di organizzare un referendum nell' ambito del personale costituisce un mero provvedimento di ordine interno che non fa sorgere, nei confronti di alcuno, un obbligo di partecipare all' iniziativa.

Tale decisione, che non può pertanto modificare in maniera sensibile la sfera giuridica di un dipendente, non può essere qualificata come un atto arrecante pregiudizio, di modo che il ricorso diretto contro la decisione stessa è irricevibile. [OSCURATO:PERSONA] procedimento C-32/92 P, [OSCURATO:PERSONA], dipendente della [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, residente in Bruxelles, con l' avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. [OSCURATO:PERSONA], 14 A, rue des Bains, ricorrente, avente ad oggetto il ricorso diretto all' annullamento dell' ordinanza emessa dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quarta Sezione) il 4 dicembre 1991, nella causa T-78/91, [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, procedimento in cui l' altra parte è: [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dal signor [OSCURATO:PERSONA], consigliere giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor [OSCURATO:PERSONA], rappresentante del servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], LA CORTE (Sesta Sezione), composta dai signori C.N.

Kakouris, presidente di sezione, G.F.

Mancini, F.A.

Schockweiler, M. Diez de Velasco e P.J.G.

Kapteyn, giudici, avvocato generale: C. Gulmann cancelliere: J.-G.

Giraud sentito l' avvocato generale, ha emesso la seguente Ordinanza Motivazione della sentenza 1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 7 febbraio 1992, il signor [OSCURATO:PERSONA], in forza dell' art. 49 dello Statuto (CEE) e delle corrispondenti norme dello Statuto (CECA e CEEA) della Corte di giustizia, ha promosso un ricorso contro l' ordinanza 4 dicembre 1991, causa T-78/91, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag.

II-1387), con la quale il Tribunale di primo grado aveva respinto il ricorso del signor [OSCURATO:PERSONA] diretto, in primo luogo, all' annullamento del referendum organizzato dalla [OSCURATO:PERSONA] il 18 ottobre 1991, con il quale il personale è stato invitato a pronunciarsi sul compromesso raggiunto dal comitato dei rappresentanti permanenti del Consiglio e dai rappresentanti del personale a proposito del metodo di adeguamento delle retribuzioni dei dipendenti, in secondo luogo, al riconoscimento del diritto della TAO/AFI e di altre organizzazioni sindacali e professionali di continuare la trattativa nell' ambito della decisione del Consiglio che istituisce una procedura di concertazione, adottata nel corso della sua 713ª seduta in data 22 e 23 giugno 1981, nonché, in terzo luogo, alla condanna della [OSCURATO:PERSONA] a versare alla TAO/AFI un risarcimento, a carattere sanzionatorio, dei danni, quantificati in BFR 1 000

000. 2 In ordine ai fatti che sono all' origine della controversia tra il signor [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale constata che: "Dal mese di maggio 1991, le organizzazioni sindacali e di categoria che avevano iscritti in seno al personale della [OSCURATO:PERSONA] conducevano negoziati sull' adattamento delle retribuzioni dei dipendenti delle Comunità nel contesto della decisione 22 e 23 giugno 1981 che ha istituito una procedura di concertazione tra il Consiglio, da un lato, e il personale, rappresentato dalle organizzazioni sindacali e di categoria, dall' altro, in caso di disaccordo su proposte relative alla modifica dello Statuto o all' applicazione delle relative disposizioni.

Detti negoziati non erano ancora approdati alle fasi, previste dai punti II e III della decisione 22 e 23 giugno 1981, delle discussioni con i membri del Consiglio e della procedura di conciliazione quando, con comunicazione 15 ottobre 1991, il segretario generale della [OSCURATO:PERSONA], signor Williamson, e il direttore generale del Personale e dell' Amministrazione, signor [OSCURATO:PERSONA], annunciavano che il 18 ottobre 1991 sarebbe stato organizzato un referendum a scrutinio segreto con il quale i dipendenti statutari sarebbero stati chiamati a pronunciarsi sul compromesso proposto dal presidente del Coreper a proposito del metodo di adattamento delle retribuzioni.

Con altra nota 15 ottobre 1991, firmata dal signor Cardoso e Cunha, membro della [OSCURATO:PERSONA], questa informava il proprio personale che a suo parere i negoziati dovevano concludersi e chiedeva di approvare il compromesso proposto.

Il 17 ottobre 1991, il signor [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di presidente della sezione di Bruxelles della TAO/AFI proponeva un reclamo ai sensi dell' art. 90, n. 2, dello Statuto, con il quale chiedeva il ritiro delle due menzionate comunicazioni del 15 ottobre 1991.

Il preannunciato referendum si teneva il 18 ottobre 1991.

I ricorrenti sostengono che esso è stato viziato da irregolarità che ne hanno preceduto e accompagnato lo svolgimento e che la sua organizzazione era in contrasto con l' art. 24 bis dello Statuto, che garantisce il diritto di associazione". 3 Per dichiarare irricevibile il ricorso del signor [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale rileva innanzi tutto che: "Occorre in primo luogo ricordare, con riferimento al ricorso in quanto presentato dal signor [OSCURATO:PERSONA], che, secondo la costante giurisprudenza della Corte, un dipendente può in linea generale, ai sensi dell' art. 179 del Trattato CEE, ricorrere contro l' istituzione di appartenenza, solo se ha in precedenza proposto un reclamo precontenzioso che sia stato oggetto di una decisione espressa o tacita di rigetto.

Un ricorso proposto prima che sia terminato tale procedimento precontenzioso è irricevibile, perché prematuro, a norma dell' art. 91, n. 2, dello Statuto (v., ad esempio, ordinanza della Corte 23 settembre 1986, causa 130/86, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag. 2619, in particolare pag. 2621; sentenza della Corte 7 ottobre 1987, causa 401/85, Schina/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 3911, in particolare pag. 3929; sentenza del Tribunale 20 giugno 1990, cause riunite T-47/89 e T-82/89, Marcato/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II-231, in particolare pag.

II-241)". 4 Il Tribunale prosegue dichiarando che: "Nella specie, il signor [OSCURATO:PERSONA], in data 17 ottobre 1991, ha presentato un reclamo nella sua qualità di presidente della sezione di Bruxelles della TAO/AFI.

Egli ha successivamente proposto il presente ricorso senza attendere che il reclamo fosse espressamente respinto dalla [OSCURATO:PERSONA] e prima dello scadere del termine di quattro mesi previsto dall' art. 90, n. 2, dello Statuto, che vale come decisione tacita di rigetto.

Considerato quanto sopra e senza che occorra esaminare se siano soddisfatte le altre condizioni di ricevibilità poste dall' art. 91, n. 2, dello Statuto, si deve constatare che il ricorso è manifestamente irricevibile, nella misura in cui è stato proposto dal signor [OSCURATO:PERSONA].

In forza dell' art. 111 del regolamento di procedura del Tribunale, quando il ricorso è manifestamente irricevibile, il Tribunale può, senza proseguire il procedimento, statuire con ordinanza motivata.

Poiché il ricorso, nella misura in cui è stato proposto dal signor [OSCURATO:PERSONA], è manifestamente irricevibile, lo si deve respingere in applicazione di questo articolo, senza che sia necessario dare previa notifica dell' atto introduttivo alla [OSCURATO:PERSONA]". 5 Ai sensi dell' art. 119 del suo regolamento di procedura, la Corte può respingere, in qualsiasi momento, l' impugnazione quando essa è manifestamente irricevibile o manifestamente infondata, senza passare alla fase orale. 6 A sostegno della propria impugnazione, il ricorrente deduce un solo mezzo.

A suo parere, il fatto che il referendum sia stato organizzato, il 18 ottobre 1991, costituirebbe un rigetto del reclamo da lui presentato il 17 ottobre precedente.

Ingiustamente quindi il Tribunale avrebbe considerato prematuro e irricevibile il ricorso da lui proposto il 30 ottobre 1991. 7 [OSCURATO:PERSONA] conclude per l' irricevibilità del ricorso in via principale in quanto l' atto contestato dal ricorrente non può essere qualificato come atto arrecante pregiudizio. 8 Poiché la questione relativa all' esistenza di un atto arrecante pregiudizio è preliminare rispetto a quella di stabilire se il procedimento precontenzioso si sia svolto nel rispetto delle condizioni previste dall' art. 90 dello Statuto del personale, occorre affrontare in primo luogo, diversamente da quanto ha fatto il Tribunale nella sua sentenza, tale questione. 9 Secondo una giurisprudenza costante, solo gli atti che incidono direttamente e individualmente sulla sfera giuridica degli interessati possono essere considerati come atti arrecanti pregiudizio (v. ordinanza 16 giugno 1988, causa 372/87, Progoulis/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 3091, e sentenza 21 gennaio 1987, causa 204/85, Stroghili/Corte dei conti, [OSCURATO:PERSONA]. pag. 389). 10 Nella fattispecie, l' impugnazione del ricorrente riguardava, in sostanza, la decisione della [OSCURATO:PERSONA] di organizzare un referendum tra i suoi dipendenti.

Con ordinanza pure in data odierna, nella causa C-322/91, la Corte ha dichiarato irricevibile il ricorso proposto dalla TAO/AFI contro la stessa decisione, in quanto il referendum organizzato dalla [OSCURATO:PERSONA] costituiva un mero provvedimento di ordine interno che non faceva sorgere, nei confronti di alcuno, un obbligo di partecipare all' iniziativa.

Tale provvedimento non poteva pertanto avere conseguenze dirette e immediate sulla sfera giuridica della ricorrente (punto 9 della motivazione).

Allo stesso modo, la suddetta decisione non modifica in maniera sensibile la sfera giuridica della TAO/AFI e non può pertanto essere qualificata come atto arrecante pregiudizio. 11 In mancanza di un atto del genere, il ricorso proposto dinanzi al Tribunale era irricevibile.

Ne consegue che il dispositivo della sentenza impugnata, anche se per motivi di diritto diversi da quelli ivi esposti, è quindi fondato (v. sentenza 9 giugno 1992, causa C-30/91 P, Lestelle/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I-3755). 12 Alla luce di quanto sopra, e senza che occorra esaminare il motivo dedotto dal ricorrente a sostegno del suo ricorso, si deve constatare che quest' ultimo è manifestamente infondato e deve pertanto essere respinto in applicazione dell' art. 119 del regolamento di procedura.

Decisione relativa alle spese Sulle spese 13 A norma dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese.

Ai sensi dell' art. 70 dello stesso regolamento, nelle cause promosse dai dipendenti le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico di queste.

Tuttavia, ai sensi dell' art. 122 di tale regolamento, l' art. 70 non si applica ai ricorsi contro decisioni del Tribunale di primo grado proposti da dipendenti di istituzioni comunitarie.

Poiché il signor [OSCURATO:PERSONA] è rimasto soccombente, le spese del presente procedimento vanno poste a suo carico. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, LA CORTE (Sesta Sezione) così provvede: 1) Il ricorso è respinto. 2) Il ricorrente è condannato alle spese.

Lussemburgo, 3 dicembre 1992.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61992O0032 - IT Avis juridique important | 61992O0032 ORDINANZA DELLA CORTE (SESTA SEZIONE) DEL 3 DICEMBRE 1992. - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. - [OSCURATO:PERSONA]. - CAUSA C-32/92 P. raccolta della giurisprudenza 1992 pagina I-06379 [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] chiave ++++ Dipendenti ° Ricorso ° Atto arrecante pregiudizio ° Nozione ° Referendum organizzato dall' amministrazione nell' ambito del personale ° Provvedimento di ordine interno ° Esclusione (Statuto del personale, artt. 90 e 91) [OSCURATO:PERSONA] sensi degli artt. 90 e 91 dello Statuto, solo atti che incidono direttamente e individualmente sulla sfera giuridica degli interessati possono essere considerati come atti arrecanti pregiudizio. La decisione di un' istituzione di organizzare un referendum nell' ambito del personale costituisce un mero provvedimento di ordine interno che non fa sorgere, nei confronti di alcuno, un obbligo di partecipare all' iniziativa. Tale decisione, che non può pertanto modificare in maniera sensibile la sfera giuridica di un dipendente, non può essere qualificata come un atto arrecante pregiudizio, di modo che il ricorso diretto contro la decisione stessa è irricevibile. [OSCURATO:PERSONA] procedimento C-32/92 P, [OSCURATO:PERSONA], dipendente della [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, residente in Bruxelles, con l' avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. [OSCURATO:PERSONA], 14 A, rue des Bains, ricorrente, avente ad oggetto il ricorso diretto all' annullamento dell' ordinanza emessa dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quarta Sezione) il 4 dicembre 1991, nella causa T-78/91, [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, procedimento in cui l' altra parte è: [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dal signor [OSCURATO:PERSONA], consigliere giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor [OSCURATO:PERSONA], rappresentante del servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], LA CORTE (Sesta Sezione), composta dai signori C.N. Kakouris, presidente di sezione, G.F. Mancini, F.A. Schockweiler, M. Diez de Velasco e P.J.G. Kapteyn, giudici, avvocato generale: C. Gulmann cancelliere: J.-G. Giraud sentito l' avvocato generale, ha emesso la seguente Ordinanza Motivazione della sentenza 1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 7 febbraio 1992, il signor [OSCURATO:PERSONA], in forza dell' art. 49 dello Statuto (CEE) e delle corrispondenti norme dello Statuto (CECA e CEEA) della Corte di giustizia, ha promosso un ricorso contro l' ordinanza 4 dicembre 1991, causa T-78/91, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II-1387), con la quale il Tribunale di primo grado aveva respinto il ricorso del signor [OSCURATO:PERSONA] diretto, in primo luogo, all' annullamento del referendum organizzato dalla [OSCURATO:PERSONA] il 18 ottobre 1991, con il quale il personale è stato invitato a pronunciarsi sul compromesso raggiunto dal comitato dei rappresentanti permanenti del Consiglio e dai rappresentanti del personale a proposito del metodo di adeguamento delle retribuzioni dei dipendenti, in secondo luogo, al riconoscimento del diritto della TAO/AFI e di altre organizzazioni sindacali e professionali di continuare la trattativa nell' ambito della decisione del Consiglio che istituisce una procedura di concertazione, adottata nel corso della sua 713ª seduta in data 22 e 23 giugno 1981, nonché, in terzo luogo, alla condanna della [OSCURATO:PERSONA] a versare alla TAO/AFI un risarcimento, a carattere sanzionatorio, dei danni, quantificati in BFR 1 000 000. 2 In ordine ai fatti che sono all' origine della controversia tra il signor [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale constata che: "Dal mese di maggio 1991, le organizzazioni sindacali e di categoria che avevano iscritti in seno al personale della [OSCURATO:PERSONA] conducevano negoziati sull' adattamento delle retribuzioni dei dipendenti delle Comunità nel contesto della decisione 22 e 23 giugno 1981 che ha istituito una procedura di concertazione tra il Consiglio, da un lato, e il personale, rappresentato dalle organizzazioni sindacali e di categoria, dall' altro, in caso di disaccordo su proposte relative alla modifica dello Statuto o all' applicazione delle relative disposizioni. Detti negoziati non erano ancora approdati alle fasi, previste dai punti II e III della decisione 22 e 23 giugno 1981, delle discussioni con i membri del Consiglio e della procedura di conciliazione quando, con comunicazione 15 ottobre 1991, il segretario generale della [OSCURATO:PERSONA], signor Williamson, e il direttore generale del Personale e dell' Amministrazione, signor [OSCURATO:PERSONA], annunciavano che il 18 ottobre 1991 sarebbe stato organizzato un referendum a scrutinio segreto con il quale i dipendenti statutari sarebbero stati chiamati a pronunciarsi sul compromesso proposto dal presidente del Coreper a proposito del metodo di adattamento delle retribuzioni. Con altra nota 15 ottobre 1991, firmata dal signor Cardoso e Cunha, membro della [OSCURATO:PERSONA], questa informava il proprio personale che a suo parere i negoziati dovevano concludersi e chiedeva di approvare il compromesso proposto. Il 17 ottobre 1991, il signor [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di presidente della sezione di Bruxelles della TAO/AFI proponeva un reclamo ai sensi dell' art. 90, n. 2, dello Statuto, con il quale chiedeva il ritiro delle due menzionate comunicazioni del 15 ottobre 1991. Il preannunciato referendum si teneva il 18 ottobre 1991. I ricorrenti sostengono che esso è stato viziato da irregolarità che ne hanno preceduto e accompagnato lo svolgimento e che la sua organizzazione era in contrasto con l' art. 24 bis dello Statuto, che garantisce il diritto di associazione". 3 Per dichiarare irricevibile il ricorso del signor [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale rileva innanzi tutto che: "Occorre in primo luogo ricordare, con riferimento al ricorso in quanto presentato dal signor [OSCURATO:PERSONA], che, secondo la costante giurisprudenza della Corte, un dipendente può in linea generale, ai sensi dell' art. 179 del Trattato CEE, ricorrere contro l' istituzione di appartenenza, solo se ha in precedenza proposto un reclamo precontenzioso che sia stato oggetto di una decisione espressa o tacita di rigetto. Un ricorso proposto prima che sia terminato tale procedimento precontenzioso è irricevibile, perché prematuro, a norma dell' art. 91, n. 2, dello Statuto (v., ad esempio, ordinanza della Corte 23 settembre 1986, causa 130/86, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag. 2619, in particolare pag. 2621; sentenza della Corte 7 ottobre 1987, causa 401/85, Schina/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 3911, in particolare pag. 3929; sentenza del Tribunale 20 giugno 1990, cause riunite T-47/89 e T-82/89, Marcato/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-231, in particolare pag. II-241)". 4 Il Tribunale prosegue dichiarando che: "Nella specie, il signor [OSCURATO:PERSONA], in data 17 ottobre 1991, ha presentato un reclamo nella sua qualità di presidente della sezione di Bruxelles della TAO/AFI. Egli ha successivamente proposto il presente ricorso senza attendere che il reclamo fosse espressamente respinto dalla [OSCURATO:PERSONA] e prima dello scadere del termine di quattro mesi previsto dall' art. 90, n. 2, dello Statuto, che vale come decisione tacita di rigetto. Considerato quanto sopra e senza che occorra esaminare se siano soddisfatte le altre condizioni di ricevibilità poste dall' art. 91, n. 2, dello Statuto, si deve constatare che il ricorso è manifestamente irricevibile, nella misura in cui è stato proposto dal signor [OSCURATO:PERSONA]. In forza dell' art. 111 del regolamento di procedura del Tribunale, quando il ricorso è manifestamente irricevibile, il Tribunale può, senza proseguire il procedimento, statuire con ordinanza motivata. Poiché il ricorso, nella misura in cui è stato proposto dal signor [OSCURATO:PERSONA], è manifestamente irricevibile, lo si deve respingere in applicazione di questo articolo, senza che sia necessario dare previa notifica dell' atto introduttivo alla [OSCURATO:PERSONA]". 5 Ai sensi dell' art. 119 del suo regolamento di procedura, la Corte può respingere, in qualsiasi momento, l' impugnazione quando essa è manifestamente irricevibile o manifestamente infondata, senza passare alla fase orale. 6 A sostegno della propria impugnazione, il ricorrente deduce un solo mezzo. A suo parere, il fatto che il referendum sia stato organizzato, il 18 ottobre 1991, costituirebbe un rigetto del reclamo da lui presentato il 17 ottobre precedente. Ingiustamente quindi il Tribunale avrebbe considerato prematuro e irricevibile il ricorso da lui proposto il 30 ottobre 1991. 7 [OSCURATO:PERSONA] conclude per l' irricevibilità del ricorso in via principale in quanto l' atto contestato dal ricorrente non può essere qualificato come atto arrecante pregiudizio. 8 Poiché la questione relativa all' esistenza di un atto arrecante pregiudizio è preliminare rispetto a quella di stabilire se il procedimento precontenzioso si sia svolto nel rispetto delle condizioni previste dall' art. 90 dello Statuto del personale, occorre affrontare in primo luogo, diversamente da quanto ha fatto il Tribunale nella sua sentenza, tale questione. 9 Secondo una giurisprudenza costante, solo gli atti che incidono direttamente e individualmente sulla sfera giuridica degli interessati possono essere considerati come atti arrecanti pregiudizio (v. ordinanza 16 giugno 1988, causa 372/87, Progoulis/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 3091, e sentenza 21 gennaio 1987, causa 204/85, Stroghili/Corte dei conti, [OSCURATO:PERSONA]. pag. 389). 10 Nella fattispecie, l' impugnazione del ricorrente riguardava, in sostanza, la decisione della [OSCURATO:PERSONA] di organizzare un referendum tra i suoi dipendenti. Con ordinanza pure in data odierna, nella causa C-322/91, la Corte ha dichiarato irricevibile il ricorso proposto dalla TAO/AFI contro la stessa decisione, in quanto il referendum organizzato dalla [OSCURATO:PERSONA] costituiva un mero provvedimento di ordine interno che non faceva sorgere, nei confronti di alcuno, un obbligo di partecipare all' iniziativa. Tale provvedimento non poteva pertanto avere conseguenze dirette e immediate sulla sfera giuridica della ricorrente (punto 9 della motivazione). Allo stesso modo, la suddetta decisione non modifica in maniera sensibile la sfera giuridica della TAO/AFI e non può pertanto essere qualificata come atto arrecante pregiudizio. 11 In mancanza di un atto del genere, il ricorso proposto dinanzi al Tribunale era irricevibile. Ne consegue che il dispositivo della sentenza impugnata, anche se per motivi di diritto diversi da quelli ivi esposti, è quindi fondato (v. sentenza 9 giugno 1992, causa C-30/91 P, Lestelle/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-3755). 12 Alla luce di quanto sopra, e senza che occorra esaminare il motivo dedotto dal ricorrente a sostegno del suo ricorso, si deve constatare che quest' ultimo è manifestamente infondato e deve pertanto essere respinto in applicazione dell' art. 119 del regolamento di procedura. Decisione relativa alle spese Sulle spese 13 A norma dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. Ai sensi dell' art. 70 dello stesso regolamento, nelle cause promosse dai dipendenti le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico di queste. Tuttavia, ai sensi dell' art. 122 di tale regolamento, l' art. 70 non si applica ai ricorsi contro decisioni del Tribunale di primo grado proposti da dipendenti di istituzioni comunitarie. Poiché il signor [OSCURATO:PERSONA] è rimasto soccombente, le spese del presente procedimento vanno poste a suo carico. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, LA CORTE (Sesta Sezione) così provvede: 1) Il ricorso è respinto. 2) Il ricorrente è condannato alle spese. Lussemburgo, 3 dicembre 1992.
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