CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 maggio 2022
Cassazione n. 36185/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2020 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi lette le conclusioni trasmesse dal difensore del Risso, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 15 dicembre 2020 la Corte d'appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, ha dichiarato inammissibile, per tardività, l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], nei confronti della decisione di primo grado, che aveva condannato gli imputati alla pena ritenuta di giustizia, in relazione ai reati, rispettivamente, di cui ai capi M, da un lato, e A, B, C, E, G e I, dall'altro. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso personale per cassazione, lamentano carenze motivazionali. 3. Nell'interesse del Risso è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., con il quale si lamenta che la Corte territoriale non avrebbe proceduto ad alcun controllo in ordine alla legittimità delle notifiche effettuate nel corso del procedimento, anche con riguardo alla notifica del decreto di citazione in appello. Il ricorrente deduce: a) che, in data 10 dicembre 2013, in calce alla notifica dell'avviso ex art. 415-bis, cod. proc. pen., l'ufficiale giudiziario aveva attestato l'«omessa notifica in quanto non più reperibile a questo indirizzo perché trasferito dal 24.09.2013 a Castagnito»; b) che non era mai stata dichiarata l'irreperibilità dell'imputato; c) che le successive notifiche non erano state più effettuate presso il domicilio eletto; d) che l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare e i successivi avvisi non erano più stati notificati, ai sensi dell'art.161 cod. proc. pen., né presso il domicilio eletto; e) che nel dibattimento l'imputato era stato dichiarato assente; f) che dagli atti processuali emergeva, pertanto, che la mancata partecipazione del ricorrente all'udienza preliminare e alle successive udienze non era da imputare a sua colpa e che non risultava che l'imputato avesse avuto effettiva conoscenza del procedimento e avesse volontariamente rinunciato a comparire; g) che il Risso era venuto a conoscenza dell'esito del procedimento con estremo ritardo, avendo avuto conoscenza esclusivamente delle indagini preliminari; h) che, in conseguenza, dovevano essere dichiarate nulle tutte le notifiche successive a quelle di cui all'avviso di conclusione delle indagini. 4. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con I. 18 dicembre 2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi, nonché memoria nell'interesse del Risso. La richiesta di trattazione orale, trasmessa in data 11 aprile 2022, è stata ritenuta tardiva poiché presentata senza il rispetto del termine perentorio, previsto dal cit. art.23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, di venticinque giorni liberi prima della data dell'udienza del 5 maggio 2022. Considerato in diritto 1. Il ricorso della Manti è inammissibile, in quanto proposto personalmente dall'imputata. Sulla scia di Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 2018, Aiello, Rv. 272010 - 01, questa Corte, anche di recente, ha ribadito che il ricorso per cassazione non può essere proposto dalla parte personalmente ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, essendo irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, sia l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso sia la delega al deposito dell'atto (come appunto avvenuto nel presente procedimento), giacché anche quest'ultima non attribuisce al difensore la titolarità dell'atto stesso (Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475 - 01). 2. Il ricorso proposto nell'interesse del Risso è inammissibile per manifesta infondatezza. Innanzi tutto, va rilevato che tutte le notifiche risultano eseguite ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., presso il difensore di fiducia, essendosi rivelato inidoneo, per intervenuto trasferimento, il domicilio in via Alfieri, n. 6, Savigliano, indicato come «eletto» ancora nell'atto di appello, proposto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore, si ripete, di fiducia. Escluso, quindi, che ricorra un'ipotesi di nullità della notifica, occorre confrontarsi con il tema - per vero, l'unico che venga dedotto in termini specifici - della conoscenza del processo da parte dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] condivide l'orientamento, pur espresso in materia di rescissione del giudicato, secondo il quale l'effettiva conoscenza del procedimento deve essere riferita all'accusa contenuta in un provvedimento formale di vocatio in iudicium (v. di recente, anche Sez. 5, n. 19949 del 06/04/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281256 - 0). La conclusione è fondata sulle indicazioni promananti da Sez. U, n. 28912 del 28/02/2019, Innaro, Rv. 275716 e da Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, Ismail, Rv. 279420 - 01. Quest'ultima decisione, in particolare, ha ricordato che l'art. 420-bis cod. proc. pen., al primo comma, prevede che si proceda in assenza se vi è stata espressa rinuncia da parte dell'imputato e, al secondo comma, disciplina il caso in cui si procede in assenza pur se non vi è stata alcuna manifestazione espressa da parte dell'imputato. In quest'ultimo caso, il giudice procede in assenza dell'imputato che nel corso del procedimento abbia dichiarato o eletto domicilio ovvero sia stato arrestato, fermato o sottoposto a misura cautelare ovvero abbia nominato un difensore di fiducia, nonché nel caso in cui l'imputato assente abbia ricevuto personalmente la notificazione dell'avviso dell'udienza ovvero risulti comunque con certezza che lo stesso è a conoscenza del procedimento o si è volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento o di atti del medesimo. In tale contesto, le Sezioni Unite, valorizzando la finalità dell'intervento normativo operato con la I. n. 67 del 2014, hanno chiarito che gli indici di conoscenza sopra ricordati creano una mera presunzione relativa che deve necessariamente essere verificata in termini di effettività, ossia di concreta idoneità a fondare la conclusione della conoscenza del processo. Con riguardo all'indice rappresentato dalla nomina del difensore di fiducia, le Sezioni Unite hanno aggiunto che essa, per essere apprezzata in termini di effettività e di regolare rapporto informativo tra difensore ed assistito, va intesa quale nomina accettata. In altri termini, l'art. 420-bis, comma 2, cod. proc. pen., nell'ottica di una comprensibile facilitazione del compito del giudice, ha tipizzato dei casi in cui, ai fini della certezza della conoscenza della vocatio in ius, può essere valorizzata una notifica che non sia stata effettuata a mani proprie dell'imputato; tuttavia, per quanto detto, devono ricorrere indici che dimostrino l'effettività degli indici di conoscenza. Ora, nel caso di specie, proprio la circostanza che la nomina sia stata accettata, al punto che il difensore ha pacificamente svolto il suo ruolo per tutto il giudizio, al pari della totale assenza in ricorso di deduzioni sull'assenza del rapporto fiduciario, induce a ritenere puramente e semplicemente che il Risso, per un verso, abbia avuto piena contezza del processo e, per altro verso, che si sia volontariamente sottratto alla formale conoscenza dello stesso. 2. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese proces