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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 22 gennaio 2026

Cassazione n. 06499/2026

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![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs.

Numero di raccolta generale 6499/2026196/2003 e ss.mm.

Roma lì 17/02/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 929/2026* DI * CC 22/01/2026* * * 32061/2025* ** * [OSCURATO:PERSONA] Relatoreha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da* * nata a * * [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l ordinanza del 27/05/2025 del * * di Torinodato avviso alle partiudita la relazione svolta dal Consigliere * * MonacoRilevato che con il provvedimento impugnato il Tribunale di * di Torinoha rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale e di differimento pena exart. 147 comma 3 ord. pen. proposta da * * in considerazione del proprio stato digravidanzaRilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione inrelazione agli artt. 47 comma 1 ter ord. pen. e 15 d.l. n. 48 del 2025 evidenziando che nelcaso in esame il differimento della pena era obbligatorio prima dell entrata in vigore del c.d.Decreto sicurezza e che questo non sarebbe applicabile in quanto il reato è stato commessoin data antecedente per cui una diversa interpretazione sarebbe comunque incostituzionaleRilevato che la doglianza è manifestamente infondata e la questione di legittimitàcostituzionale è irrilevante in quanto alla ricorrente all atto della domanda era già statoapplicato il differimento della pena seppure disposto con le forme contenitive di cui all art.47 comma 1 ter ord. pen. con riferimento all età degli altri figli per cui la preclusione aldifferimento pena puro e semplice non deriva dalla norma censurata ma da unapprezzamento concreto circa il grado di pericolosità della condannata ciò ancheconsiderato che ai sensi della normativa in precedenza vigente in casi analoghi a quello dispecie era previsto che il differimento pena avrebbe potuto al più essere eseguito presso unistituto a custodia attenuata per detenute madri * 1 n. 2358 del 12/10/2023 dep. 2024* 285616 – 01 e alla ricorrente è stata applicata la detenzione domiciliareRitenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto sollecita una diversa ealternativa lettura che non è consentita in questa sede * 6 n. 5465 del 04/11/2020 dep.2021 F. Rv 280601 * 2 n. 19411 del 12/03/2019 * * 276062Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente alpagamento delle spese processuali nonché valutato il contenuto del ricorso e in mancanzadi elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità alversamento della somma ritenuta congrua di euro tremila in favore della cassa delleammende.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs.

Numero di raccolta generale 6499/2026196/2003 e ss.mm.

Roma lì 17/02/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 929/2026* DI * CC 22/01/2026* * * 32061/2025* ** * [OSCURATO:PERSONA] Relatoreha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da* * nata a * * [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l ordinanza del 27/05/2025 del * * di Torinodato avviso alle partiudita la relazione svolta dal Consigliere * * MonacoRilevato che con il provvedimento impugnato il Tribunale di * di Torinoha rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale e di differimento pena exart. 147 comma 3 ord. pen. proposta da * * in considerazione del proprio stato digravidanzaRilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione inrelazione agli artt. 47 comma 1 ter ord. pen. e 15 d.l. n. 48 del 2025 evidenziando che nelcaso in esame il differimento della pena era obbligatorio prima dell entrata in vigore del c.d.Decreto sicurezza e che questo non sarebbe applicabile in quanto il reato è stato commessoin data antecedente per cui una diversa interpretazione sarebbe comunque incostituzionaleRilevato che la doglianza è manifestamente infondata e la questione di legittimitàcostituzionale è irrilevante in quanto alla ricorrente all atto della domanda era già statoapplicato il differimento della pena seppure disposto con le forme contenitive di cui all art.47 comma 1 ter ord. pen. con riferimento all età degli altri figli per cui la preclusione aldifferimento pena puro e semplice non deriva dalla norma censurata ma da unapprezzamento concreto circa il grado di pericolosità della condannata ciò ancheconsiderato che ai sensi della normativa in precedenza vigente in casi analoghi a quello dispecie era previsto che il differimento pena avrebbe potuto al più essere eseguito presso unistituto a custodia attenuata per detenute madri * 1 n. 2358 del 12/10/2023 dep. 2024* 285616 – 01 e alla ricorrente è stata applicata la detenzione domiciliareRitenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto sollecita una diversa ealternativa lettura che non è consentita in questa sede * 6 n. 5465 del 04/11/2020 dep.2021 F. Rv 280601 * 2 n. 19411 del 12/03/2019 * * 276062Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente alpagamento delle spese processuali nonché valutato il contenuto del ricorso e in mancanzadi elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità alversamento della somma ritenuta congrua di euro tremila in favore della cassa delleammende. *Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso 22/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * [OSCURATO:PERSONA] * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** **Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso 22/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * [OSCURATO:PERSONA] * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** *

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 6499/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 17/02/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 929/2026* DI * CC 22/01/2026* * * 32061/2025* ** * [OSCURATO:PERSONA] Relatoreha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da* * nata a * * [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l ordinanza del 27/05/2025 del * * di Torinodato avviso alle partiudita la relazione svolta dal Consigliere * * MonacoRilevato che con il provvedimento impugnato il Tribunale di * di Torinoha rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale e di differimento pena exart. 147 comma 3 ord. pen. proposta da * * in considerazione del proprio stato digravidanzaRilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione inrelazione agli artt. 47 comma 1 ter ord. pen. e 15 d.l. n. 48 del 2025 evidenziando che nelcaso in esame il differimento della pena era obbligatorio prima dell entrata in vigore del c.d.Decreto sicurezza e che questo non sarebbe applicabile in quanto il reato è stato commessoin data antecedente per cui una diversa interpretazione sarebbe comunque incostituzionaleRilevato che la doglianza è manifestamente infondata e la questione di legittimitàcostituzionale è irrilevante in quanto alla ricorrente all atto della domanda era già statoapplicato il differimento della pena seppure disposto con le forme contenitive di cui all art.47 comma 1 ter ord. pen. con riferimento all età degli altri figli per cui la preclusione aldifferimento pena puro e semplice non deriva dalla norma censurata ma da unapprezzamento concreto circa il grado di pericolosità della condannata ciò ancheconsiderato che ai sensi della normativa in precedenza vigente in casi analoghi a quello dispecie era previsto che il differimento pena avrebbe potuto al più essere eseguito presso unistituto a custodia attenuata per detenute madri * 1 n. 2358 del 12/10/2023 dep. 2024* 285616 – 01 e alla ricorrente è stata applicata la detenzione domiciliareRitenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto sollecita una diversa ealternativa lettura che non è consentita in questa sede * 6 n. 5465 del 04/11/2020 dep.2021 F. Rv 280601 * 2 n. 19411 del 12/03/2019 * * 276062Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente alpagamento delle spese processuali nonché valutato il contenuto del ricorso e in mancanzadi elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità alversamento della somma ritenuta congrua di euro tremila in favore della cassa delleammende.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 6499/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 17/02/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 929/2026* DI * CC 22/01/2026* * * 32061/2025* ** * [OSCURATO:PERSONA] Relatoreha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da* * nata a * * [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l ordinanza del 27/05/2025 del * * di Torinodato avviso alle partiudita la relazione svolta dal Consigliere * * MonacoRilevato che con il provvedimento impugnato il Tribunale di * di Torinoha rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale e di differimento pena exart. 147 comma 3 ord. pen. proposta da * * in considerazione del proprio stato digravidanzaRilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione inrelazione agli artt. 47 comma 1 ter ord. pen. e 15 d.l. n. 48 del 2025 evidenziando che nelcaso in esame il differimento della pena era obbligatorio prima dell entrata in vigore del c.d.Decreto sicurezza e che questo non sarebbe applicabile in quanto il reato è stato commessoin data antecedente per cui una diversa interpretazione sarebbe comunque incostituzionaleRilevato che la doglianza è manifestamente infondata e la questione di legittimitàcostituzionale è irrilevante in quanto alla ricorrente all atto della domanda era già statoapplicato il differimento della pena seppure disposto con le forme contenitive di cui all art.47 comma 1 ter ord. pen. con riferimento all età degli altri figli per cui la preclusione aldifferimento pena puro e semplice non deriva dalla norma censurata ma da unapprezzamento concreto circa il grado di pericolosità della condannata ciò ancheconsiderato che ai sensi della normativa in precedenza vigente in casi analoghi a quello dispecie era previsto che il differimento pena avrebbe potuto al più essere eseguito presso unistituto a custodia attenuata per detenute madri * 1 n. 2358 del 12/10/2023 dep. 2024* 285616 – 01 e alla ricorrente è stata applicata la detenzione domiciliareRitenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto sollecita una diversa ealternativa lettura che non è consentita in questa sede * 6 n. 5465 del 04/11/2020 dep.2021 F. Rv 280601 * 2 n. 19411 del 12/03/2019 * * 276062Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente alpagamento delle spese processuali nonché valutato il contenuto del ricorso e in mancanzadi elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità alversamento della somma ritenuta congrua di euro tremila in favore della cassa delleammende. *Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso 22/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * [OSCURATO:PERSONA] * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** **Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso 22/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * [OSCURATO:PERSONA] * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** *
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