CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 agosto 2025
Cassazione n. 23764/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Cron.ORDINANZARep.sul ricorso 14926-2023 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], domiciliato “ex lege” presso Ud. 2/4/2025l’indirizzo di posta elettronica dei propri difensori come in atti, Adunanza cameralerappresentato e difeso dagli [OSCURATO:PERSONA] GIANNUZZI e- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona dellegale rappresentante “pro tempore”, domiciliata presso l’indirizzodi posta elettronica del proprio difensore come in atti,rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA] CALCAGNILE;- controricorrente -Avverso la sentenza n. 178/2023 della Corte d’appello di Lecce,sezione distaccata di Taranto, pubblicata il 27/04/2023;Numero registro generale 14926/2023Numero sezionale 1320/2025Numero di raccolta generale 23764/2025udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale inData pubblicazione 23/08/2025data 02/04/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GUIZZI.1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di un unicomotivo, per la cassazione della sentenza n. 178/23, del 27 aprile2023, della Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata diTaranto, che - in accoglimento del gravame esperito dalla societàcooperativa [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione (già [OSCURATO:SOCIETA] - ha rigettato l’opposizione ex art. 615,comma 2, cod. proc. civ. proposta dal [OSCURATO:PERSONA] in relazione ad unaprocedura espropriativa presso terzi, intrapresa dalla predettasocietà [OSCURATO:PERSONA] e conclusasi con ordinanza di assegnazionedel 7 ottobre 2019.2. Riferisce, in punto di fatto, l’odierno ricorrente di essersiopposto a tutti gli atti del suddetto procedimento diespropriazione mobiliare presso terzi (nella specie, nei confrontianche della ASL Taranto, della quale egli era dipendente, cosìvantando verso di essa crediti relativi al rapporto di lavoro),procedimento intrapreso dal creditore esecutante sulla base di undecreto ingiuntivo non opposto, munito di esecutorietà ex art. 647cod. proc. civ.In particolare, l’opponente lamentava la nullità dellanotificazione - giacché avvenuta in Massafra, in via Trento n. 118,luogo dal quale risultava essersi allontanato dal 16 gennaio 2017,avendo stabilito la residenza in via [OSCURATO:PERSONA] (in immobileprivo di numero civico) - sia del decreto ingiuntivo, sia delprecetto e di tutti gli atti della procedura esecutiva suddetta,peraltro conclusasi con ordinanza di assegnazione delle sommeNumero registro generale 14926/2023Numero sezionale 1320/2025Numero di raccolta generale 23764/2025Data pubblicazione 23/08/2025delle quali l’ente terzo pignorato si era dichiarato “debitordebitoris”.Proposta, come detto, opposizione ai sensi del comma 2dell’art. 615 cod. proc. civ. (norma che - a seguito della novelladi cui all’art 4 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito,con modificazioni, in legge 30 giugno 2016, n. 119 - statuisce laproponibilità dell’opposizione all’esecuzione anche dopo che èstata disposta la vendita e/o l’assegnazione se il debitore dimostradi non averla potuta proporre prima per causa a lui nonimputabile), l’opposizione veniva accolta dal primo giudice.Esperito gravame dalla società [OSCURATO:PERSONA], il giudiced’appello lo accoglieva, sul rilievo che quella denunciata costituivanon un’ipotesi di inesistenza della notificazione del titoloesecutivo, bensì di nullità dello stesso, da farsi valere, come tale,con lo strumento dell’opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, exart. 650 cod. proc. civ.3. Avverso la sentenza della sezione tarantina della Cortesalentina ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] AntonioPanaro, sulla base - come detto - di un unico motivo.3.1. Esso denuncia - ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc.civ. - violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, inrelazione agli artt. 615 e 650 cod. proc. civ.Si censura la sentenza impugnata là dove afferma che “ilprimo giudice ha errato nel ravvisare l’inesistenza della dettanotifica ricorrendone al più la nullità, considerato che il luogo disua esecuzione non può dirsi che non avesse alcun collegamentocon il [OSCURATO:PERSONA] tenuto conto delle modalità della notifica”, e ciòperché “l’agente postale nell’avviso di ricevimento dell’attospedito con raccomandata attestò di aver immesso avviso incassetta dopo aver rilevato la temporanea assenza delNumero registro generale 14926/2023Numero sezionale 1320/2025Numero di raccolta generale 23764/2025Data pubblicazione 23/08/2025destinatario per mancanza”, constatando che “presso l’indirizzo diVia Trento n. 118 in Massafra vi era una cassetta con il nominativodi [OSCURATO:PERSONA]”.Ribadisce, per contro, il ricorrente che, essendo la notifica deldecreto ingiuntivo avvenuta in un luogo privo di qualsiasicollegamento con esso [OSCURATO:PERSONA], la “inefficacia del provvedimentomonitorio inficia radicalmente la sua qualità di titolo esecutivo,necessario ed indispensabile alla proposizione dell’azioneesecutiva”, sicché essa “è stata avviata in danno del dott. PanaroGiovanni [OSCURATO:PERSONA] in totale assenza di efficace e valido titoloesecutivo; ne consegue la mancanza del diritto del presuntocreditore a procedere ad espropriazione forzata”.4. Ha resistito all’avversaria impugnazione, con controricorso,la società [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione, chiedendo che la stessa siadichiarata inammissibile o, comunque, rigettata.5. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art.380-bis.1 cod. proc. civ.6. La controricorrente ha presentato memoria.7. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito nei successivi sessantagiorni.RAGIONI DELLA DECISIONE8. Ritiene questo Collegio di dover provvedere a normadell’art. 382, comma 3, cod. proc. civ., attesa l’improponibilitàdell’opposizione ex art. 615 cod. proc. civ.Numero registro generale 14926/2023Numero sezionale 1320/2025Numero di raccolta generale 23764/2025Data pubblicazione 23/08/20258.1. Tale esito, infatti, s’impone in applicazione del principiosecondo cui, in tema di espropriazione presso terzi, “avversol’ordinanza di assegnazione del credito ex art. 553 cod. proc. civ.è esperibile unicamente l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617cod. proc. civ., per contestare i vizi formali propri delprovvedimento o degli atti che l’hanno preceduto, atteso che, unavolta concluso il procedimento esecutivo con l’assegnazione delcredito pignorato, non è più possibile contestare il diritto diprocedere ad esecuzione forzata, nelle forme dell’opposizione exart. 615 cod. proc. civ.” (Cass. Sez. 3, ord. 6 giugno 2023, n.15822, Rv. 667838-01).E ciò perché “il diritto di procedere ad esecuzione forzata puòessere contestato solo fintanto che è minacciato o viene esercitatodal creditore e non già dopo che il processo esecutivo si siadefinitivamente concluso, potendo, in tal caso, il debitoreinstaurare un ordinario processo di cognizione per accertare cheil terzo pignorato non è più tenuto ad effettuare pagamenti alcreditore assegnatario del credito (e, se del caso, ottenere larestituzione delle somme già incassate) in ragione di circostanzemodificative o estintive sopravvenute alla conclusione delprocesso esecutivo” (Cass. Sez. 3, ord. 21 aprile 2022, n. 12690,Rv. 664812-01).In forza di tali considerazioni, dunque, entrambi i giudici dimerito avrebbero dovuto constatare che l’odierno ricorrente nonera legittimato a valersi del mezzo costituito dall’opposizioneall’esecuzione, donde il rilievo - in questa sede, a norma dell’art.382, comma 3, cod. proc. civ. - che la domanda non poteva essereproposta.Né essa poteva convertirsi nella sola ammissibile opposizioneformale ai sensi dell’art. 617 cod. proc. civ. (dovendo qualificarsicome motivi di contestazione della regolarità formale dell’attoconclusivo del procedimento quelli che incolpevolmente non sianoNumero registro generale 14926/2023Numero sezionale 1320/2025Numero di raccolta generale 23764/2025Data pubblicazione 23/08/2025stati fatti valere con la doverosa opposizione ai sensi dell’art. 615cod. proc. civ.), visto che nulla è addotto a contrastare la suaevidente tardività (risultando introdotta solo con atto del 13gennaio 2020, a fronte della pronuncia dell’ordinanza diassegnazione in data 7 ottobre 2019) e, soprattutto, l’evidentecarenza dell’invece indefettibile (per tutte, Cass. Sez. 3, sent. 11ottobre 2018, n. 25170, Rv. 65116-01) fase sommaria.8.2. Tale esito questo Collegio reputa imporsi a preferenza delrilievo secondo cui, in ambo i gradi di merito del presente giudizio,risulta essere stata pretermessa la terza pignorata, ASL Taranto,pur trattandosi di litisconsorte necessaria.In adesione, infatti, alla più recente - ma ormai più checostante - giurisprudenza di questa Corte (in particolare si vedaCass. Sez. 3, sent. 18 maggio 2021, n. 13533, Rv. 661412-01; insenso conforme Cass. Sez. 3, ord. 14 dicembre 2021, n. 39973,Rv. 663189-01; Cass. Sez. 3, ord. 3 novembre 2022, n. 32445,Rv. 666112-01), si ribadisce che “in tema di espropriazionepresso terzi, nei giudizi di opposizione esecutiva si configurasempre litisconsorzio necessario fra il creditore, il debitore direttoed il terzo pignorato”. Sicché, essendo mancata la partecipazioneal giudizio, sin dalle fasi di merito, di un soggetto, il terzopignorato appunto, che avrebbe dovuto prendervi parte, lasentenza impugnata dovrebbe essere cassata, a norma dell’art.383, comma 3, cod. proc. civ., con rimessione della causa algiudice del primo grado.Nondimeno, la preferenza per la diversa soluzione prescelta esopra illustrata deriva dalla constatazione che, nel presente caso,viene rilevata, “ora per allora”, un’inidoneità originaria dellostrumento utilizzato a radicare il giudizio di opposizione.Si tratta, pertanto, di un’evenienza diversa da quella - inpresenza della quale si è ritenuto di dover, comunque, procedereNumero registro generale 14926/2023Numero sezionale 1320/2025Numero di raccolta generale 23764/2025a norma dell’art. 383, comma 3, cod. proc. civ. - oggetto di Cass.Data pubblicazione 23/08/2025Sez. 3, sent. 1° agosto 2023, n. 23484, non massimata.Decisione, questa, con cui si è ritenuta non preclusa la pronunciaex art. 383, comma 3, cod. proc. civ. dalla circostanza dellaconclusione del giudizio di opposizione all’esecuzione “con unadeclaratoria di cessazione della materia del contendere” (peraltro,contestata dall’allora ricorrente). Si è, infatti, in tale occasionesottolineato che “la necessità dell’integrazione del contraddittorio«deve essere valutata non ‘ex post’ in base all’esito della lite, ma‘ex ante’ in relazione alle domande proposte dalle parti», giacché«postula che la decisione richiesta abbia ad oggettol’accertamento di una situazione giuridica che è unica per piùsoggetti, si ché sarebbe ‘inutiliter data’ se non emessa neiconfronti di tutti» (Cass. Sez. 2, sent. 24 settembre 1994, n.7861, Rv. 487896-01)” (cfr. Cass. Sez. 3, sent. n. 23484 del2023, cit.).Nel caso che oggi occupa, tuttavia, proprio in relazione allavalutazione “ex ante” della domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], e della situazione non sopravvenuta, maesistente in quel momento (la chiusura della procedura esecutivaper effetto dell’ordinanza di assegnazione), si deve, vieppiù,confermare l’inidoneità dello strumento dell’opposizione ex art.615 cod. proc. civ.Infatti, in tema di litisconsorzio necessario, ove il difetto diintegrità del contraddittorio venga rilevato in sede di legittimità,appare superfluo - benché ne sussistano i presupposti -provvedere ai sensi degli artt. 383, comma 3, e 354 c.p.c.,rimettendo la causa al primo giudice, quando l'azione sia aborigine improponibile, giacché la stessa rimessionedeterminerebbe un allungamento dei tempi per la definizione delgiudizio, in contrasto col principio di ragionevole durata delprocesso, ex art. 111, comma 2, Cost., senza nel contempoNumero registro generale 14926/2023Numero sezionale 1320/2025Numero di raccolta generale 23764/2025Data pubblicazione 23/08/2025garanzia dell’effettività dei suoi diritti processuali, vista la certanon esperibilità dell’azione cui pure non ha partecipato; neconsegue che, in siffatta ipotesi, ben può disporsi la cassazionesenza rinvio della sentenza impugnata.Di qui, come detto, la necessità di cassare la sentenza anorma dell’art. 382, comma 3, cod. proc. civ. perché la domandanon poteva essere proposta nelle forme dell’opposizioneall’esecuzione (in termini: Cass. Sez. 3, sent. 1° dicembre 2021,n. 37847, Rv. 663431-01).8.3. Alla cassazione, senza rinvio, della sentenza impugnata(cui consegue pure quella, per la vista improponibilità originariadell’opposizione, della sentenza di primo grado) segue,comunque, la necessità di provvedere sulle spese di lite, daliquidarsi a carico di [OSCURATO:PERSONA] e in favore dellasocietà [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione nei seguenti termini:quanto al primo grado di giudizio, € 1.700,00, più 15% per spesegenerali ed accessori di legge; quanto al giudizio di appello, €2.000,00, più 15% per spese generali ed accessori di legge.9. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono lasoccombenza, da valutarsi con riferimento all’esito complessivodella lite, e sono liquidate come da dispositivo.10. A carico del ricorrente sussiste l’obbligo di versare, alcompetente ufficio di merito, un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, se dovuto secondo un accertamentospettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.Numero registro generale 14926/2023Numero sezionale 1320/2025Numero di raccolta generale 23764/2025Data pubblicazione 23/08/2025 P.Q.MLa Corte cassa senza rinvio la gravata sentenza, dichiarandoimproponibile l’opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. proposta da[OSCURATO:PERSONA], condannandolo a rifondere, alla societàElle Cooperativa in liquidazione, le spese di lite, che liquida,quanto al primo grado di giudizio, in € 1.700,00, più 15% perspese generali ed accessori di legge, nonché, quanto al giudizio diappello, in € 2.000,00, più 15% per spese generali ed accessoridi legge.Condanna, altresì, [OSCURATO:PERSONA] a rifondere, allasocietà [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione, le spese del presentegiudizio di legittimità, liquidate in € 3.100,00, più € 200,00 peresborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessoridi legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio2002, n. 115, la Corte dà atto della sussistenza dei presuppostiper il versamento da parte del ricorrente, al competente ufficio dimerito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, paria quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale dellaSezione Terza Civile della Corte di cassazione, svoltasi il 2 aprile2025.Il PresidenteNumero registro generale 22347/2025Numero sezionale 1071/2026Numero di raccolta generale 8112/2026Data pubblicazione 01/04/2026LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEcomposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Presidente -Correzione diDott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - errore materialeDott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - Ad. [OSCURATO:DATA_NASCITA] CCDott.ssa PASQUALINA A.P. CONDELLO - Consigliere - R.G.N. 22347/2025Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere rel. -ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 22347/2025 R.G.proposto da[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesadall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitaleex lege- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]- intimato -per la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza di questaCorte n. 23764 del 23/8/2025, emessa nel procedimento n. 14926/2023R.G.;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/3/2026dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];letta la memoria della ricorrente;Numero registro generale 22347/2025Numero sezionale 1071/2026Numero di raccolta generale 8112/2026Data pubblicazione 01/04/2026RILEVATO CHE:− la [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione, per tramite del suo difen-sore, con istanza datata 21/10/2025, chiedeva di disporre la correzione diun errore materiale contenuto nell’ordinanza n. 23764 del [OSCURATO:DATA_NASCITA],emessa nel procedimento n. 14926/2023 R.G., aggiungendo al dispositivola distrazione delle spese di lite in favore del procuratore antistatario;− rilevato che l’istanza avanzata dall’odierna ricorrente è stata notificataalla controparte, [OSCURATO:PERSONA];− la ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis.1, comma 1,c.p.c.;− all’esito della camera di consiglio del 18/3/2026, il Collegio siriservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a normadell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.;[OSCURATO:PERSONA]:− risulta che effettivamente l’avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto, nellememorie conclusive del 21/3/2025, la distrazione in suo favore, ex art. 93c.p.c., delle spese legali del giudizio, dichiarandosi antistatario;− come già più volte statuito da questa Corte, in caso di omessa pro-nuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rime-dio, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal proce-dimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c.,e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di di-strazione qualificarsi come domanda autonoma;− la procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il dispostodell’art. 93, comma 2, c.p.c. - che ad essa si richiama per il caso in cui laparte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese- consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevoledurata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensoredistrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, aisensi dell’art. 391-bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della CorteNumero registro generale 22347/2025Numero sezionale 1071/2026Numero di raccolta generale 8112/2026Data pubblicazione 01/04/2026di cassazione (Cass. Sez. U. 07/07/2010, n. 16037; 10/01/2011, n. 293;11/04/2014, n. 8578);− in conclusione, si deve disporre che la motivazione dell’ordinanza diquesta Corte n. 23764 del 23/8/2025 sia emendata con l’aggiunta dellafrase «con distrazione in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] ex art. 93 c.p.c.»dopo le parole «a carico di [OSCURATO:PERSONA] e in favore della societàElle Cooperativa in liquidazione» e dopo le parole «e sono liquidate comeda dispositivo» e che il dispositivo sia corretto mediante l’aggiunta dell’in-ciso «con distrazione in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] ex art. 93 c.p.c.»in entrambi i punti in cui sono riportate le parole «alla società [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione»;− poiché il presente provvedimento di correzione è redatto in formatoelettronico, deve darsi mandato al Cancelliere di formare un documento in-formatico contenente la copia del provvedimento corretto e del presenteprovvedimento di correzione, sottoscriverlo digitalmente ed inserirlo nel fa-scicolo informatico, in ossequio a quanto stabilito dall’art. 196-quinquies,quinto comma, disp. att. c.p.c.;− per la peculiare sua natura, non vi è luogo a provvedere sulle spesedel presente procedimento (ex multis, Cass., Sez. U, Ordinanza n. 9438 del27/06/2002; Cass., Sez. U., Sentenza n. 29432 del 14/11/2024);p. q. m.la Cortedispone che la motivazione dell’ordinanza di questa Corte n. 23764 del23/8/2025 sia emendata con l’aggiunta della frase «con distrazione infavore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] ex art. 93 c.p.c.» dopo le parole «a caricodi [OSCURATO:PERSONA] e in favore della società [OSCURATO:PERSONA] inliquidazione» e dopo le parole «e sono liquidate come da dispositivo» e cheil dispositivo sia corretto mediante l’aggiunta dell’inciso «con distrazione infavore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] ex art. 93 c.p.c.» in entrambi i punti in cuisono riportate le parole «alla società [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione»;Numero registro generale 22347/2025Numero sezionale 1071/2026Numero di raccolta generale 8112/2026Data pubblicazione 01/04/2026dispone che la Cancelleria provveda agli adempimenti di cui all’art. 196-quinquies, quinto comma, disp. att. c.p.c.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile,in data 18 marzo 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])Documento informatico redatto ai sensi dell’ultimo comma dell’art 196-quinquies disp. att. c.p.c.