CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 24165/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catania; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Miranda, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Catania, in parzialea accoglimento del ricorso dell'indagato, ha sostituito la misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari, in relazione a partecipazione ad associazione a delinquere finalizzata a reati contro i beni culturali e contro il patrimonio, oltre che a due fattispecie ex art. 518-quater cod. pen., riferite alla compravendita di monete archeologiche provento di furto di beni archeologici, e ad altre fattispecie di cui al d.lgs. n. 42 del 2004.2. Avverso l'ordinanza, l'indagato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento, sulla base di due motivi di doglianza. 2.1. In primo luogo, si lamenta la violazione dell'art. 416 cod. pen., nonché degli artt. 273 e 292 cod. proc. pen., oltre all'omessa motivazione e al travisamento del dato indiziario. La difesa sostiene che il Tribunale ha richiamato le intercettazioni, geolocalizzazioni, sopralluoghi e perquisizioni posti a fondamento della misura cautelare senza procedere ad un'autonoma e specifica verifica della ricorrenza degli elementi costitutivi del reato: struttura organizzata stabile; programma criminoso; permanenza del vincolo tra i sodali; volontà di partecipare al sodalizio. Si tratterebbe, nella prospettazione del ricorrente, al più del concorso di alcuni soggetti in una pluralità di reati, mentre l'imputato non avrebbe ammesso nulla circa la sua responsabilità, essendosi avvalso della facoltà di non rispondere. Si contesta la valenza probatoria del riscontro rappresentato dall'esito del controllo del 17 luglio 2021 in [OSCURATO:PERSONA], nel quale non erano stati rinvenuti attrezzi idonei allo scavo o alla ricerca di beni culturali. Quanto alle dichiarazioni dei coindagati Palumbo e Cavallaro, queste avrebbero avuto per oggetto solo alcuni reati fine e non il reato associativo. 2.2. Con un secondo motivo di doglianza, si lamenta la violazione dell'art. 274 cod. proc. pen., oltre al vizio motivazionale, in relazione ritenuto pericolo di reiterazione del reato. Il Tribunale avrebbe riconosciuto la collocazione temporale degli episodi nel 2022, senza individuare condotte successive; mentre la perquisizione del 18 novembre 2025 non aveva fatto immergere operazioni illecite ulteriori. 3. La difesa ha depositato memoria, con la quale, in replica alla requisitoria del pubblico ministero, ribadisce quanto già dedotto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, perché è basato su censure dirette, con argomentazioni largamente generiche e, comunque, manifestamente infondate, ad ottenere una rivalutazione di elementi già presi adeguatamente in considerazione dal Tribunale, riducendosi ad una mera contestazione delle risultanze emerse dalla motivazione, senza la prospettazione di elementi puntuali, precisi e di immediata valenza esplicativa tali da dimostrare un'effettiva carenza motivazionale su punti decisivi (ex plurimis, Sez. 5, n. 34149 del 11/06/2019, Rv. 276566; Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rv. 276970). Il ricorrente non offre la 2compiuta rappresentazione e dimostrazione, di alcuna evidenza (pretermessa ovvero infedelmente rappresentata dal giudicante) di per sé dotata di univoca, oggettiva e immediata valenza esplicativa, tale, cioè, da disarticolare, a prescindere da ogni soggettiva valutazione, il costrutto argomentativo del provvedimento impugnato, per l'intrinseca incompatibilità degli enunciati. 1.1. Le considerazioni che precedono si attagliano pienamente al primo motivo di doglianza, riferito alla valutazione degli indizi del reato associativo. Nell'ordinanza impugnata, che si fonde logicamente con il provvedimento genetico della misura cautelare, la posizione dell'indagato è stata coerentemente e analiticamente ricostruita, in via indiziaria, quale esponente apicale dell'associazione per delinquere finalizzata al compimento di reati contro i beni culturali, sulla base di plurimi elementi, rappresentati da intercettazioni relative alla programmazione di trasferte, dall'accertamento degli spostamenti nei luoghi delle ricerche archeologiche abusive, dai dati GPS, dal sequestro di 106 monete di interesse archeologico, dal rinvenimento di attrezzi idonei. Del tutto coerentemente, gli elementi costitutivi del reato associativo sono stati identificati: negli scavi clandestini accertati in più zone e programmati in aree sempre diverse, indici dell'indeterminatezza del programma criminoso; nei contatti con la rete di sodali anche in Calabria e nelle modalità seriali delle condotte e degli artifici utilizzati per trarre in inganno gli investigatori (teli mare e canna da pesca, per far pensare a gite al mare); nell'affidamento in custodia dei metal detector ad uno dei sodali, a conferma della presenza di ruoli definiti, nell'ambito di una collaborazione stabile; nelle dichiarazioni accusatorie dì Palumbo, in sede di interrogatorio, circa le funzioni di coordinamento e direzione svolte dall'odierno ricorrente. La motivazione dell'ordinanza impugnata (pagg. 2-6) riporta analiticamente le valutazioni circa tali elementi, a fronte di un ricorso per cassazione che si limita a generiche asserzioni di segno contrario su alcuni aspetti, che non prendono in considerazione neanche a fini di critica l'ampio quadro indiziario. 2,2. Analoghe considerazioni valgono quanto al pericolo di reiterazione del reato, oggetto del secondo motivo di doglianza. La prospettazione difensiva è, infatti, del tutto generica e, comunque, improntata alla negazione dell'evidenza, non prendendo in considerazione la circostanza - opportunamente valorizzata dal Tribunale - che, il 18 novembre 2025 l'indagato è stato trovato in possesso di strumenti per scavi archeologici (zappa, manico per zappa, metal-detector con cuffie e piastra, seppure intriso di concrezioni terrose, privo di batterie e non funzionante). A ciò devi aggiungersi la personalità criminale del soggetto, come sinteticamente delineata alle pagg 7-8 della ordinanza impugnata, su cui la difesa nulla obietta neanche con i ricorsi per cassazione. 32. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M