CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 7 febbraio 1947
Cassazione n. 08545/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 07/02/1947 avverso l'ordinanza del 29/03/2021 del TRIB. LIBERTA di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 29 marzo 2021 il Tribunale del riesame di Milano, in accoglimento dell'appello proposto ai sensi dell'art. 322-bis cod. proc. pen. dal P.M. presso la Procura della Repubblica di Milano, ha annullato l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Milano del 15 febbraio 2021 che aveva revocato il sequestro preventivo del "complesso aziendale facente capo alla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l." con sede in Milano e disposto, a norma dell'art. 3 della legge n. 199 del 2016, la misura del controllo giudiziario su detta azienda. Il Tribunale ha, conseguentemente, ripristinato il sequestro preventivo di tale complesso aziendale, nella ritenuta indiziaria integrazione, da parte dei vari gestori della società, del reato di cui all'art. 603-bis cod. pen., posto in essere mediante l'assunzione e l'utilizzazione di manodopera, con sottoposizione dei lavoratori, in numero di almeno 100, a condizioni di sfruttamento con approfittamento del loro stato di bisogno. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo dei suoi difensori, [OSCURATO:PERSONA] - indagata in qualità di amministratore della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. - deducendo due motivi di doglianza. Con il primo è stata eccepita la nullità della impugnata ordinanza per violazione di legge ed erronea applicazione degli artt. 603-bis e 603-bis.2 cod. pen., nonché dell'art. 3 della legge n. 199 del 2016. Lamenta la ricorrente che il provvedimento impugnato avrebbe errato nell'affermare l'incompatibilità della misura del controllo giudiziario con l'istituto del sequestro preventivo ai fini di confisca, di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., sul presupposto che il controllo giudiziario sarebbe stato introdotto dalla legge n. 199 del 2016 unicamente al fine di svolgere una funzione "impeditiva", alternativa al sequestro preventivo disciplinato dal primo comma dell'art. 321 cod. proc. pen., senza possibilità di applicazione alla diversa ipotesi del sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria ex art. 603-bis.2 cod. pen., rispetto alla quale dovrebbero trovare applicazione le disposizioni dell'art. 12-sexies, comma 4-bis, di. n. 306 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 356 del 1992. Per la ricorrente, in particolare, si tratterebbe di un'interpretazione erronea in quanto finirebbe col privare di ogni contenuto, e di qualsiasi ambito applicativo, la citata misura del controllo giudiziario ex art. 3 legge n. 199 del 2016, non potendo essere ritenuto rilevante ai fini della sua applicazione, come invece affermato dal giudice del riesame, il solo dato della - invero rara - appartenenza dei beni aziendali a soggetti estranei al reato. Sarebbe, altresì, erroneo il riferimento fatto dal Tribunale di Milano all'applicazione della norma dell'art. 12-sexies, comma 4-bis, del d.l. n. 306 del 1992, trattandosi di disposizione abrogata dal d.lgs. n. 21 del 2018, così di fatto rendendo privo di ogni significato il rinvio effettuato a tale norma. Rileva, ancora, la Pilla che la disciplina dell'art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen., richiamata dall'ordinanza impugnata, prevede l'applicazione delle disposizioni indicate dal d.lgs. n. 159/2011 in tutti i casi di sequestro preventivo avente per oggetto beni aziendali, senza distinguere tra l'ipotesi del sequestro preventivo "impeditivo" (ex art. 321, comma 1, cod. proc. pen.) e quella del sequestro funzionale alla confisca (di cui al comma 2, dell'art. 321 cod. proc. pen.), così, di fatto, impedendo di circoscrivere l'applicazione della misura del controllo giudiziario ai soli casi di sequestro preventivo "impeditivo". Con il secondo motivo la ricorrente ha dedotto la nullità del provvedimento impugnato per violazione di legge ed erronea applicazione degli artt. 240 e 603- bis.2 cod. pen., nonché ai sensi dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. per mancanza di motivazione. Sarebbe, in particolare, erroneo il riferimento effettuato nell'impugnata ordinanza alla necessità che il sequestro preventivo finalizzato alla confisca possa essere revocato solo ove venga a mancare il requisito del fumus commissi delicti. Per la Pilla, invece, dovrebbe essere distinta, alla stregua dei dettami resi dalla giurisprudenza di legittimità, l'ipotesi della confisca obbligatoria regolamentata dall'art. 240, comma 2, cod. pen. da quella prevista da norme speciali, come (per l'appunto) l'art. 603-bis.2 cod. pen. Per tale ultima la confiscabilità del bene dipende, pur sempre, dall'accertamento dell'esistenza di un'attività vietata o intrinsecamente pericolosa. Nel caso di specie, pertanto, sarebbe erronea la motivazione con cui il Tribunale del riesame ha ritenuto la pericolosità del bene come direttamente presunta dalla legge. Difetterebbe, inoltre, la motivazione in punto di idoneità della misura del controllo giudiziario a salvaguardare le ragioni di tutela sottese al sequestro preventivo funzionale alla confisca. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.4. I difensori della ricorrente hanno depositato successiva memoria di replica, con cui hanno insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il proposto ricorso non è fondato, per cui lo stesso deve essere rigettato. 2. Deve, in primo luogo, essere evidenziato come, ai sensi dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio sia ammesso solo per vizio di violazione di legge. Per come chiarito da questa Corte, in tale nozione devono essere compresi sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (cfr., per tutte, Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692-01). Orbene, così delimitato il controllo riservato al giudice dì legittimità, deve essere osservato come, nel caso di specie, non sia dato riscontrare alcuna specifica violazione di legge nell'ordinanza impugnata, né sia possibile affermare che il percorso argomentativo seguito da parte del Tribunale sia del tutto mancante o apparente. Di contro, l'ordinanza cautelare ha correttamente preso in considerazione le censure prospettate dalla ricorrente, disattendendole con motivazione del tutto adeguata e congrua. 3. Con riferimento al motivo introduttivo, risulta, in primo luogo, corretta l'affermata incompatibilità tra la misura del controllo giudiziario e quella del sequestro funzionale alla confisca. [OSCURATO:PERSONA] ritiene di ribadire, in proposito, il principio recentemente espresso - con riguardo ad un'ipotesi fattualmente coincidente con quella in esame - per cui, in tema di reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, in caso di sequestro dell'azienda funzionale alla confisca obbligatoria di cui all'art. 603-bis.2 cod. pen., non è applicabile il controllo giudiziario, essendo previsto dall'art. 3 della legge 29 ottobre 2016, n. 199 come misura alternativa al solo sequestro "impeditivo" di cui all'art. 321, comma 1, cod. proc. pen. (così, espressamente, Sez. 4, n. 40554 del 29/09/2021, [OSCURATO:PERSONA]Alcontres, Rv. 282063-01).La norma dell'art. 3 della legge n. 199 del 2016, infatti, consente espressamente di disporre, come misura alternativa al sequestro preventivo "impeditivo" di cui al comma 1 dell'art. 321 cod. proc. pen., la misura del controllo giudiziario, nella ricorrenza di determinati presupposti - e cioè: qualora l'interruzione dell'attività imprenditoriale possa comportare ripercussioni negative sui livelli occupazionali o compromettere il valore economico del complesso aziendale Nel caso di sequestro preventivo funzionale alla confisca (art. 321, comma 2, cod. proc. pen.), invece, il citato art. 3 I. n. 199 del 2016 si limita a richiamare, al comma 4, la norma, ormai abrogata, del comma 4-bis dell'art. 12- sexies del d.l. n. 306 del 1992. Tale apparente vuoto normativo, determinato dall'indicata intervenuta abrogazione, risulta, tuttavia, colmato sia dalla previsione dell'art. 240-bis cod. pen., nel cui ambito sono confluiti i casi di c.d. confisca "allargata", che dal vigente art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen., per il quale, in tutti i casi di sequestro di beni aziendali, e quindi anche nell'ipotesi di sequestro preventivo funzionale alla confisca, vi è la necessità di nominare un amministratore giudiziario. Ciò, tuttavia, non significa che la misura del controllo giudiziario sia alternativa al sequestro preventivo funzionale alla confisca, ma piuttosto che, in termini opposti, si tratti di due misure tra loro diverse ed incompatibili. Nel caso di sequestro finalizzato alla confisca, infatti, si nomina un amministratore giudiziario se si tratta di beni aziendali, ma la misura ablativa rimane in vigore. Nel caso, invece, di sequestro preventivo "impeditivo", la misura cautelare reale può essere sostituita da quella del controllo giudiziario, disciplinata secondo le regole previste dai primi tre commi dell'art. 3 della legge n. 199 del 2016. Non è poi vero che in tutti i casi di configurabilità del delitto ex art. 603-bis cod. pen. si debba necessariamente procedere, all'esito del giudizio, alla confisca dell'azienda nel cui ambito abbiano lavorato i dipendenti sfruttati. Occorre, infatti, che pur sempre ricorra un nesso di specifica, non occasionale e non mediata strumentalità tra il bene e la condotta criminosa, da valutare anche verificando la rispondenza della misura cautelare adottata ai principi di adeguatezza e proporzionalità rispetto alla finalità della stessa (Sez. 6, n. 17763 del 13/12/2018, dep. 2019, Arrigo, Rv. 275886-01). Viene, così, meno l'argomento dedotto dalla ricorrente - a sostegno della tesi dell'applicabilità del controllo giudiziario anche in caso di sequestro finalizzato alla confisca - secondo cui una diversa interpretazione renderebbe di fatto inapplicabile la misura del controllo giudiziario nei casi di reati di sfruttamento del lavoro, in cui l'azienda sarebbe sempre, per definizione, sottoposta a confisca, atteso che, invece, si dovrebbe distinguere caso per caso, valutando in concreto la sussistenza, o meno, del citato nesso di strumentalità. 4. Il secondo motivo è, invece, inammissibile, in quanto non devoluto al tribunale in sede di appello cautelare. Dal provvedimento impugnato, infatti, si evince che la questione della confiscabilità dell'azienda non era stata messa in discussione dal G.I.P. nel provvedimento di revoca oggetto di impugnazione, non avendo rivalutato la suscettibilità dei beni aziendali alla confisca obbligatoria (affermata nel provvedimento genetico) al fine di revocare il sequestro, ma piuttosto avendo confermato la confiscabilità di tali beni e avendo disposto la sostituzione del sequestro con la misura del controllo giudiziario. Ne consegue che non può essere affrontata in questa sede la sollevata problematica, ostandovi i limiti devolutivi della presente impugnazione, attinenti, in via esclusiva, alla possibilità di sostituire la misura del sequestro preventivo funzionale alla confisca con quella del controllo giudiziario. 5. In esito alle superiori considerazioni, deve, pertanto, essere pronunciato il rigetto del ricorso, cui consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al p