CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 aprile 2022
Cassazione n. 20883/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/07/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte d'appello di Genova con sentenza in data 15 luglio 2021 confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Genova in data 19 febbraio 2018 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 99 co. 4, 640 c.p. Proponeva ricorso per cassazione l'imputato deducendo i seguenti motivi: - Violazione dell'art. 606, co.1 lett. E) c.p.p., per non avere il secondo giudice indicato i motivi per cui ha ritenuto tempestiva la querela presentata dalla persona offesa. - Violazione dell'art. 606, co.1 lett. E) c.p.p., per mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della recidiva. Il ricorso è inammissibile, in quanto fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Nel caso in esame, infatti, diversamente da quanto affermato nel ricorso, la corte d'appello ha correttamente giustificato la ragione per cui la vittima solo nel gennaio 2014 si fosse resa conto della truffa subita, ossia le giustificazioni dell'imputato circa la mancata erogazione del prestito. Da qui la tempestività della querela. Neppure ha pregio il secondo dei motivi di gravame: la scelta di riconoscere la recidiva reiterata risulta, invero, pienamente motivata dalla commissione di altri reati della stessa indole con modalità analoghe a quello per cui si procede, che risultano espressive della pericolosità sociale dell'imputato: le circostanze del caso concreto, considerate in sentenza, paiono elementi tali da giustificare la mancata disapplicazione della recidiva contestata. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla cassa delle ammende Così deciso il 15/4/2022 Il Consigliere Estensore [OSCURATO:PERSONA]