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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 08512/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/03/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; letta la memoria di replica del difensore, che ha concluso per l'annullamento della sentenza. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Caltanissetta, con la sentenza indicata in epigrafe, ha parzialmente riformato, dichiarando le circostanze attenuanti generiche equivalenti anche alla recidiva per [OSCURATO:PERSONA] con riduzione della pena a mesi otto di reclusione ed euro 400 di multa, e riducendo a mesi sei di reclusione ed euro 154 di multa la pena per [OSCURATO:PERSONA], la sentenza di condanna emessa il 19/04/2021 dal Tribunale di Gela nei confronti dei suddetti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per il delitto di cui agli artt. 110, 624 625 n.2 cod. pen. perché, in concorso tra loro, al fine di profitto, si erano impossessati di energia elettrica per KWh 194.723 sottraendola alla società [OSCURATO:PERSONA] con l'uso di un mezzo fraudolento; in particolare, avvalendosi di un dispositivo magnetico in grado di alterare i reali consumi in difetto, applicato al contatore installato presso il podere di C.da [OSCURATO:PERSONA] con annesso impianto servente la serra.

Con recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale per [OSCURATO:PERSONA].

Fatto commesso in Gela in epoca antecedente e prossima al 18 aprile 2015.

2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione censurando la sentenza impugnata, per i seguenti motivi: - violazione dell'art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen. per essere la motivazione illogica e contraddittoria rispetto alla tabella della ricostruzione dei consumi dell'Enel e alle dichiarazioni rese dal teste [OSCURATO:PERSONA].

Secondo la difesa, non è stata raggiunta la prova dell'attribuibilità agli imputati della condotta contestata, relativa a una fornitura di energia elettrica che serviva un'utenza di cui è titolare il figlio, [OSCURATO:PERSONA].

I giudici di merito hanno ritenuto che l'azienda agricola fosse materialmente gestita dai coniugi [OSCURATO:PERSONA]-Cinquerrui sulla scorta di una valutazione congetturale, fondata sul fatto che il figlio, incensurato e ventitrenne al momento dell'iscrizione alla Camera di Commercio, non potesse esserne il reale gestore, nonché sull'ulteriore ragionamento per cui la sede legale dell'azienda si trovasse all'indirizzo di residenza dei coniugi mentre [OSCURATO:PERSONA] aveva eletto domicilio presso la sede operativa in Gela dell'azienda agricola; anche il figlio è residente presso il medesimo indirizzo in cui si trova la sede legale dell'azienda e non è stato accertato per quale ragione l'imputato abbia eletto domicilio presso l'azienda.

La difesa ritiene evidente la discrasia tra quanto dichiarato dal dipendente Enel incaricato della verifica sul misuratore e quanto accertato da giudici di merito, posto che il dipendente faceva riferimento al dato dell'energia reattiva mentre la tabella di rilevazione dei consumi riguardava l'energia attiva indicata con le sigle F1, F2, F3 ed F4 mentre le misurazioni inerenti all'energia reattiva sono indicate con le sigle R1, R2, R3.

Il collegio ha ritenuto provata la condotta di alterazione fraudolenta dei consumi sulla scorta del fatto che il led del contatore, dopo l'intervento dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], avesse ricominciato a lampeggiare più velocemente, sebbene la dichiarazione del teste di polizia giudiziaria escludesse risultati anomali nelle rilevazioni e nei controlli operati dei tecnici Enel, non avendo rinvenuto alcun magnete.

Risulta contraddittoria, rispetto alle risultanze istruttorie, anche la motivazione della sentenza, che ha ritenuto sussistente la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA] sul mero rilievo che la stessa non potesse ignorare l'esistenza dell'accorgimento messo in atto alla luce della riduzione dei consumi registrati negli anni 2014-2015 rispetto agli anni 2011 e 2012.

Tale affermazione è assertiva, dal momento che nel verbale di verifica dell'Enel i consumi sono registrati a far data dall'anno 2011 e nessun dato relativo agli anni precedenti è stato acquisito.

La presenza formale della Cinquerrui quale intestataria dell'utenza è l'unico elemento indiziario, insufficiente a fondare un giudizio di responsabilità; - violazione dell'art. 606, comma 2 lett.b), cod. proc. pen. in relazione all'art. 99 cod. pen. e lett. e) per motivazione mancante e contraddittoria sul punto.

Il ragionamento seguito dalla Corte territoriale per affermare la sussistenza della recidiva in forza della specificità dei precedenti viene censurato in ragione dell'estrema risalenza dei precedenti specifici, consistenti in una rapina commessa nel 1976, in un furto commesso nel 1975 e in un tentativo di estorsione commesso nel 1985.

Tali precedenti non sono stati motivatamente collegati al fatto in contestazione per giustificare la perdurante inclinazione al delitto, né il precedente più prossimo, un'evasione del 2012, poteva essere considerato così significativo, vista l'eccentricità dell'indole rispetto al reato in esame.

Si contesta la motivazione come meramente apparente e fondata sulla mera lettura del casellario giudiziale nonché illogica in quanto si basa sulla specificità dei precedenti senza considerare il ventaglio temporale di trent'anni che li separa dal fatto in esame.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi.

4. Il difensore ha depositato tempestiva memoria di replica, concludendo per l'annullamento della sentenza impugnata.

5. I ricorsi non superano il vaglio di ammissibilità.6.

Giova ricordare, in linea di principio, che il vizio di contraddittorietà della motivazione è interno al percorso giustificativo della decisione e ricorre quando non siano conciliabili tra loro le considerazioni logico-giuridiche in ordine a uno stesso fatto o a un complesso di fatti o vi sia disarmonia tra la parte motiva e la parte dispositiva della sentenza, ovvero nella stessa si manifestino dubbi che non consentano di determinare quale delle due o più ipotesi formulate dal giudice, conducenti ad esiti diversi, siano state poste a base del suo convincimento (Sez.5, n.19318 del 20/01/2021, Cappella, Rv. 281105); deve, dunque, escludersi che il vizio di contraddittorietà della motivazione possa avere come termini di raffronto la sentenza e i dati istruttori sulla base della loro asserita erronea interpretazione.

7. Nel caso in esame la valutazione svolta dal giudice di merito si fonda sulla prova testimoniale, dalla quale è emerso che, al momento dell'accesso al contatore dell'utenza intestata a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], presente sul posto, aveva asportato con mossa fulminea il magnete apposto al contatore dandosi alla fuga.

Il dipendente della società fornitrice dell'energia elettrica aveva precisato che, prima che il [OSCURATO:PERSONA] togliesse il magnete dal contatore, la potenza assorbita era molto bassa, mentre dopo l'asportazione i led del contatore avevano iniziato a lampeggiare velocemente.

8. Il primo motivo di censura risulta, dal confronto con quanto riportato nella sentenza impugnata, reiterativo di argomenti già sottoposti all'esame del giudice di merito con l'atto di appello.

A tali argomenti la Corte territoriale ha risposto rilevando che non vi fossero incongruenze tra la tabella di ricostruzione dei consumi e le dichiarazioni rese in dibattimento dal verificatore del fornitore di energia elettrica, in risposta all'allegazione difensiva secondo la quale tale teste avesse riferito che i consumi rilevati erano pari a zero o prossimi allo zero.

8.1. Le indicazioni fornite dalla Corte territoriale con riguardo alle analisi effettuate online sulla potenza reattiva indicano che tale dato è stato esclusivamente utilizzato quale indice sospetto di un'alterazione del sistema di rilevazione dei consumi, senza alcun diretto riferimento al rapporto tra tabella dei consumi e potenza reattiva.

8.2. La Corte territoriale ha riprodotto nella sentenza letteralmente la testimonianza del verificatore della società fornitrice, rimarcando che la presenza del magnete fosse stata visivamente rilevata dai verificatori dell'Enel, i quali avevano anche constatato l'incidenza che la posizione di tale oggetto avesse sulla registrazione dei consumi.

Nessun confronto è presente nel ricorso con la descrizione del comportamento dell'imputato, datosi alla fuga alla vista degli agenti di polizia giudiziaria dopo essersi impossessato del magnete alla presenza del verificatore della società fornitrice; condotta che, in grado di appello, la difesa aveva inteso qualificare come azione positiva di interruzione della commissione del reato.

Va, in proposito, rimarcato che presupposto di ammissibilità del motivo di ricorso è il puntuale confronto con il tenore del provvedimento impugnato, in difetto del quale l'impugnazione è priva della sua funzione di critica argomentata del provvedimento impugnato.

8.3. La riferibilità agli imputati del profitto che costituisce dolo specifico del reato è stata desunta dal fatto che i consumi riguardassero la fornitura di un'azienda familiare di fatto riferibile ai coniugi [OSCURATO:PERSONA]-Cinquerrui, che avevano stabilito la sede legale dell'azienda nel luogo di loro residenza, con intestazione peraltro della fornitura alla stessa [OSCURATO:PERSONA].

Le argomentazioni svolte con riferimento alla residenza del figlio della coppia non scardinano il solido e non manifestamente illogico costrutto motivazionale tendendo, piuttosto, a ottenere una diversa valutazione delle emergenze istruttorie, inammissibile in sede di legittimità.

9. Del pari inammissibile risulta il secondo motivo di ricorso.

La Corte ha sottolineato come le precedenti condanne riguardassero fatti della stessa indole di quello per cui si procede, pur se risalenti nel tempo, valutando tali precedenti come indicativi di una perdurante inclinazione al delitto che ha influito quale fattore criminogeno per la commissione dell'ulteriore reato qui in esame, indicativo di una maggiore capacità a delinquere.

Si tratta di valutazione che si conforma al dictum delle Sezioni Unite (Sez.

U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838 - 01), che hanno affermato che è compito del giudice quello di verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali.

Tale valutazione rientra nell'ambito dell'attività discrezionale riservata al giudice di merito.

10. L'inammissibilità dei ricorsi rende inapplicabile la disciplina transitoria dettata dall'art.85, comma 1, d.

Igs. 10 ottobre 2022, n.150 (Sez.

U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551 - 01).

Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, 'non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», i ricorrenti vanno condannati al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagame

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/03/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; letta la memoria di replica del difensore, che ha concluso per l'annullamento della sentenza. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Caltanissetta, con la sentenza indicata in epigrafe, ha parzialmente riformato, dichiarando le circostanze attenuanti generiche equivalenti anche alla recidiva per [OSCURATO:PERSONA] con riduzione della pena a mesi otto di reclusione ed euro 400 di multa, e riducendo a mesi sei di reclusione ed euro 154 di multa la pena per [OSCURATO:PERSONA], la sentenza di condanna emessa il 19/04/2021 dal Tribunale di Gela nei confronti dei suddetti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per il delitto di cui agli artt. 110, 624 625 n.2 cod. pen. perché, in concorso tra loro, al fine di profitto, si erano impossessati di energia elettrica per KWh 194.723 sottraendola alla società [OSCURATO:PERSONA] con l'uso di un mezzo fraudolento; in particolare, avvalendosi di un dispositivo magnetico in grado di alterare i reali consumi in difetto, applicato al contatore installato presso il podere di C.da [OSCURATO:PERSONA] con annesso impianto servente la serra. Con recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale per [OSCURATO:PERSONA]. Fatto commesso in Gela in epoca antecedente e prossima al 18 aprile 2015. 2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione censurando la sentenza impugnata, per i seguenti motivi: - violazione dell'art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen. per essere la motivazione illogica e contraddittoria rispetto alla tabella della ricostruzione dei consumi dell'Enel e alle dichiarazioni rese dal teste [OSCURATO:PERSONA]. Secondo la difesa, non è stata raggiunta la prova dell'attribuibilità agli imputati della condotta contestata, relativa a una fornitura di energia elettrica che serviva un'utenza di cui è titolare il figlio, [OSCURATO:PERSONA]. I giudici di merito hanno ritenuto che l'azienda agricola fosse materialmente gestita dai coniugi [OSCURATO:PERSONA]-Cinquerrui sulla scorta di una valutazione congetturale, fondata sul fatto che il figlio, incensurato e ventitrenne al momento dell'iscrizione alla Camera di Commercio, non potesse esserne il reale gestore, nonché sull'ulteriore ragionamento per cui la sede legale dell'azienda si trovasse all'indirizzo di residenza dei coniugi mentre [OSCURATO:PERSONA] aveva eletto domicilio presso la sede operativa in Gela dell'azienda agricola; anche il figlio è residente presso il medesimo indirizzo in cui si trova la sede legale dell'azienda e non è stato accertato per quale ragione l'imputato abbia eletto domicilio presso l'azienda. La difesa ritiene evidente la discrasia tra quanto dichiarato dal dipendente Enel incaricato della verifica sul misuratore e quanto accertato da giudici di merito, posto che il dipendente faceva riferimento al dato dell'energia reattiva mentre la tabella di rilevazione dei consumi riguardava l'energia attiva indicata con le sigle F1, F2, F3 ed F4 mentre le misurazioni inerenti all'energia reattiva sono indicate con le sigle R1, R2, R3. Il collegio ha ritenuto provata la condotta di alterazione fraudolenta dei consumi sulla scorta del fatto che il led del contatore, dopo l'intervento dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], avesse ricominciato a lampeggiare più velocemente, sebbene la dichiarazione del teste di polizia giudiziaria escludesse risultati anomali nelle rilevazioni e nei controlli operati dei tecnici Enel, non avendo rinvenuto alcun magnete. Risulta contraddittoria, rispetto alle risultanze istruttorie, anche la motivazione della sentenza, che ha ritenuto sussistente la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA] sul mero rilievo che la stessa non potesse ignorare l'esistenza dell'accorgimento messo in atto alla luce della riduzione dei consumi registrati negli anni 2014-2015 rispetto agli anni 2011 e 2012. Tale affermazione è assertiva, dal momento che nel verbale di verifica dell'Enel i consumi sono registrati a far data dall'anno 2011 e nessun dato relativo agli anni precedenti è stato acquisito. La presenza formale della Cinquerrui quale intestataria dell'utenza è l'unico elemento indiziario, insufficiente a fondare un giudizio di responsabilità; - violazione dell'art. 606, comma 2 lett.b), cod. proc. pen. in relazione all'art. 99 cod. pen. e lett. e) per motivazione mancante e contraddittoria sul punto. Il ragionamento seguito dalla Corte territoriale per affermare la sussistenza della recidiva in forza della specificità dei precedenti viene censurato in ragione dell'estrema risalenza dei precedenti specifici, consistenti in una rapina commessa nel 1976, in un furto commesso nel 1975 e in un tentativo di estorsione commesso nel 1985. Tali precedenti non sono stati motivatamente collegati al fatto in contestazione per giustificare la perdurante inclinazione al delitto, né il precedente più prossimo, un'evasione del 2012, poteva essere considerato così significativo, vista l'eccentricità dell'indole rispetto al reato in esame. Si contesta la motivazione come meramente apparente e fondata sulla mera lettura del casellario giudiziale nonché illogica in quanto si basa sulla specificità dei precedenti senza considerare il ventaglio temporale di trent'anni che li separa dal fatto in esame. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. 4. Il difensore ha depositato tempestiva memoria di replica, concludendo per l'annullamento della sentenza impugnata. 5. I ricorsi non superano il vaglio di ammissibilità.6. Giova ricordare, in linea di principio, che il vizio di contraddittorietà della motivazione è interno al percorso giustificativo della decisione e ricorre quando non siano conciliabili tra loro le considerazioni logico-giuridiche in ordine a uno stesso fatto o a un complesso di fatti o vi sia disarmonia tra la parte motiva e la parte dispositiva della sentenza, ovvero nella stessa si manifestino dubbi che non consentano di determinare quale delle due o più ipotesi formulate dal giudice, conducenti ad esiti diversi, siano state poste a base del suo convincimento (Sez.5, n.19318 del 20/01/2021, Cappella, Rv. 281105); deve, dunque, escludersi che il vizio di contraddittorietà della motivazione possa avere come termini di raffronto la sentenza e i dati istruttori sulla base della loro asserita erronea interpretazione. 7. Nel caso in esame la valutazione svolta dal giudice di merito si fonda sulla prova testimoniale, dalla quale è emerso che, al momento dell'accesso al contatore dell'utenza intestata a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], presente sul posto, aveva asportato con mossa fulminea il magnete apposto al contatore dandosi alla fuga. Il dipendente della società fornitrice dell'energia elettrica aveva precisato che, prima che il [OSCURATO:PERSONA] togliesse il magnete dal contatore, la potenza assorbita era molto bassa, mentre dopo l'asportazione i led del contatore avevano iniziato a lampeggiare velocemente. 8. Il primo motivo di censura risulta, dal confronto con quanto riportato nella sentenza impugnata, reiterativo di argomenti già sottoposti all'esame del giudice di merito con l'atto di appello. A tali argomenti la Corte territoriale ha risposto rilevando che non vi fossero incongruenze tra la tabella di ricostruzione dei consumi e le dichiarazioni rese in dibattimento dal verificatore del fornitore di energia elettrica, in risposta all'allegazione difensiva secondo la quale tale teste avesse riferito che i consumi rilevati erano pari a zero o prossimi allo zero. 8.1. Le indicazioni fornite dalla Corte territoriale con riguardo alle analisi effettuate online sulla potenza reattiva indicano che tale dato è stato esclusivamente utilizzato quale indice sospetto di un'alterazione del sistema di rilevazione dei consumi, senza alcun diretto riferimento al rapporto tra tabella dei consumi e potenza reattiva. 8.2. La Corte territoriale ha riprodotto nella sentenza letteralmente la testimonianza del verificatore della società fornitrice, rimarcando che la presenza del magnete fosse stata visivamente rilevata dai verificatori dell'Enel, i quali avevano anche constatato l'incidenza che la posizione di tale oggetto avesse sulla registrazione dei consumi. Nessun confronto è presente nel ricorso con la descrizione del comportamento dell'imputato, datosi alla fuga alla vista degli agenti di polizia giudiziaria dopo essersi impossessato del magnete alla presenza del verificatore della società fornitrice; condotta che, in grado di appello, la difesa aveva inteso qualificare come azione positiva di interruzione della commissione del reato. Va, in proposito, rimarcato che presupposto di ammissibilità del motivo di ricorso è il puntuale confronto con il tenore del provvedimento impugnato, in difetto del quale l'impugnazione è priva della sua funzione di critica argomentata del provvedimento impugnato. 8.3. La riferibilità agli imputati del profitto che costituisce dolo specifico del reato è stata desunta dal fatto che i consumi riguardassero la fornitura di un'azienda familiare di fatto riferibile ai coniugi [OSCURATO:PERSONA]-Cinquerrui, che avevano stabilito la sede legale dell'azienda nel luogo di loro residenza, con intestazione peraltro della fornitura alla stessa [OSCURATO:PERSONA]. Le argomentazioni svolte con riferimento alla residenza del figlio della coppia non scardinano il solido e non manifestamente illogico costrutto motivazionale tendendo, piuttosto, a ottenere una diversa valutazione delle emergenze istruttorie, inammissibile in sede di legittimità. 9. Del pari inammissibile risulta il secondo motivo di ricorso. La Corte ha sottolineato come le precedenti condanne riguardassero fatti della stessa indole di quello per cui si procede, pur se risalenti nel tempo, valutando tali precedenti come indicativi di una perdurante inclinazione al delitto che ha influito quale fattore criminogeno per la commissione dell'ulteriore reato qui in esame, indicativo di una maggiore capacità a delinquere. Si tratta di valutazione che si conforma al dictum delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838 - 01), che hanno affermato che è compito del giudice quello di verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali. Tale valutazione rientra nell'ambito dell'attività discrezionale riservata al giudice di merito. 10. L'inammissibilità dei ricorsi rende inapplicabile la disciplina transitoria dettata dall'art.85, comma 1, d. Igs. 10 ottobre 2022, n.150 (Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551 - 01). Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, 'non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», i ricorrenti vanno condannati al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagame
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